Cass. SS.UU. 26/07/2004, nr. 13969

Cassazione civile, sezioni unite, 26 luglio 2004, n. 13969

 

Civile Sent. Sez. Unite Num. 13969 Anno 2004

Presidente: CARBONE Vincenzo

Relatore: MIANI CANEVARI Fabrizio

Data pubblicazione: 26/07/2004

 

Svolgimento del processo

Con la sentenza oggi denunciata il Tribunale di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di S.D. nei confronti dell'E. in liquidazione e della R. P. per il pagamento di rivalutazione ed interessi su spettanze retributive pagate in ritardo.

Il giudice dell'appello, premesso che l'opposizione era stata proposta dall'ente E. e dalla R. P., rilevava che l'E. in liquidazione costituiva soggetto diverso dall'ente originario, con un diverso rappresentante legale (il commissario liquidatore e successivamente il Presidente della G. R.);

quanto alla R., rilevava il difetto di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato e di una specifica autorizzazione della G.R.

Avverso tale sentenza l'E. e la R.P. propongono ricorso per Cassazione con tre motivi. S. D. resiste con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

1. Con la memoria depositata ex art. 378 cod.proc.civ. il sig. S. D. ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avvenuto pagamento delle somme oggetto della controversia.

L'istanza non può trovare accoglimento, posto che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. 1 aprile 2004 n. 6403). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in quanto solo il resistente ha dedotto che l'avvenuto pagamento degli importi richiesti in giudizio ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti in causa.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunciano, ai sensi dell'art. 360 nn. 4, 3 e 1 cod.proc.civ., "nullità della sentenza e del procedimento - violazione e falsa applicazione dell'art. 37 cod.proc.civ. - carenza di giurisdizione dell'A.G.O.".

La parte, premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza del sig. D. era stata accolta dal primo giudice con decisione declinatoria della giurisdizione, e che tale pronuncia era stata impugnata solo sotto il profilo della carenza di legittimazione degli opponenti E. e R. P., sostiene che sul punto della giurisdizione si è formato giudicato, con conseguente preclusione dell'esame del merito della controversia da parte del giudice dell'appello.

Si sostiene poi che la questione di giurisdizione doveva essere comunque esaminata per prima dal Tribunale; e in proposito si afferma il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo, denunciandosi i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 75 cod.proc.civ. e del D.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, in relazione all'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura la statuizione relativa all'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'E. Si afferma che la liquidazione dell'ente non ha comportato la sua estinzione; l'E. ha conservato la sua piena capacità giudiziale attiva e passiva, con conseguente applicazione del principio secondo cui la rappresentanza e difesa in giudizio del medesimo ente spetta all'Avvocatura dello Stato, senza che si renda all'uopo necessaria la deliberazione di avvalersi di tale patrocinio.

3. Con il terzo motivo, denunciandosi i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 107 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, degli artt. 43,45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933, 10 legge n. 103/1979, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura la statuizione relativa all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla R. P. per carenza di jus postulandi della Avvocatura dello Stato. La parte ricorrente richiama il principio secondo cui, in relazione al particolare procedimento previsto dall'art. 10 della legge n. 103 del 1979, con il quale le Regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole per le amministrazioni dello Stato, non è necessario per i singoli giudizi uno specifico mandato all'Avvocatura stessa, sicché l'Avvocatura dello Stato che agisca in giudizio per una regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.

4. Nell'ordine logico va esaminata in primo luogo l'eccezione, formulata con il primo motivo, di formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione. L'assunto è infondato. Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato; ma quando il ricorso per Cassazione investa - come nel caso di specie - profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale, in relazione alla contestazione sulla ritualità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, perché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336 cod.proc.civ., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione (v. in termini Cass. 7 maggio 2003 n. 6940).

Ne consegue che devono essere esaminate in via prioritaria, per il loro carattere di pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione, le censure relative alla rilevata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto del secondo e terzo motivo.

Tali critiche sono infondate. Quanto all'opposizione proposta dall'E. il giudice dell'appello ha rilevato non solo che tale ente costituisce soggetto diverso rispetto all'E. in liquidazione, nei confronti del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, ma che l'opposizione è stata proposta dall'E. in persona del legale rappresentante pro tempore, al quale non è attribuita la rappresentanza processuale dell'ente in liquidazione (spettante al Commissario liquidatore o al Presidente della Giunta regionale, dopo la cessazione del mandato conferito al primo).

Tale autonoma ratio decidendo, fondata sul difetto di rappresentanza processuale dell'opponente, non è investita da censura della parte ricorrente, che si limita ad affermare la conservazione della capacità giudiziale dell'E. durante la fase di liquidazione.

Quanto all'opposizione proposta dalla R. P., non entra in considerazione il principio, richiamato dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui, in relazione alla disciplina dettata per la rappresentanza e difesa in giudizio delle regioni a statuto ordinario dall'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103, non è necessario uno specifico mandato per i singoli giudizi all'Avvocatura dello Stato, che non è neppure onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio (v. in giurisprudenza, oltre Cass. Sez.Un. 4 novembre 1996 n. 9523, Cass. Sez.Un. 29 aprile 2004 n. 8214, 26 maggio 2004 n. 10138).

Nel caso di specie, non è stato infatti censurato l'accertamento del giudice di merito che ha rilevato la mancanza di tale specifico provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale, e quindi di un necessario presupposto della "legitimatio ad processum" (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 4 febbraio 1993 n. 1416, Cass. Sez.Un. 28 novembre 1994 n. 10127, 1 febbraio 1997 n. 973, 27 aprile 2004 n. 8020).

Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.

 

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