Cass. 31/05/2005, nr. 11581

Cassazione civile, 31 maggio 2005, n. 11581

 

Civile Sent. Sez. III Num. 11581 Anno 2005

Presidente: VITTORIA Paolo

Relatore: LEVI Giulio

Data pubblicazione: 31/05/2005

 

Svolgimento del processo

1.- La controversia ha tratto origine da un contratto di appalto.

La società Alfa s.n.c., con la citazione notificata il 6.11.1989, ha chiesto che Caio e Tizia fossero condannati a pagarle la residua parte del corrispettivo, per un importo di L. 45.827.772, ed i convenuti hanno resistito alla domanda sostenendo che l'opera presentava difetti, sicché il prezzo dovuto era inferiore.

La domanda è stata accolta ed il Tribunale di Benevento, con sentenza del 4.11.1992, ha condannato i convenuti a pagare la somma richiesta.

La decisione, impugnata dalle due parti, è stata confermata nel merito dalla Corte d'Appello di Napoli, che, con sentenza del 16.3.2000, ha anche condannato i convenuti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

2. - Caio e Tizia hanno proposto ricorso per Cassazione.

La Soc. Alfa s.n.c. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso contiene un motivo.

1.1. - Si tratta di un motivo di violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.).

I ricorrenti sostengono che, durante il giudizio di appello, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione, era intervenuta una transazione, che aveva avuto una parziale esecuzione da parte loro con il pagamento di una somma di L. 21.7 50.000, mentre era rimasta per altra parte inadempiuta, dalla società, che non aveva tra l'altro eseguito alcuni lavori cui si era impegnata, e conseguentemente da loro, che avevano mancato di completare, con la somma di L. 7.000.000., il pagamento cui s'erano impegnati.

Di tale transazione essi avevano esposto il contenuto nella comparsa conclusionale tempestivamente depositata e vi avevano fatto riferimento per chiedere che la Corte d'Appello dichiarasse cessata la materia del contendere sulla originaria controversia.

Lamentano che questa loro difesa non sia stata presa affatto in esame e che la Corte d'Appello abbia pronunciato sul merito della controversia senza tenere in considerazione gli effetti che la transazione aveva prodotto sulla materia del contendere.

1.2. - La società resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

Obietta che la Corte d'Appello non aveva il dovere di prendere in esame quella che si presentava come una domanda nuova, siccome fondata su un atto a contenuto novativo e con obbligazioni del tutto estranee al primo rapporto.

Aggiunge che l'efficacia della transazione era su-bordinata al completo adempimento dei loro obblighi da parte dei committenti che era invece mancato.

2. - Il motivo non è fondato.

Le parti concordano sul fatto che tra loro è intervenuta una transazione e che questa, mentre per una parte è stata adempiuta, per un'altra ha visto un loro reciproco inadempimento, di cui ciascuna imputa però all'altra la responsabilità.

Perciò, la cessazione della materia del contendere come non può essere ora dichiarata dalla Corte di Cassazione, neppure avrebbe potuto esserlo dalla Corte d'Appello, cui la questione era stata prospettata in sede di decisione della causa.

Ed invero, quando le parti non concordano sul punto che una transazione e la sua esecuzione abbiano determinato la cessazione della materia del contendere, questa può essere dichiarata se le parti concordano almeno sui fatti, perchè, in questo caso, spetta al giudice stabilire quali effetti giuridici ne siano derivati, ma questo non è possibile se i fatti sono controversi e su di essi è necessario un accertamento di merito, che il luogo processuale cui il processo è pervenuto non consente più.

In precedenti decisioni è stato sì affermato, come hanno sostenuto i ricorrenti, che il giudice di appello deve riaprire la fase istruttoria, se la transazione interviene ed è perciò dedotta dopo che le conclusioni sono state già precisate: e questo allo scopo di raccogliere la relativa prova e mettere le altre parti in condizione di svolgere le loro difese; ma la Corte ha anche precisato che ciò vale quando la cessazione della materia del contendere può essere in concreto dichiarata (Cass., 21.5.1987, n. 4630; 16.10.1993, n. 10241).

Ciò non esclude, d'altro canto, che della rilevanza estintiva del debito, derivante dal pagamento eseguito ed eventualmente in sè dalla transazione si possa discutere in sede di opposizione alla esecuzione, perchè il giudicato si forma in relazione agli effetti giuridici dei fatti intervenuti sino a quando avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di merito in cui la decisione è resa, non a quelli sopravvenuti quando il giudizio sugli effetti di tali fatti risulta precluso dalla circostanza che un giudizio di merito in ordine a tali fatti è precluso dal luogo processuale cui il giudizio è pervenuto.

3. - Il ricorso è rigettato.

4. - Le spese del giudizio di Cassazione vanno rimborsate dai ricorrenti alla società resistente.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 2.100,00, di cui 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005

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