Civile Sent. Sez. 3 Num. 18227 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 26/08/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tizia proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. all'esecuzione immobiliare n.(Omissis), intrapresa nei confronti di Caio, padre dell'opponente, dinanzi al Tribunale di Lecco, deducendo di aver acquistato dal padre nel 2004 i beni immobili già sottoposti a pignoramento, che uno di questi era stato venduto per euro 115.000,00 e che tale somma, unitamente ad euro 7.000,00 offerta in aggiunta doveva ritenersi sufficiente a saldare i crediti dell'istituto procedente Alfa, nonché delle intervenute Banca Beta e Delta; sosteneva anche che un successivo intervento della Delta per oltre 400.000,00 curo era di pertinenza esclusiva del padre, che il titolo era contestato, essendo stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria ed anche che, essendo l'intervento tardivo, esso non legittimava l'intervenuta a provocare atti esecutivi; deduceva che anche il successivo intervento della creditrice Gamma s.p.a. era tardivo. Chiedeva che si dichiarassero le intervenute tardive prive del potere di sottoporre ad esecuzione forzata i beni pignorati al padre e non ancora venduti, e in via subordinata, ove il giudice avesse voluto procedere ugualmente alla vendita, chiedeva che la somma ricavata le venisse assegnata.
La Delta, nel costituirsi, deduceva che neanche il suo credito originario poteva ritenersi integralmente soddisfatto dalla vendita del primo bene immobile, cosicchè essa aveva mantenuto il diritto a procedere ad esecuzione e che inoltre, avendo essa diritto a promuovere esecuzione esattoriale, poteva anche surrogarsi al creditore procedente promuovendo atti di impulso della procedura esecutiva.
La Gamma s.p.a. nel costituirsi deduceva la tardività dell'opposizione di terzo effettuata dopo la vendita del bene pignorato, che al terzo opponente non fosse possibile far valere vizi della procedura, e che essendo essa creditrice intervenuta munita di titolo esecutivo, conservava il diritto di promuovere atti esecutivi.
Anche l'Agenzia delle Entrate nel costituirsi deduceva che i motivi dell'opposizione proposta attingevano alle modalità dell'esecuzione e che essi fossero quindi improponibili da parte del terzo.
Il Tribunale di Lecco preliminarmente operava un'accurata ricostruzione delle vicende dell'esecuzione immobiliare, puntualizzando tra l'altro che l'esecuzione concerneva sia la quota di 1\4 di proprietà del Caio di alcuni terreni in Airuno, sia la proprietà di terreni con un fabbricato in Brivio, e che quest'ultima proprietà veniva dal Caio trasferita alla figlia nel 2004, con un atto nel quale si dava conto sia dell'esistenza del pignoramento che dell'ipoteca iscritta sull'immobile da parte del creditore procedente. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, essendo le pretese creditorie dell'Esattoria state affidate alla concessionaria Delta; riconosceva una particolare ampiezza di contenuto alla opposizione di terzo, ritenendo che a mezzo di essa il terzo fosse legittimato anche a contestare la legittimità del procedimento di esecuzione forzata, ma rigettava l'opposizione. Riteneva infatti che con la prima vendita i crediti di Alfa e Delta relativo al primo intervento fossero rimasti parzialmente insoddisfatti, tenuto conto che la somma aggiuntiva di euro 7.000,00 avrebbe potuto essere accettata solo nell'ambito di un accordo privato, esterno alla esecuzione, o con una conversione del pignoramento, che non era avvenuta, e che l'immediato incasso del ricavato dalla vendita, effettuato dall'Alfa come consentito dalla normativa a tutela appunto del credito fondiario fosse in realtà provvisorio e soggetto comunque al controllo del giudice dell'esecuzione che avrebbe dovuto riscontrarlo nel successivo e definitivo piano di riparto. Quanto ai tre interventi presenti, puntualizzava che gli stessi erano tutti tardivi in quanto successivi all'emissione dell'ordinanza di vendita, e tuttavia che la tardività non precludeva agli interventori muniti di titolo esecutivo la possibilità di dare impulso alla procedura esecutiva.
Tizia propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 174 del 2008, emessa dal Tribunale di Lecco in data 3.3.2008, notificata il 23.5.2008, articolato in quattro motivi.
Alfa s.p.a., quale procuratore di Omega s.r.l, ha depositato controricorso.
Gli altri soggetti intimati (Gamma s.p.a., Delta s.p.a e Agenzia delle Entrate) non hanno svolto attività difensive.
La sola parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 619 e 111 c.p..c. per aver il giudice adito ritenuto che la sua opposizione fosse riconducibile più che alla opposizione di terzo alla opposizione all'esecuzione, senza tuttavia, sotto il profilo procedurale, ritenere inammissibile l'opposizione proposta dalla acquirente dei beni. Sostiene che l'opposizione di terzo non sia mai tardiva e lamenta che il giudice abbia fatto una errata applicazione dell'art. 111 c.p.c. ritenendo che essa avrebbe potuto ottenere solo la somma residuata dopo l'avvenuto pagamento dei debitori principale e intervenuti.
Sottopone alla Corte il seguente quesito: "Accerti la Corte se vi sia stata una violazione dell'art. 619 cp.c., nonché violazione dell'art. 111 c.p.c. essendosi ritenuto possibile da parte del giudice la successione nel titolo esecutivo dal lato passivo, ritenendosi pertanto che il ter”.
Anche in memoria, la ricorrente ribadisce che il giudice di merito abbia errato riqualificando la sua opposizione come ex art. 615 c.p.c. ( al fine di riconoscerle l'esercizio della facoltà di contestare l'eventuale illegittimità di atti della procedura esecutiva), e ribadisce di aver proposto una opposizione di terzo all'esecuzione in cui il terzo, non essendo parte della procedura esecutiva, non poteva avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento per il debitore esecutato.
Il motivo proposto è inammissibile per carenza di interesse.
Non si individua infatti il profilo di interesse del motivo proposto e manca la correlazione tra quanto esposto nel quesito e il contenuto del motivo.
L'interpretazione lata effettuata dal giudice dell'opposizione in relazione alla opposizione di terzo, secondo la quale il terzo subentra nella posizione e negli interessi che erano prima del debitore esecutato, e che in conseguenza di ciò gli è consentito l'esercizio di alcune facoltà che erano proprie del debitore esecutato tra le quali compiere contestazioni che siano relative anche a profili procedurali, è maggiormente favorevole alla opponente rispetto alla più rigorosa e ristretta interpretazione tradizionale e prevalente, aderendo alla quale il g.e. avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'opposizione della Tizia che per l'appunto contesta principalmente la corretta applicazione da parte del giudice dell'esecuzione delle regole procedurali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della legge sul credito fondiario (rectius, dell'art. 41 del testo unico in materia bancaria e creditizia, d.lgs. n. 385 del 1993), avendo il giudice di primo grado ritenuto solo provvisorio l'incasso del ricavato dalla vendita nonché della somma aggiuntiva offerta e pagata dalla ricorrente o dal padre esecutato, da parte dell'istituto di credito fondiario procedente, in quanto per ritenere il pagamento definitivo doveva essere predisposto il piano di riparto, e per questo motivo la banca procedente non volle mai depositare istanza di rinuncia agli atti esecutivi .Non essendo intervenuta questa rinuncia per l'errata interpretazione data alla norma dal giudice di prime cure, il giudice dell'esecuzione non aveva pronunciato l'estinzione della procedura e i creditori intervenuti avevano preteso di darle impulso.
La ricorrente sostiene che, a seguito della vendita del primo lotto di beni e dell'emissione del relativo decreto di trasferimento, nonché del pagamento diretto dall'aggiudicatario all'istituto di credito fondiario, tale pagamento fosse da considerarsi definitivo e pienamente satisfattivo, rendendo superfluo il piano di riparto e quindi che la banca, avendo anche ricevuto in contanti la piccola differenza residua, non potesse più dichiararsi creditrice e di conseguenza essa avrebbe dovuto rinunciare agli atti esecutivi, e che della sua istanza di vendita non potessero giovarsi i creditori intervenuti tardivamente.
Formula così il secondo quesito:
"Accerti la Corte se vi sia stata falsa applicazione del dlg n. 385 del 1993, avendo ritenuto il giudice necessaria la predisposizione del piano di riparto al fine di assegnare definitivamente la somma a Banca Beta oggi Alfa e comunque se non ci sia stata violazione di detto articolo non avendo il giudice ancora predisposto il piano di riparto parziale relativamente ad un bene venduto e divenuto intangibile da parte di chiunque, malgrado non vi sia alcun ostacolo di particolare natura giuridica per la predisposizione di tale piano di riparto".
Il motivo è infondato.
Ciò che sostanzialmente lamenta la ricorrente è che il giudice dell'esecuzione, a seguito della vendita del primo lotto di beni sottoposti a pignoramento e dell'incasso del ricavato da parte dell'istituto di credito fondiario procedente, non abbia immediatamente chiuso la procedura esecutiva essendo quell'incasso definitivo e integralmente satisfattivo per l'istituto procedente dichiarandone l'estinzione, in modo da evitare la possibilità di interventi e sottrarre i lotti ancora non venduti all'esecuzione.
La disciplina dei procedimenti esecutivi basati sul credito fondiario è ora quella prevista dall'art. 41 del d.lgs n. 385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) , salvo per i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi già in corso al momento di entrata in vigore del testo unico (1° gennaio 1994) che restano regolati dalle disposizioni precedenti. Essa prevede ora solo alcuni privilegi meramente processuali, in favore dell'istituto procedente che abbia concesso un credito fondiario, molto più circoscritti rispetto a quelli previsti dalla normativa procedente e salvo i quali si applicano al procedimento esecutivo le regole ordinarie.
In particolare, il procedimento di vendita si svolge secondo le regole ordinarie, previste dagli artt. 569 ss. c.p.c., ma l'aggiudicatario, nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita, deve provvedere al versamento diretto in favore del creditore fondiario della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito da questo vantato (art. 41, quarto comma T.U. in materia bancaria e creditizia).
La fase della emissione del decreto di trasferimento e quella della distribuzione non presentano invece, nelle procedure esecutive per crediti fondiari, aspetti peculiari, in particolare non sono presenti norme che modifichino le regole generali sulla graduazione dei crediti.
Deve ritenersi quindi che il versamento diretto del ricavato dalla vendita esecutiva, o di parte di esso, all'istituto bancario procedente, costituisca una assegnazione meramente provvisoria, e non esima il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti
Tenuto conto che esistevano alcuni interventi, appare giuridicamente corretta pertanto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 12), secondo la quale quanto direttamente ottenuto dall'aggiudicatario non è entrato in maniera stabile a far parte del suo patrimonio, dal momento che l'istituto procedente sarà comunque chiamato alla precisazione successiva del suo credito, per consentire al giudice, nel concorso con gli altri creditori, la stesura del progetto di riparto, che solo una volta dichiarato esecutivo, cristallizzerà definitivamente il quantum dovuto alla creditrice.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 563-564-566, avendo il giudice ritenuto correttamente che gli interventi fossero tutti tardivi e muniti di titolo esecutivo, ma non avendo considerato che non erano creditori privilegiati e che quindi gli intervenuti chirografari, benché muniti di titolo esecutivo, ex art. 566 c.p.c. non potessero dare impulso alla procedura esecutiva.
Sottopone quindi alla Corte il seguente quesito : "Accerti la Corte se vi sia stata violazione dell'art. 566 c.p.c. in quanto il giudice ha sostenuto che anche i creditori chirografari tardivi titolati possono dare impulso alla procedura ciò in contrasto con la lettera della legge di cui all'art. 566 c.p.c. Dica altresì la Corte che alla fattispecie non è applicabile l'art. 629 c.p.c. atteso che in mancanza di impossibilità di dare impulso alla procedura esecutiva da parte dei creditori chirografari titolati tardivi, la procedura diventa comunque ineseguibile”.
Anche questo motivo è da rigettare, in conformità ad un più che consolidato orientamento di legittimità (confermato in tempi recenti da Cass. n. 26088 del 2005) secondo il quale dalla norma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi últimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.
In definitiva, ciò che rileva sotto il profilo dei poteri di impulso alla procedura, è che il credito sia o meno assistito da un titolo esecutivo, e non che esso sia dotato o meno di una causa di prelazione che rileverà ai fini della graduazione dei crediti e poi della distribuzione del ricavato né la tempestività o meno dell'intervento.
Il riconoscimento del potere di impulso anche ai creditori intervenuti titolati comporta che il processo esecutivo non possa essere dichiarato estinto prima della vendita e della assegnazione senza che siano acquisite le rinunce di questi ultimi, tempestivi o tardivi che siano.
Nel caso di specie, si conferma l'esattezza della decisione impugnata, in quanto non era in ogni caso sufficiente ai fini della estinzione auspicata dalla opponente Tizia che l'Alfa, creditore procedente per mutuo fondiario, avesse provvisoriamente incassato il ricavato della vendita del primo lotto, ma occorreva anche la rinuncia dei tre intervenuti tardivi, tutti creditori muniti di titolo esecutivo, i quali, benché il loro intervento fosse tardivo, avrebbero potuto chiedere che si procedesse alla vendita degli altri lotti.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la Tizia si duole che il giudice abbia pronunciato una condanna alle spese eccessivamente pesante nei suoi confronti invece di compensare o emettere una condanna più mite.
Il motivo è del tutto inammissibile (v. Cass. n. 16575 del 2008) non essendo sindacabile in Cassazione la decisione del giudice di merito che abbia deciso di non compensare le spese di giudizio tra le parti, come richiesto da una di esse.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese legali sostenute dal contro ricorrente, che liquida in euro 7.000,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione 29 aprile 2014.