SOMMARIO
1. Premessa. L'art. 2929 bis c.c. cpme corsia preferenziale per il creditore
2. Gli atti negoziali ricompresi nell'ambito applicativo della disposizione:
a) gli atti di alienazione a titolo gratuito;
b) i negozi costitutivi di vincoli di indisponibilità
3. Moduli processuali
4. Le opposizioni
5. Indicazioni bibliografiche
- Premessa. L’art. 2929 bis c.c. come “corsia preferenziale” per il creditore.
Ai sensi dell’art. 2929 bis c.c., introdotto dall’art. 12, comma 1 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015 n. 132 e ulteriormente modificato dall’art. 4, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119, “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è trascritto”.
La norma, ispirata dall’esigenza di contrastare gli abusi delle destinazioni patrimoniali, accelerare il soddisfacimento del diritto dei creditori titolati e ridurre il contenzioso, appronta al creditore uno strumento che, a fronte di atti di alienazione a titolo gratuito o costitutivi di vincoli di indisponibilità posti in essere dal debitore, permette di bypassare le lungaggini del giudizio revocatorio (rese ancora più defatiganti dalla necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di revoca per poter agire in executivis) e offre la possibilità al creditore di pignorare direttamente il bene immobile o mobile registrato del suo debitore, anche presso il terzo acquirente.
Devono verificarsi, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- possesso da parte del creditore di un titolo esecutivo formato in relazione a crediti sorti anteriormente all’atto di disposizione patrimoniale del debitore;
- compimento da parte del debitore di un atto negoziale a titolo gratuito pregiudizievole della garanzia generica ex 2740 c.c. diretto a trasferire a terzi la titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale espropriabile ovvero a realizzare un effetto segregativo del patrimonio;
- trascrizione dell’atto di pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla trascrizione dell’atto di disposizione patrimoniale
Il “pignoramento revocatorio”, così come efficacemente ribattezzato in dottrina, costituisce dunque una speciale forma di azione esecutiva fondata sulla presunzione di inefficacia dell’alienazione a titolo gratuito o del vincolo di indisponibilità sul bene.
Si è sottolineato come la norma in esame realizzi un ampliamento dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, consentendo al creditore di pignorare i beni nei confronti del terzo avente causa dal debitore o, nel caso di negozi ad effetti segregativi, separati dal patrimonio del debitore.
Quest’ultimo (così come il terzo assoggettato all’espropriazione o qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo) è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ove intenda far valere l’inesistenza dei presupposti formali e sostanziali dell’espropriazione.
In particolare, secondo quanto prevede l’art. 2929 bis, comma 2 c.c., con l’opposizione può essere messo in discussione dall’opponente che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato (scientia damni)
Si è al cospetto, quindi, di un’inversione dell’onere di instaurazione del giudizio di cognizione. Al creditore non si fa carico, nella fattispecie delineata dalla norma in esame, dell’onere dell’iniziativa processuale, ond’è che egli non è affatto tenuto ad agire per ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c. in presenza di una presunzione, vincibile da prova contraria, che l’atto negoziale è stato posto in essere in presenza di tutte le condizioni che lo rendono astrattamente revocabile ai sensi dell’art. 2901 cit.
Sul piano interpretativo è discusso se la norma ponga in capo al debitore, unitamente all’inversione dell’onere di instaurazione, anche l’inversione dell’onere della prova circa i presupposti legittimanti l’esecuzione revocatoria diretta e quindi si dubita se pertenga all’opponente in opposizione fornire la prova, ad esempio, che il trust o la donazione non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare il creditore.
Appare, sotto questo profilo, maggiormente rispettosa della finalità della disposizione in esame - che è quella, sopra ricordata, di agevolare l’iniziativa esecutiva dei creditori a fronte di condotte elusive del debitore - una lettura della norma che individui nel disponente la parte gravata in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. della dimostrazione che l’atto dispositivo non abbia pregiudicato la consistenza del suo patrimonio, né semplicemente reso più incerta e difficile la soddisfazione del credito. La contraria opinione finirebbe per agevolare a dismisura il debitore al quale basterebbe semplicemente interporre opposizione per ribaltare sul creditore pignorante ovvero sugli intervenuti l’incombenza di fornire in giudizio la prova positiva dell’eventus damni e della scientia damni, esponendo lo strumento processuale di nuovo conio a quelle condotte abusive alle quali il legislatore intendeva esattamente porre rimedio.
- Gli atti negoziali ricompresi nell’ambito applicativo della disposizione: a) gli atti di alienazione a titolo gratuito; b) i negozi costitutivi di vincoli di indisponibilità
L’atto a titolo gratuito a cui si riferisce la norma, secondo la prevalente opinione, deve essere tale anche alla stregua della sua nomenclatura, nel senso che la gratuità deve emergere inequivocabilmente dall’atto di alienazione, dovendosi escludere che l’art. 2929 bis c.c. sia perciò applicabile agli atti affetti da simulazione relativa nei quali vi sia solo l’apparenza del carattere oneroso dell’attribuzione.
Di contrario avviso è una minoritaria dottrina, la quale, muovendo dall’affermazione dell’astratta assoggettabilità ad azione revocatoria dei negozi che siano a monte efficaci, ritiene esperibile l’azione esecutiva diretta anche nei casi in cui il creditore si trovi di fronte ad atti simulati o nulli e quindi inefficaci ab origine.
Sennonché, approcciata la problematica da tale cono visivo, parrebbe non essere compatibile con il processo esecutivo l’applicazione dell’art. 2929 bis c.c. agli atti per i quali il creditore contesti la presenza di effettivo o congruo corrispettivo. Un’apertura a tale soluzione ermeneutica aprirebbe presumibilmente le porte al proliferare di opposizioni all’esecuzione, con l’effetto di semplicemente trasferire dal ruolo del giudice ordinario a quello del giudice dell’esecuzione il contenzioso sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la revocatoria “abbreviata”, frustrando i propositi deflattivi perseguiti dal legislatore.
Esclusa la percorribilità del rimedio in esame in casi siffatti, al creditore non resterà che procedere con l’actio pauliana o, laddove se ne faccia questione, con l’azione di simulazione.
Nel perimetro applicativo della disposizione rientra senza dubbio il contratto di donazione, nonché la donazione remuneratoria (art. 770 c.) alla quale il donante si induce per un sentimento di riconoscenza verso il donatario.
E’ dubbio se rientrino in questa categoria gli atti posti in essere in adempimento di obbligazioni naturali. Le attribuzioni a favore del convivente more uxorio (di cui la Suprema Corte postula l’assimilazione alla categoria delle obbligazioni naturali) sono suscettive di rientrare nell’area di operatività dell’art. 2929 bis c.c. tutte le volte in cui la prestazione non risponda a criteri di adeguatezza, rispetto alle circostanze, e di proporzionalità rispetto al patrimonio.
Non possono ritenersi atti di alienazione gratuiti, ai fini della disposizione in esame, le c.d. liberalità indirette.
Quanto ai trasferimenti eseguiti in occasione di separazione e divorzio, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento verso il coniuge o nei confronti dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto in sede di separazione personale o di divorzio con un trasferimento immobiliare una tantum, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica.
Appare incerto, tuttavia, l'inquadramento di questi trasferimenti nel nuovo art. 2929 bis c.c., nonostante la giurisprudenza abbia precisato che essi rispondono ad una funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento.
Nonostante nell'accordo si sia rinvenuta quella particolare funzione, ed il trasferimento del bene immobile o mobile registrato da un coniuge all'altro sia avvenuto non spontaneamente ma in ossequio alla “causa familiare”, non sono mancate le pronunce giurisprudenziali che hanno ammesso l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di tali negozi, sull'assunto che gli stessi integrino un negozio gratuito.
Quanto al patto di famiglia, si ritiene possa essere soggetto alla norma quello nel quale il disponente proceda ad assegnazione di beni diversi dall’azienda o dalle quote, in deroga all’art. 768 quater, comma 2, c.c. in funzione di liquidazione degli altri legittimari in pectore, mentre l’alienazione dell’azienda o dalle quote ad un discendente, oggetto principale del patto di famiglia, non rientrerebbe, quanto all’oggetto, nell’art. 2929 bis c.c.
L’istituto in esame trova sicura applicazione nei confronti degli atti di dotazione di trust con attribuzione di proprietà al trustee, quali atti di alienazione, salvo che il costituente adempia in tal modo ad un precedente obbligo giuridico.
Infine sono soggette alla norma le intestazioni di beni al fiduciario da parte del fiduciante (anche qui
l’atto non è liberale ma è gratuito nel senso della mancanza di una controprestazione).
Accanto alle alienazioni a titolo gratuito la norma contempla, poi, tutti quegli schemi negoziali che producono l'effetto della “segregazione” del bene, sul quale è stato impresso il vincolo, dal più ampio patrimonio del debitore. Con il risultato di mettere al riparo il bene oggetto del negozio dalle azioni esecutive esperibili dai creditori “generali” del disponente, potendo essere assoggettato ad esecuzione dai creditori “speciali” solo per la soddisfazione di crediti connessi allo scopo.
Trattasi, in primo luogo, del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, attraverso il quale determinati beni immobili o mobili registrati vengono vincolati alla soddisfazione dei bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale è pacificamente ritenuto revocabile stante la natura di atto a titolo gratuito attribuita, in ogni caso, al negozio costitutivo del medesimo, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.
Sono soggette alla norma le costituzioni di fondo patrimoniale ad opera del terzo con atto inter vivos (art. 167, comma 2 c.c.) o quelle effettuate da un coniuge che costituisce il fondo trasferendo beni propri in proprietà dell’altro coniuge. Va qui ricordato che, secondo una certa dottrina, la pubblicità ed il decorso dell’anno potrebbero essere conteggiate dall’annotazione nei registri dello stato civile, piuttosto che dalla trascrizione nei registri immobiliari, avente mera funzione di pubblicità notizia.
L'art. 2929 bis c.c. è inoltre certamente impiegabile rispetto agli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., con i quali si opera la funzionalizzazione di un diritto (di proprietà o altro diritto reale minore) su un bene ad uno scopo meritevole di tutela.
A siffatta conclusione si deve pervenire per l'assimilazione dell'effetto segregativo prodotto con tale atto rispetto a quello conseguito con la costituzione del fondo patrimoniale e con il trust, assoggettabili all'azione pauliana.
Il nuovo rimedio sarà quindi esperibile tutte le volte in cui si determini l'effetto destinatorio impresso con il vincolo ex art. 2645 ter c.c., vi si accompagni o meno ad un negozio traslativo; il che porta l'interprete ad interrogarsi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2929 bis, sulla correttezza di quell'impostazione giurisprudenziale che restringeva la portata applicativa dell'art. 2645 ter c.c. agli effetti e non agli atti, limitandola alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica o atipica dotata di autonoma causa.
Sono parimenti ricompresi nel perimetro dell'art. 2929 bis c.c. i negozi costitutivi di trust con i quali il disponente, attraverso un atto inter vivos o mortis causa, trasferisce determinati beni ad un altro soggetto, c.d. trustee, con il compito di amministrarli e gestirli nell'interesse di un terzo (c.d. beneficiario) o per altro fine specifico, ovvero in cui non si verifica alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, venendo a coincidere nel primo soggetto entrambe le posizioni (è l'ipotesi del trust “autodichiarato”).
Tali negozi creano un patrimonio separato, destinato alla realizzazione di un particolare interesse espressamente determinato nell'atto istitutivo, dando luogo ad una forma di specializzazione della responsabilità patrimoniale legittimante l'esperimento dell'azione revocatoria.
Al pignoramento ex art. 2929 bis soggiacciono anche gli atti costitutivi di un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsti dall'art. 2447 bis lett. a) c.c., con i quali le società per azioni possono destinare una parte del patrimonio sociale (e quindi anche beni immobili e mobili registrati) allo svolgimento di uno “specifico affare”.
In giurisprudenza ne è stata già affermata l'assimilazione al trust, sul piano degli effetti, per l’analogia del meccanismo di funzionamento delle figure disciplinate dagli art. 2447 bis e 2447 quinquies all'autodichiarazione di trust. I beni inclusi nel patrimonio destinati ad uno specifico affare sono beni che già appartengono alla società, la quale unilateralmente li segrega e, per ciò solo, li rende soggetti ad un diverso regime di responsabilità. Il richiamo all'art. 2447 quinquies c.c. è da riferirsi al secondo comma, in cui è precisato che qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.
In dottrina è stata affermata la ricomprensione, in questa categoria, anche degli atti costitutivi di ipoteca volontaria, ritenuti aggredibili con lo strumento processuale in esame.
Al di là del dato letterale dell'art. 2901 c.c., secondo cui espressamente rientrano tra gli atti revocabili anche le “prestazioni di garanzia”, alla conclusione positiva si giunge considerando che anche la concessione di ipoteca è un negozio di disposizione patrimoniale, suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c., potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato.
Secondo l'impostazione giurisprudenziale consolidata, infatti, la specifica funzione dell'azione revocatoria non presenta solo scopi restauratori, ma tende a ripristinare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, anche se eventuali.
- Moduli processuali
In presenza di “bene che per effetto in conseguenza dell’atto, è stato trasferito ad un terzo” (cfr. art. 2929 bis, comma 2 c.c.), l’azione esecutiva dovrà dispiegarsi secondo il modulo processuale dell’espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e ss. c.p.c.).
Pertanto il pignoramento nei confronti del terzo dovrà essere preceduto dalla notifica, anche a quest’ultimo, del titolo esecutivo e del precetto.
Il precetto, in particolare, dovrà contenere l’indicazione dell’immobile che si intende espropriare, il riferimento all’art. 2929 bis c.c., l’indicazione della data di trascrizione dell’atto, nonché la dichiarazione di avvenuta notifica del titolo esecutivo anche al terzo.
La norma non disciplina la forma dell’esecuzione nel caso di atto negoziale segregativo allorché l’amministrazione del bene sia attribuita ad un terzo. Prevale in dottrina l’opinione che, anche in tal caso, siano da osservarsi le forme dell’espropriazione diretta e quella dell’espropriazione nei confronti del terzo proprietario.
Il termine dell’anno è da ritenersi a pena di decadenza. Il suo mancato rispetto può essere fatto valere unicamente con l’opposizione e non è rilevabile d’ufficio. Nel caso di quote di s.r.l. (quando si ammetta che possano annoverarsi fra i beni mobili iscritti in pubblici registri) il termine decorre dall’iscrizione a Registro Imprese dell’atto negoziale pregiudizievole.
Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale, alla luce della sedimentata opinione che ricollega l’opponibilità erga omnes del vincolo all’annotamento dell’atto nei registri di stato civile piuttosto che alla trascrizione vera e propria nei registri immobiliari (la quale assolve ad un profilo di mera pubblicità notizia), il termine dell’anno non potrà che decorrere da detta annotazione, in quanto è solo da tale momento che sorge il vincolo – e con esso il pregiudizio – rispetto al creditore.
In caso di alienazione riservativa o costitutiva di iura in re aliena (servitù, uso, abitazione ed usufrutto) a titolo gratuito, trattandosi di diritti inalienabili e quindi inespropriabili, la procedura esecutiva sarà indirizzata nei confronti del solo proprietario debitore. Il bene oggetto dell’atto di disposizione sarà subastato come libero e il pignoramento andrà quindi trascritto contro il disponente e per il diritto di piena proprietà.
I titolari dei diritti reali limitati, purgati dalla vendita, saranno ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato con preferenza rispetto ai creditori ai quali i diritti sono opponibili, analogamente a quanto previsto dall’art. 2812, comma 2 c.c.
Il creditore è, in ogni caso, preferito ai creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato.
E’ peraltro discusso, con riguardo alla posizione dei titolari di tali diritti, quale sia lo strumento processuale più idoneo ad assicurare la loro partecipazione al processo esecutivo, se – cioè - il meccanismo della notifica del precetto ex artt. 602-604 c.c. (tesi sposata dalla dottrina prevalente), ovvero la mera notifica dell’avviso ex art. 498 c.p.c.
L’art. 2929 bis, comma 1 c.c. estende la presunzione posta a beneficio del creditore pignorante anche ai creditori anteriori (rispetto all’atto pregiudizievole) che entro l’anno dalla trascrizione spieghino intervento nell’esecuzione.
Costoro potranno intervenire direttamente nell’esecuzione, sempre se muniti di titolo esecutivo (non importando che esso sia stato formato dopo l’atto pregiudizievole, ma rilevando solo che il credito sia sorto anteriormente ad esso) entro l’anno dalla trascrizione dell’atto, ciò che sarebbe loro permesso, in assenza dello strumento processuale de quo, solo in caso di accoglimento dell’azione revocatoria (e subordinatamente al passaggio in giudicato della relativa sentenza) o all’intervento volontario spiegato nel relativo giudizio ordinario.
Il mezzo in esame realizza, perciò, un vero e proprio vincolo “a porta aperta”, consentendo ai creditori l’accesso all’azione esecutiva a condizioni meno vincolanti rispetto alla sequenza giudizio revocatorio – sentenza di accoglimento definitiva – successiva esecuzione forzata.
L’intervento è ammissibile tanto nell’esecuzione promossa dal creditore del debitore disponente nei confronti dell’avente causa del debitore, quanto in quella che fosse promossa dal creditore dell’avente causa.
Qualora sullo stesso bene sia trascritto il pignoramento del creditore del dante causa e quello dell’avente causa il concorso fra i creditori è risolto a favore di chi trascrive per primo: se il creditore del dante causa trascrive dopo il creditore dell’avente causa, è quest’ultimo a prevalere. Nel caso opposto, il creditore dell’avente causa partecipa al concorso subordinatamente al primo: il secondo comma della disposizione in esame ha cura infatti di precisare che il creditore, il quale abbia promosso l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario, è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato.
L’ultimo comma della disposizione in esame stabilisce che l’azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.
Si deve affermare che l’esercizio dell’azione esecutiva in parola è pur sempre facoltativo, nel senso che il creditore può anche non fare questa scelta, preferendo ricorrere ad una previa azione revocatoria, ma si deve anche ritenere che non valga il principio per cui electa una via non datur recursus ad alteram. Il creditore può esercitare l’azione dichiarativa di cui all’art. 2901 c.c. in uno con l’esercizio dell’azione esecutiva di cui all’art. 2929-bis c.c.
E’ incerto se possa utilizzarsi l’art. 2929-bis c.c. quando il bene non è più nella sfera giuridica dell’avente causa dal debitore, bensì nella sfera giuridica dell’avente causa dall’avente causa di questo.
In tali ipotesi al creditore non resterebbe che previamente esercitare l’azione revocatoria, con la conseguenza che, applicandosi l’art. 2652, n. 5, c.c., il terzo subacquirente (l’avente causa dall’avente causa del debitore si salva se, avendo acquistato a titolo oneroso, abbia trascritto prima della trascrizione della domanda revocatoria e sia in buona fede.
Invero, è stato osservato come l’art. 2929-bis c.c. non distingua in base al numero dei trasferimenti del bene che possano essere stati posti in essere dal debitore in poi, mentre rileva la distinzione tra onerosità e gratuità del trasferimento.
Di conseguenza, seguendo quest’impostazione, Tizio, creditore di Caio che trasferisca, in pregiudizio delle ragioni del creditore, a titolo gratuito il bene a Sempronio, il quale a sua volta lo trasferisca a Mevio, potrebbe agire esecutivamente su quel bene ai sensi dell’art. 2929-bis c.c., senza, quindi, previamente dover passare dall’esercizio dell’azione revocatoria, anche contro Mevio, se l’acquisto di questi sia stato a titolo gratuito, ma non anche se l’acquisto sia stato a titolo oneroso.
- Le opposizioni
Il terzo espropriato può contestare la posizione del creditore procedente con l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e con l’opposizione di terzi (art. 619 c.p.c.).
Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore e il terzo assoggettato all’esecuzione possono contestare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2929 bis c.c., ossia possono eccepire che l’atto non ha recato pregiudizio alle ragioni del creditore, ovvero che il credito non è sorto prima dell’atto di disposizione, o che l’alienazione non è avvenuta a titolo gratuito, o, ancora, che il pignoramento non è intervenuto nel termine annuale.
In caso di accoglimento dell’opposizione, il bene aggredito sarà liberato dal pignoramento e così sarà liberato dall’aggressione esecutiva anche il terzo, il quale, subisce l’esecuzione solo a causa di quel bene. A quel punto, saranno destinate a caducare le posizioni degli interventori, salvo che non derivino da pignoramenti successivi.
Il terzo proprietario può limitarsi a contestare anche solo la posizione di un creditore intervenuto e ciò all’unico fine di vederlo espunto dal piano di riparto. In tal caso solleverà controversia distributiva ai sensi dell’art. 512 c.p.c., allo scopo di ottenere una modifica del piano di riparto.
Ove l’opponente miri ad ottenere la liberazione del bene contestando, ad esempio, la sussistenza di quelle condizioni che si sarebbero discusse nell’ambito di un’ordinaria azione revocatoria, il creditore
procedente sarà legittimato, in via riconvenzionale, a domandare che sia accertata e dichiarata la simulazione o la nullità dell’atto dispositivo posto in essere dal suo debitore.
Come si è rilevato, qualche incertezza affiora in dottrina in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione.
Da una parte si afferma che spetti al creditore opposto dare prova della esistenza dei requisiti applicativi della norma. A sostegno dell’assunto si adduce che l’attore sostanziale è il creditore e quindi è quest’ultimo a dover fornire la prova dell’esistenza dei presupposti della propria azione, contestati dal debitore o dal terzo, non dissimilmente da quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall’altra parte si opina, in senso diametralmente opposto, che è onere dell’opponente dare la prova dell’inesistenza dei presupposti applicativi della norma.
Milita a favore di tale opzione ermeneutica l’osservazione per cui la legge, consentendo l’esecuzione immediata senza un previo giudizio di cognizione, pone una presunzione di esistenza dei requisiti dell’azione ribaltando sull’opponente l’onere di provare i fatti costitutivi del fondamento della pretesa di conservare effetto ad un atto che, a seguito della trascrizione del pignoramento, ne è privo.
Sembra comunque decisivo, nel secondo senso, il richiamo alla ratio legis dell’art. 2929 bis c.c., venuta alla luce per dotare i creditori di un efficace strumento di reazione a fronte di atti presunti in frode posti in essere dal debitore.
Ne caso sia denegata la sospensione dell’esecuzione, il conflitto che andrebbe a delinearsi fra soggetto passivo dell’esecuzione e acquirente in vendita forzata deve risolversi a vantaggio di quest’ultimo, in quanto soggetto al quale nessuna responsabilità può imputarsi sulla correttezza della procedura anteriore alla vendita. Ond’è che l’eventuale accoglimento nel merito dell’opposizione all’esecuzione non potrebbe impingere sulla stabilità dell’aggiudicazione.
Prevale in dottrina l’opinione per cui il sindacato del giudice dell’opposizione in sede di delibazione della richiesta cautelare di sospensione della procedura debba investire anche i presupposti di cui all’art. 2929 bis c.c. e non possa limitarsi all’esame del titolo esecutivo e delle sue vicende.
- Indicazioni bibliografiche
SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, 6^ ed., Milano 2017, 1610 e ss.; DE CRISTOFARO, La prospettiva processuale della pauliana (note sull’introduzione del nuovo art. 2929 c.c.) in Nuove Leggi Civili Commentate, 2016, 445; DOMINICI, L’art. 2929 bis c.c. e l’azione esecutiva revocatoria, in Giur. It., 2016, 2046; TEDOLDI, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 83/2015; BOVE, Profili processuali dell’art. 2929-bis c.c., in Rivista dell’esecuzione forzata, 2016, 166; VIOLANTE, L’esecuzione forzata senza revocatoria di cui all’art. 2929-bis c.c. in Rivista dell’esecuzione forzata, 2016, 590; CAPPONI, Prime impressioni sugli aspetti processuali dell’art. 2929-bis c.c. (la tecnica del bypass applicata all’esecuzione forzata), in Rivista dell’esecuzione forzata, 2016, 60; BIANCA, Il nuovo art. 2929 bis c.c.. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi, in Riv. Dir. Civ., 2016, 1150; CIRULLI, Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119 in www.judicium.it; TOTO, L’azione esecutiva diretta dell’art. 2929 bis c.c. in Rivista dell’esecuzione forzata n 3/2017, 464; LEO, Il pignoramento revocatorio, in Riv. Not, 5, 2016, 981; MONDINI, L’art. 2929-bis c.c. (“espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”): spunti di carattere processuale, in www.judicium.it