Cass. 22/05/2006, nr. 11931

Cassazione civile, 22 maggio 2006, n. 11931

 

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11931Anno 2006

Presidente: SABATINI Francesco

Relatore: TALEVI Alberto

Data pubblicazione: 22/05/2006

 

Svolgimento del processo

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

"Con atto notificato il 27.9.1993 S.N.M., proprietario di immobile in via (OMISSIS), proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza del condominio per il pagamento di L. 7.610.920, oltre gli interessi legali e le spese della procedura - Assumeva l'opponente che in data 10.2.1993, antecedente alla procedura monitoria aveva versato all'amministratore in carica L. 2.261.435 in conto spese di riscaldamento.

Per la differenza opponeva un maggior credito di L. 16.856.792 derivante da una sua rilevante personale anticipazione per L. 180.502.243 a fronte di lavori urgenti del condominio mentre era amministratore e parzialmente restituita dai condomini. Riferiva che i numerosi solleciti al Condominio a pagare in forza delle delibere 27.11.1989 e 6.4.1990 che avevano riconosciuto il suo credito, non avevano avuto esito, e pertanto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il condominio per sentire dichiarare, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, del decreto opposto, la revoca del medesimo, dare atto del parziale pagamento di L. 1.025.635; darsi atto che era creditore per L. 39.650.952, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia e di cui, comunque, quanto meno L. 16.856.726 costituente credito certo, liquido ed esigibile; dichiarare la compensazione fra i reciproci crediti e condannare il condominio al pagamento della differenza oltre interessi e svalutazione monetaria, condannarsi il condominio al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore. Si costituiva il Condominio e non contestava i maggiori crediti senza peraltro precisarli, ma sosteneva la legittimità della procedura monitoria perchè il S. era moroso.

Il Tribunale decideva quindi la causa revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Condominio - previa accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente ed effettuata la compensazione tra le parti dei reciproci crediti - al pagamento della differenza pari a L. 39.630.952 oltre gli interessi legali dal 27.11.1979, e delle spese di lite distratte in favore dell'avv. Ma. La. antistatario.

2. Avverso tale decisione proponeva appello il Condominio chiedendo che la Corte in riforma dell'impugnata sentenza accogliesse le conclusioni come in epigrafe riportate.

A sostegno del gravame l'appellante deduceva il seguente motivo:

l'intervenuta transazione del giudizio di primo grado prima dell'emissione dell'appellata sentenza e quindi la conseguente carenza d'interesse dell'azione essendosi verificata la cessazione della materia del contendere. In particolare l'appellante precisava che con lettera datata 18.3.1994, precedente il giudizio di primo grado, il difensore del S. avv. La. aveva sottoposto al Condominio una proposta transattiva della lite nei seguenti termini:

  1. mutuo riconoscimento, tra le parti, delle reciproche pretese economiche;
  2. rinuncia reciproca delle parti agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;
  3. compensazione dei reciproci debiti e crediti con pagamento a conguaglio, da parte del Condominio ed in favore del S., del residuo importo di L. 33.065.667;
  4. integrale compensazione delle spese legali.

Tale proposta transattiva era stata approvata dall'Assemblea condominiale in data 3.4.1996. In quell'occasione, presente anche il S., che ebbe a votare a favore dell'approvazione della transazione, venne concordato di corrispondere allo stesso la somma di L. 33.151.690, ridotta quindi a L. 1.921.927 per effetto della compensazione tra il suddetto debito condominiale e quello ulteriore per L. 31.229.763 di cui lo stesso S. si era riconosciuto debitore.

3. Costituitisi in giudizio S.M.N. e l'Avv. Ma. La. eccepivano la carenza di legittimazione dell'Amministratore del Condominio a proporre la presente impugnazione per non essere stato e ciò autorizzato dall'assemblea ex artt. 1131, 1132 c.c..

Contestavano poi essersi raggiunto l'accordo transattivo indicato dall'appellante chiedendo, pertanto, che il gravame fosse comunque dichiarato infondato....

Con sentenza 12.11 - 6.12.2001 la Corte di Appello di Roma decideva come segue:

... definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Condominio di via (OMISSIS), in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di S.M.N. e L. M. avverso la sentenza n. 1186 del 20.5.1997/23.1.1998 del Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) dichiara cessata nel corso del giudizio di primo grado la materia del contendere relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13200/93, emesso il 14.6.1993 dal Presidente del Tribunale di Roma, promossa da S.M.N. nei confronti del condominio appellante;

b) condanna S.M.N. e l'avv. La. Ma., in solido, al pagamento delle spese del grado che liquida, in favore del Condominio appellante, in complessive L. 5.700.000, di cui L. 400.000 per spese, L. 2.100.000 per diritti e L. 3.200.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione S.M.N. e l'avv. La. Ma.

Il condominio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I primi due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano "OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (sulla ritenuta cessazione della materia del contendere) OVVERO SUBORDINATAMENTE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO (artt. 100 e 306 c.p.c.)" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Va premesso che, all'origine dell'inopinata pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, vi è un grave travisamento delle risultanze documentali che ha indotto la Corte di Appello a ritenere conclusa una transazione tra le parti, benché il Dott. S. abbia sempre protestato il contrario. La giurisprudenza della Suprema Corte stabilisce che la declaratoria della cessazione della materia del contendere soggiace non solo alla regola comune di una compiuta motivazione, ma anche a specifiche condizioni la cui ricorrenza, nella fattispecie, era ed è assolutamente da escludere, (la parte ricorrente cita poi Cass. n. 4151 dell'11.4.1995; Cass. n. 12614 del 7.12.1995, Cass. n. 4884 del 27.5.1996, Cass. n. 801 del 27.1.1998, Cass. n. 4672 dell'8.5.1998, Cass. n. 4127 del 22.3.2002 e Cass. n. 11038 del 26.7.2002). Nella fattispecie il contrasto in sede processuale tra le parti in ordine alla "rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte" risulta addirittura conclamato. Ed infatti, già nel riportare le conclusioni (art. 132 c.p.c.), la sentenza evidenzia come, alle domande del Condominio, da parte appellata sia stata contrapposta, oltre all'eccezione di carenza di legittimazione, espressa richiesta di rigetto per inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto.

Non solo, anche in sede motiva si da atto della inequivoca resistenza degli appellati (pag. 7): "Stando così le cose, che naturalmente l'appellato non contesta nella foro storicità anche se poi con argomentazioni pretestuose, cerca di minimizzare quanto verificatosi in sede assembleare negando essersi perfezionato l'accordo ....". Ne consegue, quindi, evidente l'insufficienza e la contraddittorietà di una motivazione che, per risultare idonea, avrebbe dovuto dare giustificazione proprio del contrario di quello che invece enuncia, vale a dire di quella comune ammissione del venir meno dell'oggetto della controversia.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (in tema di prova della transazione) OVVERO SUBORDINATAMENTE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORMA DI DIRITTO (art. 1967 c.c.)." esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Nel costituirsi in grado di appello, il Dott. S. aveva eccepito, tra l'altro, l'omessa allegazione della prova scritta della asserita transazione, necessaria ex art. 1967 c.c. In particolare, aveva contestato la valenza a tal fine del verbale dell'assemblea del 3.4.1996, che recitava semplicemente che "i condomini all'unanimità approvano la gestione ex Amministratore V. per: lavori straordinari; accordo S.; T.F.R. Portiere", ed anche la conclusione di un'intesa progressiva ex art. 1326 c.c., comma 1, attesa la distanza e la non comparabilità tra il contenuto della proposta, di cui alla lettera dell'Avv. La. del 18.3.1994, ed il controverso allegato al predetto verbale, in questo mai menzionato e comunque non sottoscritto dal S.. E, ad evidenziare il divario di posizioni, si rappresentava come alla richiesta del Dott. S. di pagamento "in tempi brevi" della somma di L. 33.065.667 - pari alla differenza tra crediti e debiti, messi in compensazione - il Condominio avesse offerto, a distanza di oltre due anni, la sola somma di L. 1.921.927, oltretutto da scalarsi sulle quote a venire. Meglio avrebbe operato il Giudice a quo a cercare di spiegare in quale documento si sarebbe dovuta individuare la prova scritta dell'asserita intesa transattiva, non potendosi certo considerare sufficiente quella genericissima approvazione all'unanimità della gestione dell'ex amministratore per "accordo S.", per difetto sia di forma (carenza di firma dello stesso S.) sia soprattutto di contenuto. Nella sentenza, per un verso evidentemente si esclude - e comunque non si afferma - che alla proposta del S. abbia fatto seguito la comunicazione di avvenuta accettazione da parte del Condominio; per l'altro verso si ammette che il (fantomatico) allegato al verbale dell'assemblea contenente i termini del (nuovo) accordo recava solo le firme dell'amministratore, del presidente e del segretario dell'assemblea, ma non del S. (aggiungasi, ancora una volta, per chiarezza che il verbale non richiamava alcun allegato).

I due motivi appaiono fondati nella loro parte essenziale.

Circa i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere va ribadito il seguente principio di diritto: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice." (Cass. SEZ. U. SENT. n. 13969 DEL 26/07/2004).

Nella fattispecie, non solo le conclusioni delle parti risultanti dalla sentenza (v. a pag. 2 della stessa) erano assolutamente inconciliabili, ma la stessa Corte di merito ha ritenuto di dover decidere sul radicale contrasto tra le parti in ordine all'avvenuta stipulazione o meno della transazione (stipulazione negata, come afferma la stessa Corte, dal N. ed affermata invece dal Condominio). E' pertanto palese che nella specie vi era addirittura controversa sul fatto essenziale in questione (stipulazione e meno di detto contratto); con la conseguenza che era chiaramente esclusa la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.

Quanto alla sussistenza o meno della transazione suddetta, va rilevato che la Corte non solo ha omesso di esaminare adeguatamente il contenuto della suddetta "...proposta transattiva formulata dal difensore del S...." (pur considerata dal Giudice di secondo grado a sostegno della propria decisione; v. in particolare a pag. 6) in relazione al contenuto della "..."situazione accordo S."..." (che sembra costituire, stando alla tesi esposta nell'impugnata decisione, l'oggetto della delibera assembleare;

infatti secondo la Corte "l'accordo S." è stato posto all'ordine del giorno nei termini specificati "....nell'allegato "situazione accordo S." regolarmente sottoscritto dall'amministratore, dal Presidente e dal Segretario della assemblea..."); ma ha anche dato atto (v. alle pagg. 4 - 6 della sentenza) da un lato che secondo detta "proposta transattiva" sarebbe spettato allo S. il pagamento del residuo importo di L. 33.065.667, mentre secondo il testo approvato dall'assemblea sarebbero spettate a detto condomino L. 33.151.690 (somma comunque non esattamente corrispondente a quella di cui alla proposta predetta) ridotte poi a L. 1.921.927 (somma ben lontana da quella pretesa dal condomino) "...per effetto della compensazione tra il suddetto debito condominiale e quello ulteriore per L. 31.229.763 di cui lo stesso S. si era riconosciuto debitore..." (v. a pag. 5 della sentenza) senza spiegare sufficientemente le ragioni di detta divergenza di importi; e senza esporre adeguate argomentazioni per spiegare come, in siffatta situazione, e sulla base di un verbale assembleare estremamente sintetico (a quanto emerge dalla sentenza) e non riportante affatto i termini dell'accordo (invece esposti - sempre stando alla sentenza - in un mero allegato; di cui però non viene sufficientemente indagato e valutato il contenuto) si poteva ritenere: - a) che in occasione dell'assemblea in questione si fosse pervenuti alla delibera assembleare suddetta con sufficiente consapevolezza dello specifico contenuto dell'accordo sostenuto dal Condominio; - b) che anzi fosse stata addirittura espressa una valida volontà negoziale (per di più con tutti i requisiti richiesti per la sussistenza di un valido contratto di transazione) sia da parte del Condominio che da parte del condomino.

Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che la motivazione contenuta nell'impugnata decisione è costituita da un percorso argomentativo logicamente non compiuto ed esauriente; e quindi insufficiente.

I primi due motivi vanno dunque accolti nella loro parte essenziale.

Tale accoglimento comporta l’assorbimento del terzo motivo in quanto riguardante le spese del giudizio di merito (con detto terzo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO (artt. 91 e 93 c.p.c.) OVVERO SUBORDINATAMENTE OMESSA MOTIVAZIONE (in ordine al capo di sentenza che ha condannato l'Avv. Ma. La. al pagamento delle spese del secondo grado)" svolgendo varie argomentazioni sul punto).

In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione.

L'impugnata sentenza va cassata, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.

 

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