Ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. e immobile pignorato occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare

Problematiche giuridiche e soluzioni pratico-applicative

Sommario:

1. Considerazioni introduttive.

2. Il procedimento di liberazione dell’immobile pignorato: evoluzione normativa.

3. Il problema della liberazione dell’immobile pignorato occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in “detenzione domiciliare”: un possibile contemperamento tra esigenze contrapposte.

 

  1. – Considerazioni introduttive.

Uno dei principali fattori idonei a influenzare l’efficienza e l’efficacia delle procedure esecutive immobiliari è costituito dallo stato occupativo del bene posto in vendita, circostanza che è idonea a influenzare in modo significativo il potenziale acquirente di immobili all’asta: attingendo al notorio, appare evidente che un immobile che si presenti occupato (dal debitore o da terzi) costituisce senza dubbio un elemento che disincentiva – anche solo a livello psicologico – il potenziale acquirente.  

Nella prassi, infatti, si rinvengono sia immobili che si presentano già liberi da persone, sia cespiti occupati dal debitore esecutato o da soggetti terzi, muniti o meno di titolo opponibile alla procedura[1].

Al fine di rendere maggiormente appetibili i cespiti in vendita, le best practices impongono che il giudice dell’esecuzione disponga sin da subito (o, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione) la liberazione dell'immobile pignorato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. (quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare nello stesso).

Lo scopo dell’ordine di liberazione è quello di assicurare la migliore valorizzazione dell’immobile sul mercato, eliminando per l'acquirente gli oneri della liberazione del bene a sua cura, a séguito dell’emissione del decreto di trasferimento, e le incertezze in ordine ai tempi di effettiva immissione nel possesso. Ciò in quanto le condizioni di mercato di un bene immobile mutano significativamente tra l’ipotesi di un bene venduto giuridicamente libero, ma occupato di fatto (con onere, quindi, dell'acquirente di provvedere alla relativa liberazione sulla base del decreto di trasferimento), e l’ipotesi di un bene posto in vendita con l'assicurazione della sua consegna libero da persone e cose contestualmente al pagamento del prezzo, riducendosi nel primo caso radicalmente il numero e la qualità dei potenziali acquirenti ed il prezzo realizzabile. In quest’ottica, è preferibile indicare nel bando se l’immobile posto in vendita sia libero da persone e cose oppure se risulti occupato (a titolo di locazione, uso, comodato precario, ecc.)[2].

È opportuno quindi emettere l’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. già contestualmente all'ordinanza di vendita (o di delega delle relative operazioni al professionista ex art. 591-bis c.p.c.), anche in ragione del tempo tecnicamente necessario per l'effettiva esecuzione del provvedimento.

Il presente contributo, dopo alcuni cenni sul procedimento di liberazione dell’immobile pignorato, disciplinato dall’art. 560 c.p.c., e sulla sua recente evoluzione normativa, intende concentrarsi su un caso peculiare che si può presentare nella pratica, id est quello del bene oggetto di pignoramento immobiliare occupato da soggetto che vi si trovi ristretto agli arresti domiciliari o in "detenzione domiciliare".

Con tale ultima locuzione, intenzionalmente utilizzata in senso atecnico, si vuole intendere sia la misura

alternativa della detenzione domiciliare che la fattispecie dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive.

Sul punto deve evidenziarsi che queste ultime ipotesi, stante il trend normativo degli ultimi tempi[3], caratterizzato dal tentativo di risolvere l’annoso problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, potrebbero manifestarsi con sempre maggiore frequenza, chiamando, pertanto, l'interprete ad una non facile operazione esegetica.

 

  1. – Il procedimento di liberazione dell’immobile pignorato: evoluzione normativa.

L’ordine di liberazione dell’immobile pignorato non costituisce una novità normativa: da oltre dieci anni, a partire dalle leggi n. 80/2005 e n. 263/2005, il legislatore ha innovato l’art. 560 c.p.c., rendendo obbligatoria – al più tardi al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione – l’emissione del provvedimento, in tal modo recependo le c.d. prassi virtuose adottate in materia di esecuzione immobiliare da alcuni tribunali che si sono rivelati pionieri in questo settore, come quelli di Bologna[4] e di Monza[5].

Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha interpretato la disposizione in parola nel senso dell’obbligatorietà della liberazione e della possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di disporre il rilascio del cespite anche in un momento processuale anteriore alla conclusione della gara[6]; da ultimo, anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’individuare le linee guida delle “buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari”, ha riconosciuto l’ineluttabilità dell’ordine e sostenuto l’opportunità di una sua emissione anticipata rispetto all’aggiudicazione[7].

Deve premettersi che il sub-procedimento per la liberazione dell’immobile staggito risulta percorribile esclusivamente in mancanza di titoli opponibili al creditore pignorante, poiché "la presenza di atti (e in particolare di locazioni) opponibili al creditore pignorante, comporta - ricorrendone la possibilità e previa autorizzazione del giudice - l'esercizio da parte del custode delle ordinarie azioni volte a liberare l'immobile, ovvero la vendita del bene col vincolo (o la locazione) opponibile al creditore e perciò anche all'acquirente"[8].

Il provvedimento è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse dell'aggiudicatario. In particolare, l'attività di esecuzione prosegue fino all'effettiva liberazione del bene nel caso in cui nelle more dovesse intervenire il pagamento del prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario, essendo espressamente prevista la persistenza della relativa legittimazione dell’ausiliario. Ovviamente, sempre che l'aggiudicatario (o l'assegnatario) non decida di provvedere per conto proprio alla liberazione (avvalendosi del provvedimento del giudice dell’esecuzione).

Al giudice dell’esecuzione è consentito disporre la liberazione dell’immobile espropriato anche quando il debitore esecutato, che occupava l’immobile, non sia stato autorizzato ad abitarlo in tutto o in parte ovvero quando l’autorizzazione sia stata revocata, in quanto la prosecuzione della detenzione da parte dello stesso debitore non può prescindere dall'emanazione del preventivo provvedimento autorizzativo del giudice.

Tale provvedimento ha natura di ordinanza, che, nel regime previgente alla novella del 2016, non era né revocabile né modificabile, in quanto espressamente dichiarata non impugnabile, ed è adottabile, previa assicurazione del principio del contraddittorio, omettendosi ogni formalità di sorta e senza presupporre la richiesta di parte, potendo essere disposta dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

L’ordine di esecuzione rappresenta un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (rientrando "tra gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva") e doveva, in passato, essere posto in esecuzione

nelle forme previste dagli artt. 605 ss. c.p.c. (esecuzione specifica per rilascio), con la conseguenza che il

rilascio doveva essere preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e del c.d. avviso di sloggio.

Nella formulazione dell’art. 560 c.p.c. scaturente dalla riforma del 2005-2006 il giudice dell’espropriazione immobiliare non aveva dunque alcun potere per ingerirsi nell’autonoma e distinta procedura esecutiva per rilascio, condotta dall’ufficiale giudiziario allo scopo di renderla più celere e, se del caso, per disporre l’intervento della forza pubblica.

Al contrario, il vigente art. 560 c.p.c. (novellato dal d.l. 03/05/2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30/06/2016, n. 119) attribuisce espressamente al giudice dell’esecuzione immobiliare il potere-dovere di dettare al custode le disposizioni per attuare il proprio provvedimento e il comma 3 della norma in questione prevede che “per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica[9]. In sostanza, l’attuazione dell’ordine di liberazione è stata portata in un ambito totalmente interno all’esecuzione immobiliare, escludendo l’intervento dell’ufficiale giudiziario e – in caso di conflitti – del giudice dell’esecuzione per rilascio, in ipotesi diverso dal giudice dell’espropriazione immobiliare[10].

A ben vedere, il potere di avvalersi della forza pubblica o di farsi assistere da questa era già genericamente contenuto nell’art. 68 c.p.c., di cui l’odierno art. 560 c.p.c. costituisce una specificazione nel processo di esecuzione forzata.

Un’ulteriore base normativa della prerogativa dell’autorità giudiziaria si rinviene nell’art. 14 del r.d. 30/01/1941, n. 12 (“Ordinamento giudiziario”): nello stabilire che “ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede”, la norma fornisce uno strumento più specifico al giudice dell’esecuzione (che, nel dare attuazione all’ordine di liberazione, sta procedendo al compimento di un atto del suo ufficio) consentendogli di dare precisi ordini alla forza pubblica sulle condotte da tenere[11].

La nuova disciplina sulle modalità di attuazione dell’ordine di liberazione ha spinto diversi uffici giudiziari ad adottare circolari o protocolli d’intesa per stabilire le regole con cui il giudice dell’esecuzione può avvalersi dei diversi organi di polizia, nonché le modalità dirette a favorire la doverosa collaborazione istituzionale[12].

La novellata formulazione del comma 4 dell’art. 560 c.p.c. ha consentito pertanto di superare alcune difficoltà che, in precedenza, il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 605 ss. c.p.c. determinava: l’insorgenza di una procedura esecutiva per rilascio scaturita da una espropriazione immobiliare, il raddoppio delle procedure esecutive (e dei costi delle medesime), nonché l’affidamento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio a soggetto diverso (l’ufficiale giudiziario) e non controllato dal giudice dell’espropriazione immobiliare.

Il nuovo testo normativo determina i seguenti punti fermi: 1) l’esecuzione dell’ordine di liberazione non dà più luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio (non occorrendo, per l’effetto, la notifica del provvedimento spedito in forma esecutiva, del precetto e del preavviso); 2) il provvedimento è attuato direttamente dal custode; 3) compete al giudice dell’esecuzione immobiliare disciplinare le modalità di esecuzione dell'ordine di liberazione, avvalendosi del custode giudiziario o di altri ausiliari, tra i quali deve ora certamente includersi la forza pubblica (ex artt. 68 c.p.c. e 14 Ord. Giud.).

In merito a quest’ultimo profilo, fermo restando che è venuto meno del tutto il ruolo dell’ufficiale giudiziario (il provvedimento, infatti, non è più "eseguito a cura del custode", bensì "attuato dal custode"), è ragionevole prevedere che, nel silenzio della legge e salvo diverse istruzioni impartite dal giudice dell’esecuzione, il debitore debba essere avvertito del giorno e dell'ora in cui il custode, eventualmente assistito dalla forza pubblica, si recherà presso l'immobile per immettere l'aggiudicatario nel possesso del bene, quanto meno per consentirgli di organizzarsi per la liberazione dello stesso (ove non lo abbia già fatto in precedenza).

Inoltre, soppressa la previsione della inoppugnabilità, l’ordine di liberazione diventa modificabile e revocabile fino a quando non sia eseguito con l'immissione in possesso del custode o dell'acquirente (art. 487, comma 1, c.p.c.). Viene, infine, espressamente prevista l’opponibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

 

  1. Il problema della liberazione dell’immobile pignorato occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in “detenzione domiciliare”: un possibile contemperamento tra esigenze contrapposte.

Occorre a questo punto affrontare il caso in cui l’immobile staggito sia occupato da soggetto ristretto agli arresti domiciliari[13] o in stato di "detenzione domiciliare": si tratta di un’ipotesi sempre più frequente in seguito al consolidarsi di una tendenza del legislatore – da ultimo accentuata dall’entrata in vigore della l. 16/04/2015, n. 47 – a ridurre sempre di più l’area di applicazione della custodia cautelare in carcere in favore di misure non custodiali come gli arresti domiciliari, anche con la prescrizione di strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis c.p.p., come il c.d. “braccialetto elettronico”.

In apparenza si è in presenza di un’antinomia fra norme, posto che da un lato vi è l’ordine di liberazione del bene, emesso dal giudice dell’esecuzione e che il custode ha il dovere di attuare, e dall'altro lato vi è la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), emessa in sede di giurisdizione penale contro il soggetto che occupa l’immobile pignorato (può trattarsi del debitore esecutato o anche di un terzo, eventualmente ospite del debitore).

Il contrasto, tuttavia, è più apparente che reale, posto che è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l’applicazione, e quindi il permanere, della misura cautelare degli arresti domiciliari ha come presupposto essenziale l'esistenza di un domicilio disponibile da parte del soggetto colpito dalla misura[14].

Invero, è proprio la Corte di Cassazione a richiedere la permanente e reale disponibilità di un domicilio o di una abitazione ove eseguire la misura cautelare personale in questione[15] o, in relazione alle ipotesi di detenzione domiciliare, a richiedere un domicilio disponibile[16].

Sulla scorta di tale assunto si è precisato che è "innegabile che la misura degli arresti domiciliari non possa non essere revocata quando manchi la condizione essenziale per la relativa esecuzione, l'insussistenza, cioè, di un domicilio presso il quale trasferire l'indagato"[17], revoca che comporta – in presenza di un quadro cautelare invariato – la inevitabile sostituzione degli arresti domiciliari, ex art. 299 c.p.p., con la custodia cautelare in carcere.

Per la stessa ragione, in sede di applicazione genetica della misura, si è statuito che “In tema di scelta della misura idonea a soddisfare le ritenute esigenze cautelari, è legittima l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che la pericolosità del soggetto da sottoporre a cautela possa essere neutralizzata attraverso l'applicazione degli arresti domiciliari, ma il predetto soggetto non disponga di un domicilio all'uopo idoneo[18].

Deve quindi concordarsi con chi in dottrina – partendo dall’assunto secondo cui uno dei presupposti applicativi della misura cautelare degli arresti domiciliari è costituito dalla sua concreta eseguibilità, intesa come disponibilità di un domicilio presso il quale trasferire l’indagato o l’imputato – ha affermato che non può costituire un ostacolo all’esecuzione dell’ordine di liberazione la circostanza che il debitore esecutato sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’immobile da liberare: in questa ipotesi, pertanto, l’emissione dell’ordine di liberazione costituisce il presupposto per poter chiedere al giudice penale la revoca o la modifica della misura per sopravvenuta carenza delle condizioni applicative previste dalle legge[19], con la conseguenza che il sopraggiungere dell’indisponibilità dell’alloggio legittimerebbe il pubblico ministero a richiedere al giudice penale competente una modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sulla scorta di quanto detto sopra, può concludersi che laddove al giudice penale – in sede di applicazione genetica della misura cautelare – fosse nota fin dall’inizio la circostanza che l’abitazione dell’indagato è sottoposta a pignoramento immobiliare e che il debitore esecutato non è stato autorizzato dal giudice dell’esecuzione a continuare ad abitare l’immobile (ed a maggior ragione qualora sia già stato emesso l’ordine di liberazione), egli non potrebbe disporre l’applicazione della misura degli arresti domiciliari; d’altronde, in virtù di un ragionamento analogo, la Suprema Corte ha chiarito che “La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile oggetto di un sequestro preventivo (nella specie, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992) che sia stato disposto nei confronti dello stesso destinatario della misura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con lui conviventi[20], e ciò sul presupposto che mentre – ad es. – il sequestro di cui all’art. 316 c.p.p. ha una finalità propriamente conservativa in vista di una futura eventuale procedura di espropriazione dei beni assoggettativi, ragion per cui essi possono continuare ad essere utilizzati (fatti salvi gli effetti propri della trascrizione) dai medesimi destinatari della misura (ove, in ipotesi, nominati custodi) sino all’eventuale effetto traslativo verificatosi all’esito della procedura espropriativa, il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies cit., mira sostanzialmente ad anticiparne l’effetto ablativo e ciò non già per un’intrinseca pericolosità delle cose da confiscare, ma per il loro legame con chi abbia subito condanna per determinati delitti e non possa giustificare il possesso di beni di valore sproporzionato ai propri redditi o alla propria attività economica, beni che, pertanto, si presumono di illecita provenienza. Tale finalità anticipatoria verrebbe aggirata se un immobile tornasse di fatto, attraverso l’indicazione come domicilio in cui trascorrere il periodo degli arresti domiciliari, nel godimento del destinatario del sequestro preventivo o di suoi familiari.

In alcuni Tribunali (come ad es. quello di Santa Maria Capua Vetere), probabilmente anche per la frequenza con cui si verifica il fenomeno de quo in tali circondari, viene dato già con l’ordinanza di nomina specifico incarico al custode giudiziario di verificare l’esistenza di misure cautelari restrittive (arresti domiciliari o obbligo di dimora) in danno dell’esecutato o del terzo occupante e conseguente autorizzazione a provvedere alla tempestiva comunicazione, al momento dell’emissione dell’ordine di liberazione, della sopravvenuta indisponibilità dell’alloggio al pubblico ministero (cui compete presentare istanza al giudice competente, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., per la revoca o la modifica della misura cautelare applicata all’occupante).

Le predette considerazioni sembrano attagliarsi anche alle differenti ipotesi della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi e della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione[21].

Infatti, la l. n. 199/2010, così come modificata dal d.l. 23/12/2013, n. 146, convertito nella l. 21/02/2014, n. 10[22], dopo aver affermato che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi è eseguita presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, denominato "domicilio", subordina la concessione di tale modalità di esecuzione della pena proprio alla idoneità ed effettività del domicilio stesso.

Per quanto concerne la misura alternativa della detenzione domiciliare, deve osservarsi che se è pur vero che il dato normativo non offre particolari specificazioni a riguardo, appare altrettanto vero che l’adozione in concreto di tale misura presuppone l'esistenza di una abitazione effettiva e quindi disponibile.

Sul piano pratico-operativo si impongono, infine, le seguenti considerazioni.

In applicazione di una buona prassi è opportuno che già con l’ordinanza di nomina contestuale del custode e del perito, il giudice dell’esecuzione dia incarico al primo di appurare l’esistenza di misure cautelari restrittive in danno dell’esecutato, dandone immediata comunicazione al giudice, di modo che quest’ultimo, sin da subito e comunque al momento dell’emissione dell’ordine di liberazione, valuti di indirizzare al pubblico ministero una comunicazione di sopravvenuta indisponibilità dell’alloggio. Il pubblico ministero a quel punto – essendo venuto meno il presupposto applicativo della misura di cui all’art. 284 c.p.p., vale a dire la disponibilità dell’abitazione in capo all’indagato – sarà tenuto ad avanzare istanza al giudice penale per la revoca o la modifica della misura cautelare applicata all’occupante.

Di norma il giudice dell’esecuzione e il custode troveranno la soluzione in tempi rapidi interloquendo anche informalmente con il legale dell’indagato e con il pubblico ministero e il giudice penale. Solitamente è l’indagato che trova la soluzione idonea per gli arresti domiciliari quando si pone qualche problema al riguardo, altrimenti non rimane al giudice penale, su istanza del pubblico ministero, che accertare la sopravvenuta insussistenza delle condizioni per gli arresti domiciliari, sostituendo la misura in essere con la custodia in carcere, laddove non siano cessate le esigenze cautelari, come capita spesso quando non si trova una soluzione idonea per gli arresti domiciliari (un caso frequente, ad es., è quello degli stranieri senza fissa dimora).

Qualora invece dovesse ritenersi che le finalità della cautela penale siano equiordinate rispetto a quelle del processo esecutivo, con la conseguenza che il pubblico ministero non sarebbe obbligato a chiedere la revoca della misura nell’ipotesi di sopravvenuta emissione dell’ordine di liberazione, deve comunque evidenziarsi che la revoca degli arresti domiciliari appare in ogni caso obbligatoria al momento dell’aggiudicazione, essendo la liberazione dell’immobile un atto dovuto ai sensi dell’art. 560 c.p.c., sicché in vista dell’emissione del decreto di trasferimento la disponibilità dell’alloggio in capo all’occupante deve considerarsi persa e pertanto non vi è più alcuna discrezionalità da parte del pubblico ministero e del giudice penale nel disporre l’aggravamento della misura cautelare.

In conclusione, deve dunque rilevarsi che l’occupazione dell’immobile pignorato da parte di soggetto agli arresti domiciliari o in stato di "detenzione domiciliare" non appare circostanza ostativa alla liberazione del bene staggito.

 

 

[1] Per una panoramica delle diverse situazioni occupative cfr. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 2017, 1535 ss..

[2] In argomento cfr. Penta, L’ordine di liberazione nell’espropriazione individuale e collettiva, in Fall., 2017, 208 ss..

[3] Per quanto riguarda i dati normativi di riferimento, si allude in particolare all'art. 1 della l. 26 novembre 2010, n. 199, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9, nonché al d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 9 agosto 2013, n. 94, ed infine al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 21 febbraio 2014, n. 10.

[4] Cfr. Liccardo, L'esecuzione immobiliare: prassi applicative e prospettive di riforma, in Doc. Giustizia, 1997, 358; Berti Arnoaldi Veli, Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna nelle espropriazioni immobiliari; in particolare, il custode giudiziario e le azioni del legale della custodia finalizzate alla liberazione del compendio, in Riv. Es. Forz., 2003, 60; D'Adamo, La custodia dell'immobile pignorato tra l'esperienza delle "best practices " e l'impianto delle leggi n. 80/2005 e n. 263/2005, in Riv. Es. Forz., 2006, 749 ss..

[5] In argomento si veda Miele-Roda-Fontana, La prassi delle vendite immobiliari nel Tribunale di Monza, in Riv. Es. Forz., 2001, 501 ss..

[6] In tal senso cfr. Cass. 03/04/2015, n. 6836: “Nel modificare l'art. 560 c.p.c., il legislatore del 2005/2006 ha imposto al giudice dell'esecuzione una valutazione di portata più ampia rispetto a quella necessaria in precedenza per il rilascio dell'autorizzazione. Mentre quest'ultima riguardava essenzialmente la situazione abitativa del debitore e della sua famiglia, a seguito della modifica normativa il giudice dell'esecuzione deve valutare, in via prioritaria, se liberare l'immobile, a meno che non ritenga di autorizzare il debitore a permanervi (e fatta salva comunque l'obbligatorietà dell'ordine di liberazione al momento dell'aggiudicazione). Siffatta valutazione presuppone l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che è espressione dei suoi compiti di gestione del processo ed è funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, che è quello della soddisfazione dei crediti del procedente e degli intervenuti mediante la vendita del bene pignorato. L'esercizio di tale potere comporta il contemperamento dell'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile con le ulteriori esigenze del processo, onde garantire l'effettività dell'azione giurisdizionale esecutiva, perseguita dall'innovazione legislativa dell'ordine di liberazione obbligatorio”; Cass. 03/11/2011, n. 22747.

[7] Consiglio Superiore della Magistratura, Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida, delibera 11/10/2017, in http://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum, 12: “È obbligatoria ed indefettibile l’emissione dell’ordine di liberazione, ex art. 560 c.p.c. al momento dell’aggiudicazione”.

[8] Così Olivieri, La liberazione dell'immobile pignorato, in Riv. Es. Forz., 2009, 4.

[9] Il vigente comma 3 dell’art. 560 stabilisce che “Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’articolo 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”. Sulla nuova disciplina in materia di attuazione dell’ordine di liberazione cfr. Fanticini, L'attuazione dell'ordine di liberazione con l'ausilio della forza pubblica, in questa rivista, 31/10/2017, 1 ss..

[10] Infatti, il novellato comma 4 dell’art. 560 c.p.c. prevede che “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano”.

[11] In forza del combinato disposto delle norme citate, il giudice dell’espropriazione immobiliare può prescrivere alla forza pubblica, oltre alla presenza degli operatori a una certa data, anche l’assunzione di specifiche condotte collaborative, compreso l’impiego della forza in caso di resistenza.

[12] Un esempio è costituito dalla circolare del Tribunale di Reggio Emilia “Assistenza della forza pubblica per l’attuazione degli ordini di liberazione nelle procedure esecutive immobiliari” dell’01/09/2016.

[13] Gli arresti domiciliari, disciplinati dall’art. 284 c.p.p., costituiscono una misura custodiale di minore afflittività rispetto al carcere e comportano l'obbligo per l'imputato di non allontanarsi da un determinato luogo, che può essere la propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ancora, ove istituita, una casa famiglia protetta. La misura è equiparata alla custodia in carcere (art. 283, comma 5, c.p.p.), salva diversa previsione, come nel caso dei termini entro i quali deve espletarsi l'interrogatorio di garanzia (art. 294, comma 1, c.p.p.).

[14] Un dato normativo che conferma indirettamente la necessità della disponibilità di un’abitazione quale requisito per l’applicazione degli arresti domiciliari è rappresentato dall’art. 275, comma 2-bis, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la disposizione sulla prognosi di pena detentiva superiore a tre anni e di non concessione della sospensione condizionale della pena (quali presupposti per disporre la custodia cautelare in carcere) non trova applicazione quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, c.p.p..

[15] In tal senso cfr. Cass. pen. 25/05/2006, n. 18495; Cass. pen. 01/10/2010, n. 35451; Cass. pen. 10/12/2010, n. 43692; Cass. pen. 12/07/2011, n. 27196; Cass. pen., 23/01/2013, n. 3429, secondo cui “la meno gravosa misura degli arresti domiciliari era di fatto impraticabile per non aver l'imputato la disponibilità di una abitazione, anche nella qualità di ospite, dove eseguire la misura”; Cass. pen. 30/09/2015, n. 41074: “Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell'interessato privo di un'abitazione (nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato), fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione”.

[16] Cass. pen. 27/05/2013, n. 22742.

[17] Così Cass. pen. 23/09/2004, n. 37565, in Cass. Pen., 2012, 3929 ss., con nota di Valentini, Impossibilità di applicare gli arresti domiciliari nella sede originariamente individuata e successiva applicazione della custodia in carcere.

[18] Cass. pen. 23/01/2013, n. 3429.

[19] Così Perna, La custodia giudiziaria, in Il nuovo processo di esecuzione, a cura di Fontana – Romeo, 2015, 526; in senso adesivo cfr. Vasapollo, Immobile pignorato occupato da soggetto agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare, in Imm. e Propr., 2014, 317 ss..

[20] Cass. pen. 16/11/2010, n. 42127.

[21] L’ordinamento penitenziario prevede tre forme di detenzione domiciliare: 1) quella ordinaria, disciplinata dall’art. 47-ter l. n. 354/1975; 2) quella speciale, disciplinata dall’art. 47-quinquies l. n. 354/1975, introdotta dall’art. 3 della l. 08/03/2001, n. 40, di modifica dell’Ordinamento penitenziario, con la quale si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli; 3) quella per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria (47-quater l. n. 354/1975), inserita nella l. n. 354/1975 ad opera della l. n. 231/1999, con la quale il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da Aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, c.p.p., e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di Aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare) l. n. 354/1975, anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

[22] Si veda l’art. 1 della l. n. 199/2010, così come successivamente modificato, secondo cui “La pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato "domicilio". Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'art. 14-ter; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.

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