Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 709 - Ter

Testo in vigore dal 07 febbraio 2014

                            Art. 709-ter. 
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze
                           o violazioni). 
 
  Per la soluzione delle  controversie  insorte  tra  i  genitori  in
ordine all'esercizio della ((responsabilita'))  genitoriale  o  delle
modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del  procedimento
in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il
tribunale del luogo di residenza del minore. 
 
  A seguito del ricorso, il giudice  convoca  le  parti  e  adotta  i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti  che
comunque arrechino pregiudizio al minore od  ostacolino  il  corretto
svolgimento  delle  modalita'  dell'affidamento,  puo'  modificare  i
provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente: 
    1) ammonire il genitore inadempiente; 
    2) disporre il risarcimento  dei  danni,  a  carico  di  uno  dei
genitori, nei confronti del minore; 
    3) disporre il risarcimento  dei  danni,  a  carico  di  uno  dei
genitori, nei confronti dell'altro; 
    4) condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di  75  euro  a  un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. 
 
  I  provvedimenti  assunti  dal  giudice   del   procedimento   sono
impugnabili nei modi ordinari. 
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