Civile Sent. Sez. III Num. 23289 Anno 2007
Presidente: PREDEN Roberto
Relatore: BISOGNI Giacinto
Data pubblicazione: 8/11/2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palermo del 6 dicembre 1999 la Alfa srl proponeva opposizione ex articolo 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 192/1999 del Pretore di Palermo emessa nel procedimento civile intercorso fra la Beta di Palermo e il sig. Caio. Tale procedimento aveva avuto ad oggetto e si era concluso con la dichiarazione di cessazione del rapporto di locazione relativo all'appartamento sito al primo piano di Piazza (Omissis). Di tale rapporto locativo la opponente Alfa assumeva che, nonostante non fosse affatto stata chiamata a partecipare al giudizio, era la vera parte conduttrice. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza opposta.
Si costituiva la Beta eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, chiedendone il rigetto e agendo in via riconvenzionale per l'accertamento, anche nei confronti della Alfa, dell'obbligo di rilasciare i locali. Non si costituiva il sig. Caio.
L'opposizione veniva rigettata con sentenza del 6/28 febbraio 2001 la quale accertava la mancata comunicazione alla Beta, in violazione della Legge n. 392 del 1978 articolo 36 della cessione del contratto di locazione dal Caio all'Alfa.
A seguito di appello proposto dalla Alfa la Corte di appello palermitana dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di inefficacia della pronuncia del Pretore in quanto l'immobile oggetto del giudizio era stato rilasciato da tempo alla Beta sia pure a seguito di esecuzione forzata. Ha ritenuto il giudice di appello che non avendo chiesto la Alfa la restituzione dell'immobile ma solo il semplice accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti della sentenza pretorile le conclusioni dell'appellante andassero interpretate come richiesta di accertamento della soccombenza virtuale nel giudizio di opposizione ex articolo 404 c.p.c., ai fini del regolamento delle spese processuali. Secondo la Corte di appello di Palermo la pronuncia di inefficacia richiesta dalla Alfa non era infatti sostenuta da alcun interesse giuridicamente rilevante in quanto non seguita dalla richiesta di recupero della disponibilità dell'immobile oggetto del contratto di locazione. La Corte ha anche ritenuto rilevante la circostanza dell'esercizio dell'attività della Alfa altra sede.
Relativamente alle spese processuali la Corte palermitana ha poi rilevato il contrasto di indirizzi esistente nella giurisprudenza di legittimità circa i requisiti soggettivi e di forma della comunicazione di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 36, della legge cit., sull'equo canone. Ha ritenuto pertanto giustificato compensare interamente fra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio.
La Beta di Palermo impugna per cassazione la sentenza di appello affidandosi a sei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Beta di Palermo deduce la violazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 99, 100, 112, 113, 114 e 115 c.p.c.. Con il secondo motivo di ricorso la Beta di Palermo deduce la violazione dell'articolo 96 c.p.c., e Legge n. 392 del 1978 articolo 36. Con il terzo motivo di ricorso la Beta di Palermo deduce la omessa motivazione sulla domanda incidentale e pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione ex articolo 404 c.p.c.. Con il quarto motivo di ricorso la Beta deduce la violazione da parte del Tribunale di Palermo dell'articolo 404 c.p.c.. Con il quinto motivo di ricorso la Beta eccepisce la definizione con decisione passata in giudicato della inopponibilità della cessione del contratto di locazione dal Caio alla Alfa. Infine con il sesto motivo di ricorso la Beta entra apertamente nel merito della controversia e sostiene la fondatezza della decisione di primo grado che aveva correttamente riscontrato l'assenza di una comunicazione al locatore da parte del cedente.
La sentenza della Corte di appello di Palermo, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, deve ritenersi erronea non solo e non tanto perché, come ha denunciato la Beta ricorrente, non ha preso in considerazione che la riconsegna dell'immobile locato era avvenuta prima della proposizione dell'appello e non poteva quindi considerarsi fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di appello.
La decisione della corte palermitana ha messo in relazione l'avvenuta riconsegna dell'immobile e gli effetti di una eventuale pronuncia di inefficacia della sentenza del Pretore (oggetto dell'opposizione di terzo proposta dalla Alfa) e ne ha fatto discendere arbitrariamente la carenza di interesse dell'opponente a tale pronuncia. La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cassazione civile Sezioni unite n. 24662 del 21 novembre 2006, Rv. 593408, Cassazione civile sezione 2 n. 4127 del 22 marzo 2002, Rv. 553202 e Cassazione lavoro n, 8478 del 28 maggio 2003, Rv. 563644). Ne' comunque la pronuncia della corte palermitana può considerarsi fondata in relazione al mero rilievo della carenza di interesse. Da una parte tale presupposto è erroneo in quanto, in astratto, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia della sentenza pretorile, la Alfa se ne sarebbe potuta avvalere al fine di esercitare i diritti e di paralizzare gli obblighi derivanti dal contratto di locazione (fra l'altro al fine di richiedere proprio la restituzione dell'immobile). Allo stesso modo sussisteva un interesse della Beta al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento di quello incidentale. Per altro verso occorre richiamare come la giurisprudenza abbia chiarito che "la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi; pertanto, deve escludersi che il giudice possa dichiarare siffatta cessazione della lite per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande" (da ultimo Cassazione lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006, Rv, 594039).
Il terzo e quarto motivo vanno trattati unitamente e pregiudizialmente rispetto al secondo e si presentano anche essi fondati. La Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione preliminarmente l'appello incidentale della Beta diretto a far valere la inammissibilità della opposizione di terzo sul presupposto che la opposizione di terzo non e' ammissibile da parte di coloro che subentrano, nella stessa posizione del loro dante causa, in un rapporto contrattuale e possono avvalersi quindi dell'opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione civile sezioni unite, n. 11092 del 26 luglio 2002, Rv. 556294; Cassazione civile, sezione 3, n, 11410 del 11 ottobre 1992, Rv. 479020, e Cassazione civile, sezione 3, n. 7110 del 30 luglio 1997). Vale ricordare in merito agli effetti della cessione di azienda quanto affermato da questa Corte (Cassazione civile, sezione 3, n. 5468 del 14 marzo 2006, Rv. 588296 nonché Cassazione civile sezione I n. 11318 del 16 giugno 2004 Rv, 573665) e in particolare che la cessione di azienda operante in immobile condotto in locazione, e del relativo contratto di locazione, secondo le previsioni di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 36 qualora avvenga nel corso del giudizio che abbia ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, da luogo ad una successione nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.. Secondo la citata decisione n. 5468/ 2006 il cessionario, in quanto successore a titolo particolare, essendo divenuto nel corso del processo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, puo' intervenire in appello senza che operino i limiti risultanti dall'articolo 344 c.p.c., e la sua posizione processuale non e' affatto limitata a quanto prevede l'articolo 404 c.p.c.. Deve rilevarsi a questo proposito che la cessione dell'azienda alla Alfa da parte del Caio data al 28 dicembre 1993, che la sentenza rispetto alla quale e' stata proposta l'opposizione di terzo porta la data del 20 maggio 1998 - 9 febbraio 1999 e che la Alfa intervenne in altro giudizio relativo allo stesso contratto di locazione con comparsa depositata in cancelleria il 22 novembre 1996.
Correttamente quindi la Beta ha invocato la sentenza n. 5026 del 24 maggio 1999 della 1 sezione civile di questa Corte con la quale si è affermato che l'opposizione ordinaria di terzo, di cui al dell'articolo 404 c.p.c., comma 1, non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (cfr. anche Cassazione civile sezione 2, n. 9647 del 23 aprile 2007, Rv. 597788 e n, 3087 del 13 febbraio 2007 Rv. 594733).
In accoglimento del primo, del terzo e del quarto motivo di ricorso va quindi cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta dalla Alfa. Ne consegue la condanna della Alfa al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione di terzo e condanna la Alfa al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00, per spese e euro 600,00, per competenze; per il secondo grado in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 300,00, per spese e euro 700,00, per competenze e per il giudizio di cassazione in complessivi euro 5.100,00, di cui euro 100,00, per spese.