Commento a Tribunale, Oristano, 10 maggio 2018 - est. Savona

I criteri per la determinazione della durata della rateizzazione del versamento del saldo della conversione di pignoramento

 

Sommario:

1. Il caso concreto
2. La conversione del pignoramento con versamento rateale: i criteri che governano la rateizzazione
3. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici. 

  1. – Il caso concreto.

Nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, i due debitori esecutati formulavano tempestiva e rituale istanza di conversione del pignoramento. All’udienza ex art. 495, comma 3, c.p.c., il creditore procedente quantificava il proprio credito in complessivi euro 16.665,13 (comprensivi di capitale, interessi e spese), mentre i debitori domandavano la rateizzazione del pagamento del debito nel termine massimo di 36 rate mensili.
Il creditore procedente chiedeva invece che il pagamento venisse rateizzato in un termine più breve, evidenziando che il proprio credito era derivante anche da condanna della parte debitrice, all’esito di due gradi di giudizio, per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il giudice dell’esecuzione, investito della questione, dopo aver premesso che la genesi del credito, ai fini della determinazione della durata della rateizzazione, è irrilevante – dovendo peraltro ritenersi che nella vicenda scrutinata la lite temeraria avesse già ricevuto la sua sanzione nella condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., e che, pertanto, la stessa non potesse essere oggetto di ulteriore pronuncia – enunciava i criteri alla base del beneficio della rateizzazione nella conversione del pignoramento.
In particolare, il giudice ha chiarito che, ai fini della determinazione della durata della dilazione, gli elementi di cui deve tenersi conto sono: a) l’entità del credito per il quale è incardinata l’esecuzione, da valutarsi sia in termini assoluti che in relazione alla capacità di pagamento dei debitori, desumibile dalle condizioni economiche e personali dei debitori; b) l’esistenza di specifiche esigenze di celere rientro del creditore, ove allegate.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato quanto segue:

  • che il credito azionato era, in termini assoluti, di modesta entità, considerato che, avuto riguardo agli scaglioni di valore della causa definiti dal legislatore per la determinazione degli onorari degli avvocati, questo si collocava in uno dei più bassi;
  • che la debitrice risultava (sulla base della certificazione allegata all’istanza di conversione del pignoramento) affetta da grave invalidità, annoverabile fra quelle di cui all’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 (che necessitano, pertanto, di assistenza);
  • che in forza della certificazione ISEE relativa al nucleo familiare dei debitori, questo risultava costituito dai medesimi e da due figli appena maggiorenni, e che il reddito complessivo familiare era pari a euro 25.981,00;
  • che l’entità del credito, in rapporto alle condizioni personali e reddituali dei debitori, era di elevata consistenza;
  • che il creditore non aveva allegato particolari esigenze di celerità nel recupero integrale del credito (ferma restando l’attribuzione in favore del creditore procedente, ogni sei mesi nel corso di procedura, delle somme versate a mano a mano dai debitori).

In considerazione degli elementi sopra esposti, il giudice ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per disporre la rateizzazione in 24 mensilità da euro 562,00 ciascuna. 

  1. La conversione del pignoramento con versamento rateale: i criteri che governano la rateizzazione.

La soluzione adottata dal Tribunale di Oristano nell’ordinanza in commento appare condivisibile.
La conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c., realizza la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari all’ammontare complessivo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva, determinando così il trasferimento del vincolo di indisponibilità sul denaro versato dal debitore.
La facoltà di chiedere la conversione con versamento rateale (originariamente entro il termine ultimo di sei mesi) – dapprima introdotta dalla legge 10.05.1976, n. 358 – era stata successivamente eliminata dal legislatore della riforma del codice di procedura civile (legge 26.11.1990, n. 353), con generale apprezzamento dei commentatori dell’epoca, ritenendosi che l’istituto fosse spesso utilizzato dal debitore a fini puramente dilatori.
L’oscillazione del pendolo normativo è continuata poiché la legge 03.08.1998, n. 302 aveva reintrodotto il beneficio del versamento rateale, anche se solo nell’espropriazione immobiliare; il rinnovato favor verso l’istituto è reso evidente anche dal successivo intervento della legge 14.05.2005, n. 80, che aveva esteso il termine massimo per il versamento a diciotto mesi in luogo dei nove precedenti.
Il termine è stato infine esteso dal recente d.l. 27.06.2015, n. 83, a trentasei mesi.
La ragione della limitazione del beneficio alla sola espropriazione immobiliare, oltre a far prospettare eventuali dubbi di legittimità costituzionale, non era apparsa chiara alla dottrina, in quanto, come si è visto in precedenza, l’importo da sostituire al bene pignorato non deve essere pari al valore di questo, bensì al valore della somma dei crediti in concorso; ne derivava, da un lato, che l’espropriazione immobiliare potesse essere intrapresa per realizzare un credito assai inferiore al valore del bene aggredito, dall’altro lato, che nell’espropriazione mobiliare il valore dei crediti in concorso potesse essere anche molto elevato. Per questo motivo deve ritenersi positiva la novità apportata dal d.l. 27.06.2015, n. 83, che ha esteso la possibilità di rateizzazione anche all’esecuzione avente ad oggetto cose mobili, in conformità peraltro ad una prassi giudiziaria abbastanza diffusa prima della riforma.
In generale, l’ultima riforma legislativa ha modificato il disposto dell’art. 495 c.p.c. con il precipuo scopo di agevolare i processi di espropriazione, favorendo il più possibile l’istituto della conversione del pignoramento, con l’intento di limitare il ricorso alla fase di liquidazione del compendio pignorato e di giungere direttamente alla fase della distribuzione che, nel sistema introdotto nel 2015, porta, con una periodicità serrata, alla celere e progressiva soddisfazione del diritto del creditore. In tale prospettiva, in primo luogo, come si è anticipato, è stata estesa al pignoramento mobiliare la facoltà di versamento rateale delle somme da sostituire al bene pignorato, in passato esclusiva prerogativa del pignoramento immobiliare, corrispondendo però gli interessi scalari per ogni singola rata, al tasso convenzionale pattuito o, in difetto di pattuizione sul tasso, a quello legale. In secondo luogo, è stato raddoppiato, anche in considerazione della persistente crisi economica, il termine massimo in cui il debitore, se sussistono giustificati motivi, può pagare: infatti la rateizzazione passa da diciotto a trentasei mesi.
Nell’ipotesi di pagamento rateale è poi previsto che il giudice provveda d’ufficio, con cadenza semestrale, a norma dell’art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Per agevolare le materiali operazioni di distribuzione parziale sarebbe opportuno che il giudice stabilisse sin da subito, nell’ordinanza di cui all’art. 495, comma 3, c.p.c., il modus procedendi.
Deve concordarsi con chi ha osservato che il recente intervento di modifica persegue l’obiettivo di rilanciare il ruolo dell’istituto, posto che la rateizzazione è ora consentita anche nel pignoramento mobiliare, che il numero dei ratei è aumentato (anche nell’espropriazione immobiliare) senza sacrificio delle ragioni dei creditori, che possono essere ammessi a riparti parziali, come peraltro già prevedevano le best practices di molti tribunali prima della riforma. La fissazione di riparti parziali quantomeno ogni sei mesi consente inoltre al giudice dell’esecuzione di conservare il controllo sul puntuale e integrale adempimento da parte del debitore, ferma la regola per cui il debitore, ove ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4 dell’art. 495 c.p.c., decade dal beneficio e le somme versate diventano parte dei beni pignorati, la cui vendita viene senza indugio disposta dal giudice, su richiesta del creditore procedente o di creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Il termine di sei mesi, previsto per i riparti parziali, ha natura ordinatoria: i creditori, se il giudice dell’esecuzione non provvede in tal senso, possono fare istanza al fine di sollecitarlo alla distribuzione in loro favore delle somme già versate dal debitore. In caso di rigetto – evidentemente illegittimo – il provvedimento sarà impugnabile ex art. 617 c.p.c..
Infine, assai opportunamente, stante la nuova facoltà di pagamento rateale rispetto al pignoramento di cose mobili, è stata estesa a quest’ultimo la regola, già propria del pignoramento immobiliare, secondo cui il giudice, nell’ordinanza con cui ordina la sostituzione, dispone che le cose pignorate siano liberate dal vincolo solo al momento del versamento dell’intera somma.
Il beneficio della rateizzazione deve essere concesso dal giudice sul presupposto della sussistenza di “giustificati motivi”.
Si tratta di una nozione che appare molto ampia e che lascia al giudice una notevole discrezionalità.
La dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di individuare i criteri che il giudice dell’esecuzione deve tenere in considerazione ai fini della concessione della rateizzazione. Nello specifico si è ritenuto che il giudice dovrà valutare le condizioni patrimoniali del debitore, l’ammontare della somma da versare (dipendente dall’entità complessiva dei crediti azionati) ed altre circostanze – per lo più attinenti a situazioni di difficoltà economica che gli impediscano il versamento in un’unica soluzione – addotte in concreto dallo stesso debitore. Tali circostanze devono essere valutate dal giudice, ma – come precisato dalla Corte di Cassazione in una risalente pronuncia (il riferimento è a Cass. 29/03/1989, n. 1490) – non danno comunque automaticamente diritto alla concessione del beneficio, rientrando la conversione rateale nei poteri discrezionali del giudice dell’esecuzione.
E’ importante altresì che l’istanza non si limiti, come spesso accade nella prassi, alla richiesta di dilazione, dovendo l’istante fornire il necessario contributo alla valutazione relativa alla sussistenza del presupposto: l’esecutato – come si è anticipato – non vi ha diritto in ogni caso; ad esempio, essa non può essere concessa se la richiesta sia espressa da un debitore che, semplicemente, non intende adempiere e che impiega tale strumento per differire ulteriormente il soddisfacimento del creditore.
Nell’apprezzamento dei giustificati motivi, il giudice non potrà ovviamente arrivare a stabilire un termine superiore a quello massimo previsto dalla legge.
In generale deve osservarsi che è auspicabile che della dilazione il giudice dell’esecuzione faccia un uso sorvegliato ed equilibrato, senza alcun automatismo burocratico-procedurale, stante il rischio di allungamento dei tempi della procedura, che si è accentuato dopo la riforma del 2015. Invero, una rateazione eccessiva nei pignoramenti di cose mobili produrrebbe la probabile svalutazione di queste anche per obsolescenza, mentre per gli immobili vanno indubbiamente considerati anche i costi di amministrazione ordinaria degli stessi nelle more della procedura.
Nel caso che occupa deve ritenersi che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Oristano abbia fatto buon governo dei criteri preposti alla rateizzazione del versamento, bilanciando in modo equilibrato i diversi interessi in gioco.
In primo luogo, si è correttamente escluso che la genesi del credito – nello specifico costituita anche da condanna dei debitori per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. – possa avere alcuna incidenza nella decisione sulla rateizzazione in sede di conversione, trattandosi di circostanza afferente alla natura del credito, che esula dagli interessi che devono essere tenuti in considerazione ai fini dell’accesso al beneficio del versamento rateale.
Si è invece tenuto conto dell’entità dell’importo da versare (in assoluto non particolarmente elevato, essendo il credito pari a complessivi euro 16.665,13, anche alla luce degli scaglioni di valore della causa definiti dal legislatore per la determinazione degli onorari degli avvocati, collocandosi detto credito in uno dei più bassi, e precisamente nel penultimo, di cui al d.m. n. 55/2014) in rapporto a tutta una serie di circostanze allegate e documentate dai debitori, quali la composizione ed il reddito del proprio nucleo familiare (euro 25.981,00 per quattro persone), nonché lo stato di grave invalidità dell’esecutata, unitamente alla mancata allegazione di particolari esigenze di celerità nel recupero integrale del credito da parte del creditore procedente.
Tale comparazione ha portato a ritenere l’entità del credito azionato nella procedura esecutiva, in rapporto alle condizioni personali e reddituali dei debitori, di elevata consistenza, ed a concedere una rateizzazione – in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi contrapposti – di 24 mesi, inferiore alla dilazione massima di 36 mesi, ma al contempo abbastanza ampia e adeguata alle esigenze del caso concreto.

  1. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.

Quanto alla giurisprudenza si rinvia a quella richiamata nel testo.
Quanto alla dottrina si segnalano i lavori di:

  1. Verde, Conversione del pignoramento ed intervento successivo dei creditori, in Riv. dir. proc. 1963, 393;
  2. Tarzia, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc. 1976, 436;
  3. Taranto, La conversione “rateale” del pignoramento fra discrezionalità ed opportunità, in Giur. it., 1990, 1796;
  4. Nela, in Chiarloni (a cura di), Le riforme del processo civile, 1992, 588;
  5. Capponi, La nuova disciplina sulla conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1999, 12;
  6. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014…in attesa della prossima puntata…, in Corr. giur., 158;
  7. Spaccapelo, Novità in materia di esecuzione forzata (I Parte) – Le ultime modifiche in tema di ricerca e pignoramento dei beni, in Giur. it., 2016, 1266 s.;
  8. Castoro, Il processo d’esecuzione nel suo aspetto pratico, 2017, 250;
  9. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, 2017, 594 ss.;
  10. Petrucco Toffolo, La conversione del pignoramento, in Cardino-Romeo (a cura di), Processo di esecuzione, 2018, 222 ss..
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