Astreintes e limiti temporali: perdita di efficacia e controllo in sede di opposizione all’esecuzione

Massima a cura di:
Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione

Le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), consistenti nella minaccia di un sacrificio patrimoniale progressivo volto a sollecitare l’adempimento volontario di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, hanno una precipua funzione compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria e, per loro natura, devono avere una delimitazione temporale, in quanto una protrazione sine die è incompatibile con la funzione coercitiva, determinandosi altrimenti una perdita di correlazione con le esigenze di tutela originarie e una possibile sproporzione del sacrificio imposto; in tale evenienza, in assenza di un termine o tetto massimo fissato ab origine, dell’art. 614-bis c.p.c. deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che il giudice dell’opposizione all’esecuzione - pur non potendo modificare il contenuto del titolo mediante introduzione ex post di limiti temporali o quantitativi - può accertare, quale fatto sopravvenuto incidente sulla vis esecutiva, la perdita di efficacia della misura per sopravvenuta inutilità, delimitandone temporalmente gli effetti e quantificando conseguentemente il credito azionabile.

Riferimenti Normativi

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