Cass. 14/05/2013 nr. 11566

Cassazione civile, 14 maggio 2013, n. 11566

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11566 Anno 2013

Presidente: Uccella Fulvio

Relatore: De Stefano Franco

Data pubblicazione: 14/05/2013

 

Svolgimento del processo

1. Nell'espropriazione presso terzi intentata da Caio nei confronti dei debitori Tizia, Lavinia e Sempronio e del terzo Società Alfa spa dinanzi al tribunale di Roma, a seguito della positiva dichiarazione di quest'ultima fu pronunziata, in data 28.5.04, ordinanza di assegnazione, notificata al terzo addì 8.6.04.

Il terzo si oppose peraltro in data 14.6.04, deducendo che la positiva dichiarazione era stata resa sul presupposto dell'esistenza di un debito, recato da un'ordinanza del tribunale penale di Perugia di condanna al pagamento di una provvisionale, la quale era però stata dapprima paralizzata da un impegno dei creditori a non agire esecutivamente e poi, sia pure solo in data 9.6.04, integralmente riformata in appello, pure dolendosi della non correttezza di alcune delle somme precettate.

Con sentenza n. 6694/05 del 23.3.05 del tribunale di Roma, tale opposizione fu dichiarata inammissibile, con rigetto della riconvenzionale per lite temeraria dispiegata dal creditore opposto e compensazione delle spese: ma il terzo dispiegò ricorso per cassazione, poi definito con sentenza 30 settembre 2009, n. 20953, con cui è stata cassata la pronunzia di tardività della sola opposizione agli atti esecutivi.

Con ricorso in riassunzione mediante atto di citazione notificato il 9.9.10, il terzo Società Alfa spa ha riassunto il giudizio, chiedendo la revoca o l'annullamento della richiamata ordinanza di assegnazione, con declaratoria di insussistenza del diritto del Caio, adducendo altresì essere quella fondata su dichiarazione affetta da errore di fatto o comunque da intendersi condizionata alla mancata riforma in appello del titolo giudiziale presupposto; il creditore si è costituito ed ha contestato dapprima la tempestività della riassunzione e poi il merito delle doglianze dispiegate, per l'insensibilità dell'ordinanza di assegnazione alle vicende successive.

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 13208 del 20.6.11, ha peraltro qualificato tempestiva la riassunzione, rigettandola nel merito, con condanna dell'opponente alle spese del solo giudizio di rinvio e compensazione di quelle dei gradi precedenti.

Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, la Società Alfa spa in liq.ne (od anche, d'ora in avanti, Alfa); degli intimati – Caio, Tizia, Lavinia e Sempronio resiste con controricorso il solo Caio; e, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla Tizia ed al Sempronio alla pubblica udienza del 31.10.12, le parti hanno discusso oralmente la causa alla successiva del 26.3.12.

Motivi della decisione

2. La ricorrente articola due motivi, dolendosi:

2.1. con il primo rubricato "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ., in tema di revocabilità e (annullamento dell'ordinanza di assegnazione ex art. 552 cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 547 e ss. c.p.c. e 2732 cod. civ." - della statuizione di insussistenza di vizi propri dell'ordinanza di assegnazione nonostante il pactum de non petendo che paralizzava il titolo giudiziale presupposto dalla dichiarazione positiva e la (intervenuta) revoca del medesimo, così configurandosi invece una confessione affetta da errore di fatto e comunque sussistendo un credito non certo; e ribadisce l'insussistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente contro il terzo pignorato;

2.2. con il secondo - rubricato "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ., in relazione: i) all'affermata inammissibilità, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., di taluni motivi di opposizione formulati da Alfa avverso l'ordinanza di assegnazione del 28.5.04; ii) al mancato annullamento dell'ordinanza di assegnazione in data 28.4.04, in quanto frutto di errore, ex art. 2732 cod. civ." – della qualificazione di inammissibilità, per violazione dell'art. 394 cod. proc. civ., di alcune delle ragioni di doglianza avanzate, nonostante quelle dispiegate in sede di riassunzione coincidessero con quelle dispiegate in sede di opposizione e precisamente almeno nelle note conclusive del 15.3.05 (in vista della decisione con discussione orale del primo giudizio); e ribadendo che con esse era stato da subito prospettato un vizio dell'impugnata ordinanza di assegnazione, consistente nell'omesso riscontro della carenza di titolo, della revocabilità ed invalidità della dichiarazione resa da Alfa e dell'invalidità della ordinanza di assegnazione; nonché insistendo sulla chiara configurabilità di un errore di fatto inficiante la dichiarazione su cui era stata resa l'ordinanza impugnata e sulla necessità di annullare o revocare quest'ultima all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

3. Dal canto suo, il controricorrente Caio, con controricorso successivo notificato dal 23.12.11:

- quanto al primo motivo di ricorso: rimarca la definitività della statuizione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione dispiegata a suo tempo dalla Alfa spa contestualmente all'opposizione agli atti esecutivi; ribadisce l'insensibilità, ai sensi dell'art. 2917 cod. civ., dell'estinzione del credito in epoca successiva alla ordinanza di assegnazione; esclude, ampiamente argomentando, la rilevanza e l'opponibilità del pactum de non petendo invocato ex adverso, nonché dell'estinzione del credito dipendente dalla caducazione del titolo giudiziale originario, siccome successiva all'ordinanza di assegnazione; riproduce il testo della dichiarazione positiva del 9.4.04, dal quale non emergeva l'elemento soggettivo e cioè lo stato di errore in cui il confitente si sarebbe trovato;

- quanto al secondo motivo di ricorso: sottolinea avere controparte riconosciuto di non aver dedotto alcune delle doglianze se non nelle note conclusive del primo giudizio;

- lungamente, infine, pone in risalto gli elementi per una condanna di controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

4. In via assolutamente preliminare, pare essere stata idoneamente data ottemperanza all'ordine di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, nonostante il solo atto in un primo momento versato desse conto del fatto che oggetto della notifica era stata soltanto la prima e l'ultima facciata di quello; e nonostante il mancato compimento alla scadenza di quello fissato per la rinotifica - del termine previsto dall'art. 143 cod. proc. civ. per uno soltanto dei due destinatari della notifica stessa.

Sempre in via preliminare, non può qualificarsi tecnicamente ricorso incidentale, siccome non contenente censure alla sentenza gravata, la lunga argomentazione del Caio sulla sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Inoltre, deve porsi in rilievo che non è impugnata la statuizione sulla definitività della pronunzia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione pure dispiegata dalla Alfa.

5. Va, a questo punto, esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, di carattere logicamente preliminare, perché in grado di delimitare l'ambito del giudizio di rinvio; ed esso - così esaminati complessivamente i diversi profili rubricati come I, II, III, due volte il IV e V - infondato. E - infatti - ferma la giurisprudenza di questa Corte nell'escludere l'ammissibilità di motivi di opposizione agli atti esecutivi successivi al termine di decadenza fissato per la proposizione della domanda (Cass., ord. 17agosto 2011, n. 17319; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541, esteso anche al giudizio di opposizione all'esecuzione; Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1328): pertanto, nessun profilo nuovo di doglianza poteva legittimamente introdurre l'opponente nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e quindi irrituale è ogni ampliamento dello specifico thema decidendum cristallizzato con il ricorso introduttivo originario, anche se avutosi con le "note conclusive", finalizzate alla discussione orale del primo giudizio e perciò sicuramente successive al ricorso stesso.

A maggior ragione, nessun ampliamento, rispetto all'atto introduttivo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi poteva ritualmente operarsi nel giudizio di rinvio, per la nota sua natura di giudizio chiuso e ad ambito assolutamente limitato alla riproposizione di quello legittimamente esaminabile nel giudizio concluso con la sentenza cassata.

6. Quanto al primo motivo, anch'esso è infondato.

Per l'inammissibilità delle specificazioni successive dei motivi di doglianza (di cui al precedente paragrafo 5), possono esaminarsi soltanto quelli dispiegati con il ricorso in opposizione, che, stando alla ricostruzione della sentenza impugnata, attengono al pactum de non petendo ed alla caducazione del titolo successivo alla pronunzia dell'ordinanza impugnata.

Orbene, l'ordinanza di assegnazione di crediti, attesa la sua natura e funzione (sulla quale, da ultimo, vedi: Cass. 13 aprile 2012, n. 5895; Cass. 18 gennaio 2012, n. 681), è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi esclusivamente per vizi suoi propri (tra le ultime, v.: Cass. 10 aprile 2012, n. 5687; Cass. 9 marzo 2011, n. 5529; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, ove ulteriori richiami; ovvero anche, con un'eccezione che non ricorre nel caso di specie, Cass. 31 agosto 2011, n. 17878) o degli atti pregressi, idonei a propagarsi ad essa.

Alla stregua di tale premessa, il primo profilo di doglianza è infondato:

- atteso il tenore ampio, chiaro, univoco e soprattutto incondizionato della dichiarazione del terzo, come riportata - oltretutto non da questi ma dal controricorrente e creditore procedente Caio, nessuna menzione del pactum de non petendo, risalente oltretutto a tempo di gran lunga anteriore alla data della dichiarazione, o di una provvisorietà del titolo vi risulta formulata e così nessun vizio, per l'omessa considerazione di quegli elementi, inficia la successiva assegnazione, che su tale univoca dichiarazione, che di quelli non faceva alcuna menzione, si è basata;

- e comunque la stipula di un pactum de non petendo non influisce sull'esistenza stessa del credito, ma soltanto sulla sua concreta eseguibilità, non essendo poi – siccome vincolante tra le parti - opponibile ai terzi e, tra questi, ai creditori del creditore;

- mentre la caducazione del titolo esecutivo (nella specie, quello sulla cui base la dichiarante era debitrice

degli esecutati) comporta esclusivamente l'obbligo, per i creditori in esso indicati (cioè, gli stessi esecutati) delle restituzioni, in virtù di generali principi in tema di successione di titoli, tutti esecutivi.

Ma anche il secondo profilo è infondato:

- infatti, l'ordinanza di assegnazione chiude il processo esecutivo (da ultimo, v. Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505): pertanto, i fatti successivi alla sua pronuncia che siano in grado di inficiare il credito in essa

riconosciuto vanno fatti valere esclusivamente con l'opposizione avverso quella specifica esecuzione che fosse intentata dall'assegnatario in forza della medesima ordinanza, essa stessa costituente titolo esecutivo (Cass. n. 4505 del 2011, citata);

- ma, per quanto già detto (sopra, al paragrafo 4, ultimo alinea), quella dispiegata nel corso del presente giudizio è stata dichiarata inammissibile con statuizione non soggetta a rituale gravame, mentre qui non può rilevare la pendenza di eventuali altre, in separati giudizi;

- e tanto senza considerare che il credito è certo e pienamente sussiste - tanto da dover essere dichiarato come tale - in forza di un titolo giudiziale, benché questo non sia definitivo e purché sia esecutivo: tanto rispondendo alla ratio stessa di un sistema processuale che contempla l'esecutività, evidentemente provvisoria, di titoli giudiziali suscettibili di riforma nello sviluppo del processo in cui sono formati.

7. Non sussistono, peraltro, gli estremi della responsabilità aggravata, in alcune delle forme previste dalla normativa applicabile, potendo ricondursi l'attività difensiva del terzo pignorato al tentativo di fare valere, sia pure con strumenti processuali riconosciuti - però, solo successivamente incongrui o inappropriati, l'incontestato fatto nuovo della caducazione del titolo originario del credito da esso stesso liberamente ed incondizionatamente in un primo tempo ammesso nei confronti degli esecutati.

8. Il ricorso va pertanto rigettato; e, quanto alle spese del giudizio di legittimità del controricorrente, solo tra gli intimati ad avere qui espletato attività difensiva, esse debbono essere poste integralmente a carico della soccombente ricorrente.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Società Alfa spa in liq.ne , in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Caio, liquidate in € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema dì cassazione, addì 26 marzo 2013.

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