Con riferimento all’estensione della disciplina del Codice antimafia - la quale, oltre a derogare al principio di generalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., alla generale presunzione di buona fede, alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ex art. 1988 c.c. e alla legittimazione per presentazione ex art. 2003 c.c., prevede una falcidia del 40% in danno dei creditori di buona fede) al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale - il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità e nel rispetto della Costituzione, è chiamato a introdurre un’apposita regolamentazione delle misure cautelari e ablative per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.
Il legislatore deve intervenire per tutelare i diritti patrimoniali dei terzi di buona fede rispetto alle norme del Codice Antimafia.
Massima a cura di:Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione