Cassazione Sez. Un. Civili , 13 ottobre 2008, n. 25037
Presidente Carbone Vincenzo
Estensore Travaglino Giacomo
Data di pubblicazione 13 ottobre 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'accogliere un ricorso presentato in data 9 luglio 1997 dalla Alfa s.r.l., il tribunale di Roma autorizzò l'istante a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni e crediti di pertinenza della s.r.l. "Gamma" fino a concorrenza della somma di circa di L. 400 milioni.
La società ricorrente, con atto notificato il 23 luglio 1997 all'istituto di credito "Banca Delta", eseguì il sequestro citando la banca perché rendesse rituale dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c..
Nella contumacia della debitrice principale, il Banca Delta, in persona del suo legale rappresentante, si costituì dichiarando, testualmente, che, presso la filiale denominata "Roma 11", esisteva "un rapporto intestato alla debitrice che, peraltro, non presentava partite utili a soddisfare il creditore procedente". La Alfa promosse allora un nuovo giudizio, di accertamento dell'obbligo del terzo, deducendo, tra l'altro, l'esistenza di due ulteriori rapporti di credito della società convenuta con la filiale di Francoforte dell'istituto bancario.
Il Banca Delta, nel costituirsi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dei rapporti intrattenuti dal proprio cliente presso una filiale estera. L'eccezione venne rigettata dal tribunale capitolino, che accerterà, in corso di causa, l'esistenza, presso la filiale tedesca dell'istituto di credito, di somme di pertinenza della debitrice principale, depositate in pegno onde garantire la restituzione di ratei di mutuo.
La banca propose appello avverso la decisione di primo grado, rinnovando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e negando, comunque, nel merito, la propria qualità di debitor debitoris.
La corte adita confermò, nella sostanza, la sentenza di primo grado (motivatamente riformata nel solo capo riguardante le spese di giudizio) ritenendo, quanto alla questione di giurisdizione sollevata dall'appellante, che, nella specie, utile criterio di collegamento con il giudice italiano fosse da individuarsi nel luogo in cui il debitore aveva residenza o sede legale - in tal guisa negando la predicabilità di una giurisdizione tedesca in executiviis, per non essere l'esecuzione del credito "oggetto immediato e diretto della controversia".
Il Banco Delta, nel proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sintetizza i tre motivi di impugnazione nei seguenti quesiti di diritto:
1) Se, ai fini della determinazione della giurisdizione applicabile nel caso di un provvedimento cautelare di sequestro non debba aversi riguardo alla localizzazione territoriale del diritto di credito in capo al terzo sequestrato e, nel caso di credito derivante da obbligazione sorta e da eseguirsi in Paese estero, non sia conseguentemente competente il giudice di quello Stato;
2) Se oggetto del giudizio di accertamento non debba essere il diritto di credito del terzo pignorato e/o sequestrato per come individuato e/o delimitato dal creditore procedente nell'atto di pignoramento e/o sequestro presso terzi;
3) Se la compensazione parziale delle spese di lite per giusti motivi non obblighi comunque la corte d'appello, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, a motivare necessariamente il provvedimento sulle spese, e se la illogicità o erroneità della motivazione non comporti la cassazione del relativo capo di sentenza. La s.r.l. Alfa, nel proporre controricorso contenente ricorso incidentale, ha specularmene sostenuto, da un canto, la inammissibilità di qualsiasi prospettazione di questioni di giurisdizione in seno al giudizio ex art. 548 c.p.c., (invocando, comunque, la conferma in diritto dell'affermazione della giurisdizione italiana, giusta disposto della L. n. 218 del 1995, art. 4); dall'altro, il passaggio in giudicato della decisione di primo grado che aveva affermato l'unicità del soggetto giuridico Banca Delta.
Con il gravame incidentale ha poi sottoposto a questa corte il quesito se, in caso di conferma della sentenza di soccombenza totale, residui un potere del giudice di appello di statuire autonomamente sulle spese.
Entrambe le parti costituite hanno depositato tempestiva memoria.
IN DIRITTO
I ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.
Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla individuazione della giurisdizione applicabile nel caso di specie.
Con il secondo motivo, si denuncia un preteso vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia: l'oggetto del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c..
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, non hanno pregio.
Deve rilevarsi, in limine, come la questione della verifica, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c., della giurisdizione del giudice adito (così come quelle di competenza e di legittimazione alla sua instaurazione) possa formare oggetto di differenti soluzioni a seconda delle premesse sistematiche che si ritengano legittimamente predicabili in ordine alla corretta individuazione dell'effettivo oggetto di tale giudizio e della efficacia della sentenza che lo definisce.
Difatti, se l'oggetto del giudizio de quo andasse ad identificarsi nel diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo debitor debitoris - così come, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe emergere dal testo dell'art. 549 c.p.c., (oltre che dalla peculiarità del thema decidendum, di evidente connotazione esclusivamente processuale), non potrebbe che concludersi per la legittima configurabilità, tout court, di questioni di giurisdizione in seno a quel procedimento (non meno che di questioni di competenza, litispendenza, continenza, eventuale devoluzione ad arbitri). Va in proposito rammentato che, secondo parte della dottrina (per lo più assai risalente), e secondo la giurisprudenza meno recente di questa Corte (Cass. sez. un., 18 dicembre 1985, n. 6460; Cass. sez. un., 18 dicembre 1985, n. 6461; Cass. sez. un., 5 aprile 1985, n. 2346, contraddette, di recente, da Cass. 30 maggio 2000, n. 7192, che esclude recisamente la natura surrogatoria dell'azione proposta dal creditore ex art. 548 c.p.c), il giudizio di cognizione sul diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo postulerebbe l'esercizio, da parte del creditore procedente, di una vera e propria azione surrogatoria (ovvero, secondo altri, in considerazione del fatto che la norma non richiede, in realtà, l'inerzia del debitore principale, di un potere di sostituzione processuale), onde il creditore, legittimato straordinario, agirebbe in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo pignorato, senza peraltro cancellare la legittimazione ordinaria ad agire spettante all'esecutato in ordine al medesimo diritto oggetto del giudizio. Il giudizio così instauratosi sarebbe destinato a concludersi con una sentenza idonea a fare stato nei rapporti interni fra le parti anche oltre il processo esecutivo, dacché dotata di efficacia preclusiva in ordine ad eventuali, future controversie fra le medesime sullo stesso specifico oggetto.
A tale ricostruzione della fattispecie su di un piano tanto genetico quanto funzionale conseguirebbe, ipso facto, la tendenziale identità, quantomeno morfologica, dell'accertamento del rapporto debitore/terzo - condotto in via incidentale ex art. 548 c.p.c., su iniziativa del creditore procedente - con quello (eventualmente) condotto principaliter tra le sole parti originarie del rapporto in discussione, anche se, in senso contrario a tale tesi, si osserva (e non infondatamente) che l'inopponibilità unicamente al creditore procedente e non anche al debitore esecutato di taluni atti o fatti, anteriori (come nell'ipotesi di cui all'art. 2914 c.c.) ovvero successivi al pignoramento (ex art. 2917 c.c.), nonché l'inammissibilità di taluni mezzi istruttori (art. 2904 c.c.) potrebbero condurre il giudizio ex art. 548 c.p.c., alle sponde di un accertamento in realtà duplice, l'uno efficace nei rapporti fra legittimato straordinario e terzo (e perciò rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso), l'altro efficace nei rapporti fra legittimato ordinario e terzo (irrilevante ai fini dell'esecuzione in corso, ma idoneo a regolare definitivamente i relativi rapporti sul piano sostanziale).
Il giudizio in parola avrebbe ad oggetto, pertanto, l'accertamento dello stesso diritto di credito sostanziale che il debitore potrebbe far valere nei confronti del terzo mediante una autonoma iniziativa giudiziale, e si concluderebbe con una decisione destinata ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale sull'oggetto del processo: l'astratta configurabilità di questioni di giurisdizione (non meno che di competenza) al suo interno risulta, conseguentemente, indiscutibile.
Conclusioni dissonanti in ordine alla configurabilità di questioni di giurisdizione in seno al giudizio ex art. 548 c.p.c., vengono di converso raggiunte da parte di altra, più recente dottrina (e, sempre di recente, da questa stessa corte, con la sentenza a sezioni unite n. 14831 del 2002, a mente della quale il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato verso il debitore ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito di cui alla pretesa esecutiva per come indicata nell'atto di pignoramento, e non del rapporto sostanziale intercorrente tra il debitore esecutato e il terzo: trattasi di un accertamento di stretta attinenza all'azione esecutiva, senza rilevanza esterna e senza che nel relativo giudizio siano prospettabili questioni di competenza ne' questioni di giurisdizione. In particolare è da escludere un difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche quando, per la natura di amministrazione pubblica del terzo pignorato, non sia configurabile un diritto di credito del debitore esecutato, in tal caso sussistendo infondatezza, nel merito, della pretesa del creditore procedente, mentre Cass. sez. 3^, n. 6449 del 2003 precisa, a sua volta, in argomento, che l'autonomo giudizio di cognizione instauratosi ex art. 548 c.p.c., ha ad oggetto solo in senso approssimativo il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, poiché il pignoramento individua e conserva il diritto pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente: il diritto di credito pignorato, difatti, si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento, cioè quando viene notificato l'atto di cui all'art. 543 c.p.c.).
La parentesi cognitiva incidentale disciplinata dalla norma citata viene così a configurarsi in termini di esercizio, da parte del creditore, di un diritto proprio, assolutamente autonomo e distinto rispetto a quello (sostanziale) di cui è titolare il debitore esecutato nei confronti del terzo.
Si ritiene, pertanto, che la norma di cui all'art. 548 c.p.c., consenta al creditore pignorante l'esercizio di una azione (autonoma e) diretta nei confronti del terzo pignorato, il cui fondamento risiederebbe in uno status di cristallizzazione del credito conseguente alla notifica dell'atto di pignoramento, e la cui funzione risponderebbe all'esigenza del creditore stesso di ottenere la destinazione specifica dei beni individuati all'espropriazione forzata. Non dell' esercizio di un diritto sostanziale del debitore esecutato si tratterebbe, allora, ma di un'azione che il creditore istante promuove iure proprio per la immediata tutela di un interesse proprio (id est, condurre il procedimento di pignoramento a compimento).
Ulteriore conseguenza di tale concezione dottrinaria - posto che, per essa, l'accertamento del rapporto sostanziale tra il debitore esecutato e il terzo rimane estraneo all'oggetto del giudizio de quo - risulta l'irrilevanza - improponibilità di questioni di giurisdizione (o di competenza): solo se si ritiene che la portata dell'accertamento dell'obbligo del terzo condotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c., sia equivalente a quello che sul diritto sostanziale controverso possono richiedere debitore o terzo potrebbe, difatti, ammettersi la configurabilità di un difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito nei confronti del giudice speciale ovvero una questione di competenza.
Quest'ultima conclusione, a giudizio di queste sezioni unite, non può, peraltro, condividersi (nè pare utilmente evocabile il dictum di cui a Cass. sez. 3^ n. 6449 del 2003, che si limita a chiarire, così precisando e in parte emendando il decisum di Cass. 14381/02, che l'oggetto del processo di accertamento del credito ex art. 548 c.p.c., solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, poiché il pignoramento individua e conserva il diritto pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente, onde il diritto di credito pignorato si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento, cioè quando viene notificato l'atto di cui all'art. 543 c.p.c, mentre la domanda con la quale il debitore esecutato chiedesse l'accertamento dell'esistenza del proprio credito verso il terzo avrebbe un oggetto diverso da quello previsto dall'art. 548 c.p.c.: non più l'accertamento del credito pignorato, come era nel momento del pignoramento, ma del credito così come è nel momento in cui il processo si svolge).
In adesione a quanto di recente sostenuto da altra parte della dottrina, ritengono queste sezioni unite che, pur riconosciuta al creditore procedente una propria (e per l'effetto "ordinaria") legittimazione ad agire, il giudizio ex art. 548 c.p.c., si conclude, in realtà (anche per motivi di economia e celerità processuale), con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l'uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (idoneo perciò ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale fra le parti del rapporto: l'esecutato ne sarà dunque parte come litisconsorte necessario); l'altro - di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata - efficace nei rapporti fra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege.
In conseguenza di tale ricostruzione della vicenda processuale ex art. 548 c.p.c., deve pertanto ritenersi, difformemente da quanto opinato con la sentenza 14831/02 di queste stesse sezioni unite, che siano ammissibili, in seno al giudizio de quo, le questioni di giurisdizione si come oggi prospettate dal ricorrente, onde perseguire ancora una volta quei fini di concentrazione, celerità e coerenza che improntano il nuovo dictum costituzionale del giusto processo.
La questione di giurisdizione, benché ammissibile, è peraltro infondata.
Del tutto condivisibilmente, la corte territoriale ha, difatti, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di azione avente ad oggetto direttamente l'esecuzione del credito (con conseguente irrilevanza delle argomentazioni ancor oggi sviluppate dal ricorrente in ordine alla pretesa competenza giurisdizionale del giudice tedesco in executiviis), trattandosi, di converso, di azione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito, avente precipua ed esclusiva natura cognitoria (Cass. 6449/2003, cit.), con conseguente applicabilità del criterio di collegamento di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 1, (il luogo ove il debitore risiede o ha la sede legale) e altrettanto conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia, poi, un ulteriore vizio della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione sulla condanna alle spese dei primi due gradi di giudizio.
Sulla questione è stato rilevato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza con ordinanza di rimessione al primo Presidente da parte della seconda sezione di questa corte del 17.7.2007. Il contrasto è stato risolto da queste sezioni unite con la sentenza n. 20598 del 2008, affermativa del seguente principio di diritto: il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi " deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito.
Questa corte, intendendo dare continuità a tale, recente orientamento, non può non rilevare come, nella specie, la motivazione in ordine al provvedimento di compensazione parziale della spese risulti addirittura esplicita, oltre che congrua, logica, condivisibilmente argomentata.
Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale.
La disciplina delle spese segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00, per spese generali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008