Cass. 22/12/2006, nr. 27460

Cassazione civile, 22 dicembre 2006, n. 27460

 

Civile Sent. Sez. Lav. Num. 27460 Anno 2006

Presidente: DE LUCA Michele

Relatore: D'AGOSTINO Giancarlo

Data pubblicazione: 22/12/2006

 

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Caltanissetta l'attuale ricorrente conveniva in giudizio l'E. M. S. e premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'ente convenuto fino al 31.12.1984, data nella quale era stato collocato in prepensionamento ai sensi della L.R. n. 27 del 1984, lamentava di non aver avuto computato nel calcolo dell'indennità di prepensionamento il compenso per indennità di missione corrispostagli nel mese di riferimento prescelto. Chiedeva pertanto la condanna dell'E.M.S. alla riliquidazione della predetta indennità.

L'E. convenuto si costituiva e resisteva.

Il Pretore accoglieva la domanda. Proponeva appello l'E.M.S. e l'appellato resisteva al gravame. Nel corso del giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa della s.p.a. R. - subentrata all'A. R. all'I. nel contenzioso relativo al personale prepensionato dell'EMS a norma della L.R. n. 4 del 2003, art. 119, comma 2 - la quale si costituiva dichiarando di fare proprio l'atto di appello dell'EMS. Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che il pensionato aveva diritto alla riliquidazione dell'indennità di prepensionamento includendo nella base di calcolo la sola maggiorazione del 15% della retribuzione giornaliera, percepita a titolo di indennità di missione nel mese di riferimento, e condannava la soc. R. al pagamento delle somme spettanti, oltre accessori.

Il Tribunale osservava che a norma della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, comma 2 la base di calcolo dell'indennità di prepensionamento dei dipendenti dell'E.M.S. è costituita dalla retribuzione globale di fatto percepita nel mese prescelto dal lavoratore interessato con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché dell'indennità di vestiario e di trasporto e di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali.

Premesso che, secondo la norma richiamata, nella retribuzione da porre a base dell'indennità di prepensionamento vanno computati solo i compensi di natura retributiva, quanto all'indennità di missione il Tribunale osservava che a norma dell'art. 11 del CCNL 1.10.1983 (che riproduceva il contenuto del previgente art. 17 del CCNL 11.6.1976) detto compenso aveva natura composita essendo costituito, da un lato, dal rimborso delle spese sostenute, con la previsione di una diaria giornaliera in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio e, dall'altro lato, dalla corresponsione di un ulteriore 15% della retribuzione giornaliera, diretto a compensare il maggior disagio per la prestazione del lavoro in una sede diversa da quella ordinaria. Riteneva, quindi, che mentre la diaria giornaliera aveva natura risarcitoria e non poteva rientrare nella base di calcolo dell'indennità di prepensionamento, la maggiorazione del 15% della retribuzione giornaliera aveva natura retributiva - in quanto diretta a compensare il maggior disagio del lavoro prestato lontano dalla sede aziendale - e andava compresa nel calcolo.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. La s.p.a. R., che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c..

Con l'unico motivo del ricorso principale il pensionato denuncia violazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, dell'art. 12 disp.gen., dell'art. 11 del CCNL del 1973, dell'art. 1363 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, e addebita al Tribunale di aver errato nell'interpretazione dell'art. 6, L.R. cit. attribuendo alla nozione di retribuzione globale di fatto un significato induttivo in contrasto con l'interpretazione letterale della norma e con la ratio legis. Sostiene il ricorrente che l'intero trattamento di missione, come disciplinato dal CCNL del settore minerario del 1973, ha natura di compenso integrante la cd. retribuzione globale di fatto. Ove il Legislatore avesse inteso limitare la base di computo ai soli compensi aventi natura retributiva, non avrebbe utilizzato il termine retribuzione globale di fatto, che comprende ogni compenso contrattuale continuativo corrisposto per far fronte ad esigenze aziendali. Anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che in relazione agli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento alla nozione di retribuzione globale di fatto, nella base di calcolo devono essere comprese tutte le maggiorazioni e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro non occasionali e continuative.

Con un secondo profilo di censura il ricorrente sostiene che il Tribunale senza motivazione alcuna ha ritenuto di limitare il diritto alla riliquidazione del compenso per missione unicamente alla indennità di prepensionamento e non anche alla indennità una tantum, ancorché il Pretore avesse riconosciuto tale diritto in relazione ad entrambe le indennità e la società non avesse appellato tale capo della sentenza.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società, denunciando violazione delle stesse norme di legge e contrattuali invocate ex adverso dal pensionato, nonché vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto natura retributiva alla maggiorazione del 15% della retribuzione giornaliera, non considerando che l'art. 11 del CCNL del 1988 (che riproduce il contenuto dell'art. 17 del CCNL del 1973) dispone espressamente che l'indennità di missine non fa parte della retribuzione a nessun effetto. Il Tribunale ha quindi violato i canoni di ermeneutica contrattuale, ed in particolare il criterio letterale, non tenendo conto del chiaro significato delle parole. Il Tribunale, inoltre, ha ignorato la ragione per la quale l'art. 6, comma 2, L.R., non contiene una espressa esclusione della indennità di missione;

infatti non vi era bisogno di una esplicita menzione, visto che già il contratto collettivo esclude che detta indennità possa rientrare, a qualsiasi effetto, nella retribuzione.

Osserva preliminarmente la Corte che la soc. R. ha depositato, a norma dell'art. 372 c.p.c., processo verbale di conciliazione sottoscritto presso l'UPLMO di Caltanissetta in data 12.12.2005 dal rappresentante della società e dall'attuale ricorrente principale.

Con detta transazione la società R. dichiara di rinunciare a proseguire l'azione giudiziaria promossa contro il sig. A. N. per la ripetizione di somme a questi erogate a titolo di "una tantum", mentre il dipendente dichiara di "rinunciare ad ogni diritto e ad ogni azione, avviata o da avviare, nei confronti della R. traente titolo dal rapporto di lavoro pregresso".

Ritiene il Collegio che tale documento, che non risulta notificato alla controparte a norma del secondo comma dell'art. 372 cit., non è idoneo a giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere. A prescindere dalla considerazione che il verbale di conciliazione prodotto si riferisce ad altra causa in corso tra le parti, va qui richiamata la costante giurisprudenza secondo cui la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi; di conseguenza deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte di interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (Cass. n. 8607 del 2000, Cass. n. 1089 del 2003, Cass. n. 909 del 2006).

Ciò premesso, ritiene la Corte che sia il ricorso principale che quello incidentale, esaminati congiuntamente in considerazione della loro connessione, debbano essere respinti.

La L.R. n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla legislazione successiva, ai fini della determinazione dell'indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'E.M.S., dispone che "è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro..."; detta norma indica chiaramente la volontà del legislatore di computare nella retribuzione da porre a base dell'indennità di prepensionamento, tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la sola esclusione di quelli espressamente indicati (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di vestiario e di trasporto e ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi), la cui elencazione è stata ritenuto tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. S.U. n. 8562 del 1990, Cass. n. 898 del 1991, Cass. n. 11030 del 1991).

Questa Corte ha altresì rilevato che il fatto che alcune erogazioni, come le indennità di missione, possano, in ipotesi, non essere continuativamente presenti nella retribuzione mensile del lavoratore, non costituisce ragione giuridicamente valida per escluderne la computabilità nella indennità di prepensionamento, una volta che il legislatore regionale, con la L. 10 agosto 1984, n. 46, art. 10 (aggiuntivo di un comma nella L. n. 42 del 1975, art. 6), ha attribuito all'interessato la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale di fatto da utilizzare per la determinazione dell'indennità medesima, in tal modo dando rilievo a tutti i compensi di natura retributiva corrisposti in quel mese, eccettuati beninteso quelli espressamente esclusi (Cass. n. 4536 del 2000).

Sta di fatto che nella nozione di "retribuzione globale di fatto", cui fa riferimento la norma della legge regionale, possono essere logicamente ricomprese soltanto le indennità, o le componenti delle indennità, che abbiano natura retributiva, ossia remunerativa della prestazione lavorativa o della maggiore penosità della prestazione, con esclusione di quelle che abbiano natura meramente risarcitoria, ossia ripristinazione di una diminuzione patrimoniale subita dal dipendente, o di ristoro di spese da questi sostenute.

L'interpretazione data dal Tribunale della norma di legge in esame è, dunque, del tutto corretta.

Il Tribunale ha quindi rilevato che la norma contrattuale (art. 11 del CCNL del 1988, che riproduce il contenuto dell'art. 17 del previgente CCNL del 1973) nel determinare l'indennità di missione distingue due componenti, l'una (cd. diaria giornaliera) diretta a rimborsare l'impiegato di tutte le spese (di viaggio, vitto e alloggio) sopportate nella trasferta, l'altra, pari al 15 per cento della retribuzione giornaliera, diretta a compensare il maggior disagio sopportato dal dipendente nella prestazione lavorativa resa fuori della sede abituale. Del tutto correttamente il Tribunale, sulla scorta della norma di legge sopra indicata, ha ritenuto computabile nella retribuzione globale di fatto da prendere a base dell'indennità di prepensionamento soltanto la seconda componente, di natura sicuramente retributiva, escludendo invece la prima componente, di natura tipicamente risarcitoria. L'interpretazione che il giudice di merito ha dato della norma contrattuale, per essere congruamente motivata e priva di vizi logici, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità. Neppure può addebitarsi al Tribunale, come fa la società nel ricorso incidentale, di non aver considerato che la norma contrattuale sopra richiamata prevedeva espressamente che "tale indennità (di missione) non fa parte della retribuzione a nessun effetto", trattandosi di disposizione in contrasto con la norma di legge, e quindi per sua natura non idonea a prevalere sulla disposizione legislativa non derogabile.

Il secondo profilo di censura del ricorso principale è privo di ogni fondamento posto che lo stesso ricorrente osserva che la sentenza del Pretore, nella parte in cui ha affermato il diritto del dipendente a vedersi computata l'indennità di missione anche per il calcolo dell'indennità una tantum, non ha formato oggetto di impugnazione, sicché a ragione il Tribunale ha omesso di pronunciare in merito.

In definitiva, per tutte le considerazioni sopra svolte, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella reciproca soccombenza, per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.

 

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