Nell’ambito della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., ai fini della determinazione della durata della dilazione, deve tenersi conto dei seguenti elementi: a) l’entità del credito per il quale è incardinata l’esecuzione, da valutarsi sia in termini assoluti che in relazione alla capacità di pagamento dei debitori, desumibile dalle condizioni economiche e personali dei debitori; b) l’esistenza di specifiche esigenze di celere rientro del creditore, ove allegate.
La genesi del credito – e nello specifico la circostanza che esso derivi anche da condanna della debitrice, all’esito di due gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. – non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione della durata della rateizzazione.