Civile Sent. Sez. 3 Num. 14449 Anno 2016
FATTI DI CAUSA
Caio, Tizio ed Sempronio Caietto, nonché Mevia proposero opposizione nel corso di una procedura di esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca di Delta S.p.A. (oggi Kappa S.p.A.), sostenendo che l'atto di pignoramento fosse nullo in quanto posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento di Caietto, che il processo si fosse estinto ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e che non fosse stato depositato nel fascicolo l'originale del titolo esecutivo.
La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, dal Tribunale di Patti.
Ricorrono i Caietto e la Mevia, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso Kappa S.p.A. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt. 51 e 52 L. f., anche in relazione al "novello" art. 104 ter ed agli artt 107, 18 illo tempore vigente e 120 L. f.. Violazione dell'art. 100 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 C.P.C.. Violazione dello stare decisis e difetto di motivazione».
1.1 II motivo di ricorso in esame è inammissibile con riguardo alla posizione di Mevia.
La pronunzia impugnata contiene l'espresso rilievo che l'opposizione proposta per denunziare l'inammissibilità dell'esecuzione individuale in pendenza della procedura di fallimento non poteva in alcun modo riguardare quest'ultima, non essendo la Mevia mai stata dichiarata fallita. Il rilievo, formulato in via anche logicamente preliminare rispetto alla dichiarazione di inammissibilità (che dunque riguarda la sola posizione dei fratelli Caietto), costituisce statuizione di rigetto nel merito dell'opposizione, in relazione alla quale non risulta avanzata alcuna specifica censura nei ricorso.
1.2 Con riguardo alla posizione dei fratelli Caietto, il motivo di ricorso è invece fondato.
L'art. 51 L.F. prevede, dal giorno della dichiarazione di fallimento, un assoluto divieto per i creditori (cui fanno eccezione le sole ipotesi espressamente previste dalla legge) di dare inizio o di proseguire l'esecuzione individuale sui beni compresi nella procedura concorsuale, divieto che certamente non è disponibile per le parti ed è rilevabile di ufficio in qualsiasi momento dal giudice dell'esecuzione.
Dunque, dal momento della dichiarazione di fallimento i creditori dell'imprenditore fallito perdono il diritto di procedere all'esecuzione forzata individuale.
La stessa facoltà prevista per il curatore dall'art. 107 L.F., di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, non comporta affatto la possibilità per i creditori di coltivare l'esecuzione, anzi conferma che va escluso in radice il loro diritto di procedere all'espropriazione dei beni del debitore fallito in sede individuale, in quanto la prosecuzione della procedura da parte dei curatore fallimentare non fa altro che attrarre i beni assoggettati al pignoramento nell'ambito dell'esecuzione concorsuale.
Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: la contestazione della possibilità Per il creditore (non esentato per legge dal relativo divieto) di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'art. 51 L.F., configura una vera e propria contestazione del diritto di Questi di procedere ad esecuzione forzata (individuale), e non attiene semplicemente alla regolarità di uno o più atti di esecuzione ovvero alle modalità di esercizio dell'azione esecutiva. Di conseguenza essa va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non può dirsi assoggettata al regime. anche di decadenza, di cui all'art. 617 c.p.c..
La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio di diritto, avendo qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quella proposta dai debitori Caietto e dichiarandola inammissibile perché tardiva in base a tale erroneo presupposto.
In proposito è il caso di rilevare che tutte le ulteriori considerazioni, espresse ad abundantiam dal giudice del merito con riguardo all'ipotetica alternativa (ma comunque esclusa) qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione, e relative all'infondatezza di essa per difetto di legittimazione attiva dei debitori, non possono essere intese come ulteriore e autonoma ratio decidendi a sostegno della decisione assunta (che infatti è di inammissibilità dell'opposizione, in quanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non di rigetto di essa in quanto opposizione alla esecuzione), e dunque ad esse non può essere attribuito alcun rilievo, e parimenti restano privi di rilievo i relativi motivi di ricorso con i quali sono censurate.
In proposito va richiamato il principio di diritto per cui «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, perché sia esaminata nel merito l'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori Caio, Tizio ed Sempronio Caietto ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione dell'art. 555, nonché degli artt. 82 e 125 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c.. Difetto di motivazione».
Con il terzo motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt. 479, 491, 492, 555, anche in relazione agli artt. 18 illo tempore vigente, 42 e 120 L. f. Violazione dell'art. 156 c.p.c.. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione».
Il secondo e il terzo motivo del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto il loro esame involge analoghe questioni.
Essi sono inammissibili.
I ricorrenti sostengono che con alcuni dei motivi posti a base dell'opposizione (in particolare quelli relativi al preteso difetto di jus postulandi del legale che aveva sottoscritto l'atto di pignoramento e alla nullità della notificazione del precetto e del pignoramento perché effettuati ad essi debitori personalmente in costanza di fallimento e non invece al curatore) erano state dedotte nullità assolute e insanabili del processo esecutivo nei cui riguardi non avrebbe potuto operare il meccanismo di sanatoria connesso alla decadenza per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., ovvero che il suddetto termine dovesse al più farsi decorrere dalla data dell'atto esecutivo concretamente impugnato (nella specie: l'ordinanza di vendita) e non da quella dell'atto originariamente viziato.
In proposito, va premesso che anche a volere ammettere che le nullità dedotte dai ricorrenti possano effettivamente rientrare tra quelle non suscettibili di sanatoria per il decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c. perché si riproducono sempre uguali in relazione a tutti gli atti successivi del processo e sono rilevabili anche di ufficio dal giudice dell'esecuzione, resta ferma la necessità che, laddove siano le parti stesse a farle valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (non limitandosi a chiederne al giudice dell'esecuzione il rilievo di ufficio), tale rimedio venga proposto nel termine perentorio previsto dalla suddetta disposizione (attualmente di venti giorni) con riguardo all'atto concretamente impugnato al quale si pretende esteso il vizio.
In tal senso va ribadito il principio di diritto già ripetutamente espresso da questa Corte, secondo il quale «l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 c.p.c., e tale principio vale anche per le cosidette nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" o al difetto della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono anch'esse esser fatte valere nel termine fissato dalla norma sopra indicata, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 01/03/1994, Rv. 485513; in senso conforme, si vedano, successivamente: Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405; Sez. 3, Sentenza n. 11251 del 17/12/1996, Rv. 501368; Sez. 3, Sentenza n. 190 del 08/01/2001, Rv. 542983; Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 01/02/2002, Rv. 552019; Sez. 3, Sentenza n. 837 del 16/01/2007, Rv. 594404; Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009, Rv. 610186).
Pare opportuno sottolineare che tale indirizzo solo apparentemente potrebbe ritenersi in contrasto con quello espresso in alcune più recenti pronunzie, proprio in tema di difetto di valida procura alle liti del difensore del creditore procedente, secondo cui «in tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione perché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata; tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15903 del 20/07/2011, Rv. 619418; conf.: Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23390 del 03/11/2014, Rv. 633142; Sez. 3, Sentenza n. 8959 del 05/05/2016, Rv. 639718).
Tali ultime pronunzie non vanno intese come affermazione della proponibilità di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. senza il rispetto del termine perentorio previsto dalla medesima norma, e cioè in modo del tutto svincolato dal suddetto termine, laddove siano dedotti gli indicati vizi di nullità cd. insanabile.
Al contrario, in base a quanto sin qui osservato, va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 C.P.C. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini.
Le recenti pronunzie in tema di difetto di jus postulandi del difensore del creditore procedente vanno dunque intese semplicemente come esclusione della possibilità che la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto di esecuzione affetto da una siffatta nullità assoluta e insanabile (cioè tale da non esaurirsi in relazione all'atto stesso) comporti la definitiva sanatoria della situazione invalidante e l'impossibilità per la parte di farla valere nei confronti dei successivi atti in relazione ai quali essa si riproduca nuovamente, ovvero per il giudice di rilevarla di ufficio, e ciò in linea con il principio (cui palesemente anche dette pronunzie intendono dare seguito), per cui «in tema di espropriazione forzata, poiché la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82, comma secondo, prima parte, c.p.c.), la perdurante mancanza di un difensore munito di procura, come può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione, lo può essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo; in tal caso, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata, sicché il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il processo esecutivo non ha natura di sentenza resa su opposizione, ma ha natura di atto del processo esecutivo, contro il quale il creditore procedente deve proporre opposizione agli atti esecutivi» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4652 del 22/02/2008, Rv. 601882, pronunzia richiamata dagli stessi ricorrenti).
Deve dunque ribadirsi, in linea generale - e con specifico riguardo alla questione della contestazione dello jus postulandi del difensore che ha sottoscritto l'atto di pignoramento - il seguente principio di diritto: la sussistenza di determinati vizi degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili in conseguenza della mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 C.P.C. nel termine da detta norma previsto, non comporta affatto la_possibilità di proporre la stessa opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. avverso quegli atti senza il rispetto del termine in questione, ma esclusivamente la possibilità che il vizio sia successivamente rilevato di ufficio dal giudice dell'esecuzione e che, laddove esso si riproduca in relazione a successivi atti del processo esecutivo, avverso questi ultimi atti sia possibile proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 617 C.P.C„ nel relativo termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti, per far valere il vizio non sanato (fermi restando gli sbarramenti preclusivi correlati alle conclusioni delle singole fasi del processo esecutivo, come precisato nella pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite n. 11178 del 27/10/1995).
Dunque i ricorrenti, a sostegno dei motivi di ricorso in esame, avrebbero dovuto dedurre e documentare di avere proposto l'opposizione quanto meno nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. in relazione all'ordinanza di vendita dei beni pignorati, che è l'atto del processo esecutivo nei confronti del quale hanno concretamente avanzato le proprie contestazioni impugnandolo.
Essi avrebbero peraltro a tal fine dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione positivamente sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicare specificamente non solo la data in cui era stata emessa l'ordinanza di vendita e quella in cui era stata proposta l'opposizione, ma anche precisare se erano stati presenti a tale udienza e se ne erano stati avvisati, nonché la esatta data della eventuale sua comunicazione, facendo specifico richiamo al contenuto degli atti processuali dai quali fosse possibile verificare tali circostanze e indicando l'esatta allocazione di questi ultimi nel fascicolo processuale.
Invece, nella premessa del ricorso viene esclusivamente dedotto che il ricorso sarebbe stato "ritualmente e tempestivamente" depositato in data 5 agosto 2010, mentre l'ordinanza di vendita era stata emessa in data 7/8 giugno 2010 (e quindi ben oltre venti giorni prima dell'opposizione); si fa poi rinvio alla comparsa di costituzione e risposta della Banca Delta - senza neanche la trascrizione del relativo contenuto - come atto a sostegno del terzo motivo (cfr. pag. 43 del ricorso stesso). Ma tale ultima indicazione non può certamente ritenersi sufficiente, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., a consentire alla Corte la verifica della fondatezza degli assunti dei ricorrenti (così come non può esserlo quella, in verità fornita solo con riguardo al quarto motivo del ricorso, a pag. 47, che fa richiamo all'ordinanza del 9 dicembre 2010, senza precisarne il contenuto e la sua esatta allocazione nel fascicolo, e agli ali. 1A, 1B ed 1C del fascicolo di primo grado, senza neanche chiarire di che documenti si tratta).
I motivi di ricorso in esame risultano pertanto inammissibili per difetto di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Quanto meno con riguardo al dedotto vizio derivante dall'omessa notifica del precetto e del pignoramento al curatore dei fallimento dei debitori, è opportuno aggiungere che l'esecuzione individuale in costanza di fallimento (laddove sia consentita dalla legge) va promossa e si svolge nei confronti dei debitori, non certo nei confronti del curatore del fallimento, e quindi la notifica degli atti preesecutivi e del pignoramento va effettuata personalmente ai primi, benché falliti, come è regolarmente avvenuto nella specie, e non al secondo (o quanto meno non solo a quest'ultimo).
Di conseguenza, non sono in alcun modo conferenti le considerazioni contenute nel ricorso in merito alla irregolarità delle notificazioni dei suddetti atti in quanto effettuate a soggetti dichiarati falliti, e il vizio dedotto - se mai lo si possa ritenere tale, e se anche si possa riconoscere ai debitori la legittimazione e l'interesse a dedurlo - avrebbe dovuto essere senz'altro fatto valere dai debitori stessi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio previsto da tale norma e decorrente dalle notificazioni a loro effettuate, mentre certamente va escluso che esso determini una nullità insanabile del processo esecutivo.
3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia «Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Violazione dell'art. 557, 567 e 569 c.p.c. Difetto di motivazione»
Il motivo è infondato.
Con esso viene denunziato vizio di omessa pronunzia in relazione ai motivi di opposizione aventi ad oggetto: 1) la dedotta estinzione della procedura per tardivo deposito della documentazione ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; 2) l'omesso deposito del titolo esecutivo in originale, ai sensi dell'art. 557 c.p.c.; 3) il quantum dei crediti fatti valere dal creditore procedente e da quelli intervenuti, e la stessa esistenza del titolo esecutivo per alcuni di essi (essendo stato dedotto difetto di notifica dei decreti ingiuntivi posti a base dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c.).
3.1 Con riguardo alle questioni relative alla contestazione della misura delle pretese dei creditori e del loro stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata, sopra indicate sul) 3, da qualificarsi come opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto la contestazione del diritto dei creditori stessi di procedere ad esecuzione forzata, la sentenza impugnata effettivamente non contiene alcuna pronunzia.
Trattandosi peraltro di motivi opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come del resto dagli stessi ricorrenti riconosciuto nel ricorso, e non potendosi considerare anche ad essi riferita, in quanto non scrutinati, la diversa ed erronea qualificazione del giudice del merito come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per tale aspetto la sentenza del tribunale avrebbe dovuto essere impugnata mediante appello.
Il ricorso diretto per cassazione risulta quindi senz'altro inammissibile.
3.2 Con riguardo alla mancata dichiarazione dell'estinzione del processo esecutivo, l'opposizione non avrebbe potuto essere proposta dai debitori.
Va qui ribadito e precisato il principio diritto per cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione (e precisamente quelli in tema di estinzione cd. tipica, ivi inclusa la fattispecie prevista dall'art. 567 c.p.c.) restano assoggettati esclusivamente a controllo giurisdizionale secondo le forme previste dal secondo e terzo comma dell'art. 630 c.p.c..
Previa eventuale proposizione di istanza al giudice dell'esecuzione perché provveda a dichiarare l'estinzione, il debitore potrà esclusivamente proporre - sia contro il provvedimento che la abbia dichiarata sia contro quello che abbia negato di farlo (e anche laddove il giudice ometta di pronunziarsi sull'espressa istanza del debitore) - il reclamo previsto dal comma 3 dell'art. 630 C.P.C., mentre resta escluso che possa proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per farne valere l'improseguibilità dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero che possa proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione ovvero che ometta di farlo, e tanto meno avverso gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione della suddetta causa di estinzione non dichiarata (in tal senso, si vedano già, con riguardo a determinate fattispecie: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15463 del 11/06/2008, Rv. 603568; Sez. 3, Sentenza n. 19960 del 30/08/2013, Rv. 628695; Sez. U, Sentenza n. 12095 del 19/08/2003, Rv. 565922).
Dunque per tale aspetto l'opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. non avrebbe potuto essere proposta, e la relativa originaria inammissibilità può ben essere rilevata e dichiarata nella presente sede, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c..
3.3 Per quanto infine attiene al mancato deposito del titolo esecutivo in originale, non può ravvisarsi il dedotto vizio di omessa pronunzia, in quanto la questione risulta decisa dal Tribunale, che ha dichiarato la inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., di tutte le opposizioni relative ad "atti della procedura", tra i quali certamente rientra quella relativa all'attività di deposito del titolo esecutivo.
Per questo aspetto la decisione di merito va confermata. La contestazione avanzata dai debitori opponenti non aveva riguardo all'esistenza del titolo esecutivo ma solo all'omesso deposito dello stesso in originale nel fascicolo dell'esecuzione - senza espressa autorizzazione in tal senso del giudice dell'esecuzione - ai sensi dell'art. 557 c.p.c..
Una siffatta opposizione va qualificata certamente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto nella sostanza la irregolarità dell'attività di deposito (della copia) del titolo esecutivo, in mancanza di autorizzazione alla sostituzione, e non la sua esistenza. Essa avrebbe pertanto dovuto essere fatta valere nel termine perentorio previsto da tale disposizione, con decorrenza dall'ultimo momento utile per il deposito del titolo ai sensi dell'art. 557 c.p.c. (termine peraltro non perentorio), o al più dal momento del concreto deposito della copia.
La dedotta irregolarità non potrebbe poi in alcun modo ripercuotersi sulla validità dell'ordinanza di vendita, in quanto la vendita - in linea generale - può certamente essere ordinata anche in mancanza del deposito dell'originale del titolo esecutivo, come dimostra proprio la possibilità che questo venga sostituito con una copia conforme (previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione), caso in cui l'originale va necessariamente prodotto, su richiesta del giudice dell'esecuzione stesso, entro il momento del riparto finale (per tutte, si veda, ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007, Rv. 596759).
D'altra parte è evidente che, anche a voler diversamente opinare, il motivo di ricorso sconterebbe i medesimi profili di inammissibilità rilevati in relazione al secondo e al terzo motivo.
4. Con il quinto motivo del ricorso si denunzia «Violazione degli artt, 91 e 92 cp.c.».
Il motivo, legato alla assunta fondatezza delle opposizioni proposte dai ricorrenti, resta assorbito dalla cassazione con rinvio della pronunzia impugnata, che determina anche la necessità di una nuova pronunzia sulle spese del giudizio.
5. È accolto, per quanto di ragione, il solo primo motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettando per i restanti motivi;
cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 14 giugno 2016.
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
Data pubblicazione: 15/07/2016