Testo in vigore dal 07 febbraio 2014
Art. 709-ter.
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze
o violazioni).
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in
ordine all'esercizio della ((responsabilita')) genitoriale o delle
modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento
in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il
tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i
provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari.