Sommario:
1. Nozione di prededuzione e dubbi circa la sua cittadinanza nell’ambito del processo esecutivo
2. L’evoluzione (ancora incompiuta) della giurisprudenza
3. L’accertamento dei crediti prededuttivi. 4. Un caso specifico: le obbligazioni condominiali.
- Nozione di prededuzione e dubbi circa la sua cittadinanza nell’ambito del processo esecutivo.
La categoria della prededuzione si fonda sul principio di inerenza delle spese all’interesse tutelato, che ispira l’intero sistema della gestione custodiale giudiziaria dei beni[1].
In specie, la custodia dei beni pignorati è funzionale alla tutela dell’interesse dei creditori[2], attorno al quale l’intero processo esecutivo ruota; le spese collegate alla custodia del bene, considerato tale rapporto di strumentalità, nella distribuzione del ricavato, vengono soddisfatte a preferenza dell’interesse alla cui realizzazione sono funzionali.
Ciò in quanto “al fine di ottenere un risultato, ovverosia la tutela di quell’interesse alla conservazione per la liquidazione, si deve previamente disporre dei mezzi a ciò necessari; e pertanto, la soddisfazione di quanto necessario a procurarsi tali mezzi, non può che prevalere sulla soddisfazione dei crediti che quegli stessi mezzi sono destinati a tutelare”[3].
Va da sé che, in virtù del menzionato principio (la cui ratio è stata sinteticamente illustrata), i costi prededuttivi sfuggono alla regola di cui all’art. 2916, n. 3, c.c. secondo cui, salvo espresse disposizioni di legge [si pensi ai costi dell’intervento nell’ambito del procedimento esecutivo], i privilegi non riguardano mai i crediti sorti dopo il pignoramento.
Ciò accade, piuttosto che in virtù di una deroga a tale principio generale, in considerazione del rilievo “procedurale” e non “sostanziale” di tali crediti[4].
Costituisce chiara dimostrazione di quanto appena detto la circostanza che, esauritasi la procedura in relazione alla quale sono sorti, i crediti prededuttivi sono destinati a perdere qualsivoglia preferenza sul patrimonio del debitore, sempreché la causa sostanziale del credito non costituisca, di per sé, la ragione del riconoscimento normativo di un privilegio (si pensi al credito professionale del custode, che resta privilegiato in virtù dell’art. 2751-bis c.c.).
A livello normativo, la categoria dei crediti prededuttivi viene espressamente riconosciuta e disciplinata in ambiti specifici, ond’è che si discute della possibilità di enucleare un principio generale per tutte le spese inerenti alla conservazione del bene.
La prima norma che viene in rilievo è contenuta nell’art. 111 l.f., che al secondo comma stabilisce che sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.
Ancora, l’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia) prevede – del tutto analogamente – che sono prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione”.
L’art. 41, comma 3, TUB prevede che, laddove l’azione esecutiva sia posta in essere nelle speciali forme disciplinate da tale testo normativo, le rendite prodotte dal bene pignorato sono versate al creditore fondiario “dedotte le spese di amministrazione (…)”.
A mente dell’art. 552, n. 1, cod. nav. “le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nel porto” assumono una posizione apicale nell’ordine dei privilegi sulla nave, il che qualifica tali crediti – di fatto – come prededucibili[5].
Anche nell’ambito delle gestioni liquidative disciplinate dal Codice civile troviamo affermati principi similari con riferimento all’eredità giacente: l’art. 508, comma 3, c.c. con riguardo alla liquidazione dei beni lasciati ai creditori e l’art. 530, comma 2, c.c. con riguardo al pagamento concorsuale effettuato dal curatore dell’eredità giacente annettono alle “spese della curatela” collocazione primaria.
Nell’espropriazione immobiliare disciplinata dal Codice di procedura civile, invece, manca una norma di analogo tenore[6].
Tale lacuna – secondo l’opinione in atto prevalente - non è di ostacolo al generale riconoscimento della categoria nell’ambito delle custodie con finalità liquidative: e ciò alla luce del principio di inerenza delle spese all’interesse tutelato sopra richiamato[7].
A meno che non siano anticipate dal creditore (nel qual caso si tratta di spese munite di privilegio ex art. 2770 c.c.), le spese legate alla custodia del bene pignorato, pure se assunte dal titolare dell’Ufficio, sono prededucibili.
- L’evoluzione (ancora incompiuta) della giurisprudenza.
Tale assunto ha trovato spazio da ultimo anche nel formante giurisprudenziale: e tuttavia, la traiettoria disegnata dagli orientamenti giurisprudenziali non è rettilinea ed in ogni caso evidenzia che il percorso verso il pieno riconoscimento della categoria della prededuzione con riguardo al processo esecutivo è ancora incompiuto.
Per lungo tempo, l’unico precedente in materia è stato costituito da Cass. 20.7.1976, n. 2875 secondo cui, se i beni pignorati non possono essere custoditi senza spese, queste sono anticipate dal creditore su provvedimento del G.E.; ove tale provvedimento non sia emesso od eseguito, le spese in questione debbono essere sopportate dal custode (ove non si dimetta), che ne potrà chiedere la liquidazione a titolo di rimborso in sede di liquidazione del compenso; in alternativa potranno essere utilizzate, sempre dietro espressa autorizzazione del G.E., le rendite ricavate dalla gestione del bene pignorato; ne consegue, secondo il menzionato precedente, che il custode non può assumere (in quanto titolare dell’Ufficio) obbligazioni con terzi.
Tale giurisprudenza è stata fortemente criticata.
Benché, secondo avveduta dottrina, l’anticipazione delle spese da parte del procedente costituisca la soluzione giuridicamente più corretta[8], si osserva[9] come tale modus operandi potrebbe costituire una inutile complicazione[10], quando non addirittura una “leva impropria” nelle mani del creditore[11].
A fronte di ciò, si è autorevolmente osservato che “proprio non si vede quale possa essere il fondamento normativo dell’asserito obbligo del custode di provvedere in proprio all’anticipazione delle spese occorrenti per la conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati; inoltre il custode non può dimettersi tanto facilmente (forse il Supremo Collegio rileva giusti motivi ex art. 66, comma 2, c.p.c. nella mancanza della provvista per svolgere l’incarico) e, comunque, stante l’obbligatorietà di un custode, il giudice dell’esecuzione dovrebbe immediatamente nominarne un altro in sostituzione” [12].
Invero, anche più di recente, la giurisprudenza ha incidentalmente affermato la insussistenza di un generale principio di prededucibilità delle spese di conservazione e custodia del bene, dacché “il principio previsto dal citato art. 111, l.f. è specifico della procedura concorsuale, onde non vale a contrastarlo il ben diverso sistema dell’esecuzione individuale”[13].
E ancora, per altro arresto, “a parte le spese fatte nell’interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che li assiste (…), le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione - al pari del credito per capitale ed interessi – solamente in caso di capienza”[14].
Tenuto conto dell’orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, per quanto non potesse essere imposta, l’anticipazione degli importi da parte del custode, purché di entità contenuta, si rivelava come l’unica soluzione praticabile, laddove non vi fossero “in cassa” delle rendite da prelevare, su autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, per provvedere alle spese di conservazione del bene.
La sempre maggiore complessità della funzione del custode ha imposto un mutamento della prassi degli Uffici giudiziari, onde secondo taluno “si ritiene comunemente che il custode possa contrarre un debito (…) e rinviare il pagamento all’esito del versamento del prezzo o, almeno, alla disponibilità della cauzione versata”[15].
In questo caso l’assunzione dell’obbligazione riguarderebbe non il creditore ma il custode, nella specifica veste di titolare di un munus publicum, e ciò giustifica la prededuzione di tali spese dalla massa da distribuire[16].
Questo perché il bene pignorato costituisce “un patrimonio separato, che costituisce centro di impugnazione di rapporti giuridici attivi e passivi”[17].
Se ne deduce che “se il compendio pignorato è un patrimonio separato cui devono essere imputati i rapporti obbligatori creati dal suo custode, pare logico concludere che delle obbligazioni non siano chiamati a rispondere in via diretta né il procedente, né l’esecutato, né lo stesso custode, bensì il patrimonio stesso; non si vede, perciò, un ostacolo al riconoscimento, in fase di distribuzione, della prededuzione, categoria – distinta da quella dei crediti ex art. 2770 c.c. (postergati ai crediti in prededuzione) – nella quale dovranno essere incluse tutte le spese di conservazione, amministrazione e, in generale, di custodia afferenti all’immobile aggredito”[18].
Una qualche evoluzione a livello pretorio va ricollegata a Cass. 22.6.2016, n. 12877, intervenuta sul tema della individuazione del soggetto tenuto ad anticipare le spese occorrenti alla conservazione dal punto di vista materiale e/o economico del bene[19].
Va subito avvertito che, diversamente da quanto emerge dall’elaborazione dottrinale, il limitato riconoscimento della categoria della prededuzione operato da tale pronuncia non viene fatto discendere dalla mutata fisionomia dell’istituto custodiale[20].
Vero è che la S.C. nello scrutinare la decisione impugnata (che aveva posto tale onere a carico del creditore procedente) ha rilevato incidentalmente che la nuova dimensione dell’ufficio custodiale – quale emergente a seguito delle riforme del 2005-2006 – è tale senz’altro da escludere un obbligo di anticipazione in proprio in capo al custode, nei termini affermati dal precedente del 1976.
Tuttavia, la decisione sembra escludere che dalla nuova conformazione della custodia possa desumersi tout court un onere di anticipazione di tali spese in capo al procedente; al contrario, tali argomentazioni appaiono piuttosto “idonee ad ingenerare un’equivoca confusione tra spese necessarie e spese utili alla procedura (…); e ciò perché il novellato ultimo comma dell’art. 560 c.p.c., pur abbandonando un approccio meramente ‘conservativo’ degli obblighi di custodia, non contiene peculiari novità, essendosi, nella sostanza, il legislatore del 2005 limitato a ‘normativizzare’ prassi operative, già invalse presso alcuni uffici giudiziari, ritenendole evidentemente ‘virtuose’; mentre la stessa norma, per la parte in cui valorizza la funzione del custode di rendere proficua la gestione del bene e di agevolare la relativa vendita, trascura assolutamente di disciplinare l’obbligo della provvista”.
Ed allora, lungi dall’essere ricollegabile alla mutata fisionomia dell’ufficio custodiale, la imputazione dei costi di interventi volti a neutralizzare il pericolo di perimento del bene trova giustificazione nell’art. 8, d.p.r. n. 115 del 2002, ritenuto applicabile anche al processo esecutivo laddove sono “necessarie” le spese funzionali al conseguimento del “risultato fisiologico” di tale processo, che “è quello della liquidazione di un cespite del patrimonio del debitore, per l’appunto al fine del soddisfacimento dell’interesse del soggetto che l’ordinamento abilita a conseguire, per equivalente, il soddisfacimento del proprio diritto”.
In questa logica sono pertanto “necessarie” nei sensi di cui alla citata disposizione le spese “per gli atti necessari del processo, anche quelle materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell’immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza” e, quindi “quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento”.
Questa affermazione è foriera di due implicazioni, ambedue però appena sfiorate nella pronuncia in esame.
La prima: siccome la ricomprensione delle spese suddette tra le spese necessarie del processo esecutivo si giustifica “in quanto intese a evitarne la chiusura anticipata” allora la loro mancata anticipazione dovrebbe comportare, appunto, la chiusura anticipata della procedura stessa.
Tale implicazione (invero non esplicitata apertis verbis) risulta non pertinente al tema in discorso, onde non sarà ulteriormente approfondita, per quanto molto rilevante[21].
La seconda: “tali spese, se onorate con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato ‘prededucibili’ nel senso che l’importo relativo non entrerà a far parte dell’attivo” (laddove, in caso di loro anticipazione da parte del creditore, saranno da questi recuperate ex art. 2770 c.c.).
È in questo limitato senso che la pronuncia in esame sembra ammettere la categoria della prededuzione nel processo esecutivo.
D’altro canto, l’affermazione in discorso – che insieme a quella per cui non sussiste un obbligo in capo al custode di anticipare tali spese segna la distanza tra questa pronuncia ed il remoto precedente degli anni ’70 – fa da scenario ad alcune precisazioni volte, comunque, a circoscrivere la nozione di spese necessarie dirette alla conservazione del bene con gli effetti prima evidenziati (escludendo che tra le stesse rientrino “gli oneri di gestione condominiale”).
- L’accertamento dei crediti prededuttivi.
Quanto all’accertamento dei crediti prededuttivi nell’ambito della esecuzione forzata individuale manca una disciplina assimilabile a quella contenuta nella legge fallimentare (art. 111-bis l.f., laddove – tuttavia – per i compensi degli ausiliari l’accertamento di tali crediti non avviene nella forma della insinuazione al passivo ma attraverso un decreto del G.D., reclamabile ex art. 26 l.f.) o nella normativa in tema di sequestro di prevenzione antimafia (cfr. art. 54 CAM, laddove si prevede che, per tali crediti, non si procede a verificazione formale ma sulla scorta di un decreto del G.D.; tuttavia vi è chi ritiene che in caso di contestazioni anche per tali crediti sia necessaria una verificazione formale[22]).
Ragione per la quale “il ragionamento va maggiormente articolato”.
Appare opportuno distinguere:
- in relazione ai crediti del custode è necessario (ma anche sufficiente) un decreto del G.E. ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115 del 2002, opponibile ai sensi del successivo art. 170.
Tali crediti saranno soddisfatti in prededuzione in sede di distribuzione del ricavato senza necessità di formale intervento o di ulteriore istanza e, quindi, anche d’ufficio “senza che vi sia possibilità di contestazioni sull’an o quantum debeatur in sede di procedimento ex art. 512 c.p.c.”[23];
- per gli altri crediti prededucibili, salva la possibilità che il relativo titolare si munisca di un titolo esecutivo in separata sede, “si deve ritenere non esclusa (…) anche la richiesta di mero pagamento al giudice dell’esecuzione, in sede di distribuzione del ricavato, non diversamente da ciò che accade per le spese sostenute dai singoli creditori nel corso dell’esecuzione”. Ciò in quanto, trattandosi di crediti che nascono nel corso ed in funzione del processo esecutivo (nel senso prima chiarito), “il loro controllo e la loro verificazione può avvenire, a fini esclusivamente esecutivi, da parte degli stessi organi che hanno dato corso a quelle prestazioni”[24], dovendosi ammettere, peraltro, l’operatività, in questo caso, del meccanismo disciplinato dall’art. 512 c.p.c..
- Un caso specifico: le obbligazioni condominiali.
Le considerazioni sopra svolte trovano un significativo banco di prova – che, a ben vedere, dimostra l’attuale problematicità della questione – con riferimento alle obbligazioni condominiali.
Anche in questo caso, per l’esecuzione individuale manca una norma esplicita – dato che l’art. 560, comma 4, c.p.c. prevede che “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione ed alla gestione dell’immobile pignorato”, ma nulla dice riguardo alla prededucibilità delle relative spese -, diversamente da quanto accade per il fallimento.
Si allude all’art. 30, l. n. 220 del 2012 secondo cui “i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 del r.d. 16.3.1942, n. 267 (…) se divenuti esigibili ai sensi dell’art. 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (…) durante le procedure concorsuali”.
Sulla estensibilità in via analogica di tale disposizione al processo esecutivo si sono profilati, in dottrina, tre orientamenti:
- secondo una prima lettura, la norma non potrebbe trovare applicazione al di fuori delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare[25];
- per altra impostazione, invece, la norma sarebbe espressiva di un principio generale e, dunque, potrebbe trovare applicazione anche nell’ambito dell’esecuzione individuale[26].
Tale tesi ha trovato seguito anche in una pronuncia di merito[27].
La ricaduta di questa tesi, da un punto di vista pratico, è la seguente: il custode deve versare all’amministratore gli oneri condominiali maturati dall’epoca del pignoramento; a tanto provvede attingendo da una cassa (se presente) ovvero (come è stato detto) “può pretendere che le somme siano anticipate dal creditore procedente, come ogni spesa processuale, e poi saranno detratte dalla somma ricavata dalla liquidazione forzata o riconosciute in privilegio ex art. 2770 cit.”[28];
- secondo una tesi intermedia, la norma potrebbe trovare applicazione con riferimento all’esecuzione individuale, ma il suo ambito precettivo sarebbe in tale contesto più circoscritto ed occorrerebbe, in specie, distinguere a seconda:
- che il custode sia il debitore, nel qual caso i crediti per spese ordinarie “non possono definirsi come funzionali ad un interesse della procedura”[29] perché il godimento del bene resta in capo all’esecutato;
- che il custode sia un soggetto-terzo (come ormai normalmente accade), nel qual caso “anche gli oneri di conduzione ordinaria condominiale, giustificandosi essenzialmente in ragione del possesso materiale del bene, non possono che far capo all’ufficio di custodia”[30].
La ragione di tale diversificazione va individuata nella circostanza che, con il fallimento, si attua uno spossessamento globale del debitore; in tale frangente la norma non sarebbe espressiva di un principio generale, per quanto sia innegabile “che l’inadempimento dell’esecutato, potendo determinare un’obbligazione a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. può avere un effetto parzialmente depressivo sul prezzo di cessione: il che, di fatto, sconta a carico del ricavato, almeno in parte, analogamente a quanto accadrebbe in caso di prededuzione, il corrispondente rischio”[31].
Secondo una tesi dottrinale più recente[32], gli argomenti addotti a sostegno della tesi negativa sono superabili:
- quanto all’osservazione che nell’esecuzione individuale non vi sarebbe uno “spossessamento” assimilabile a quello che consegue al fallimento, si rileva che “non è vero che con il pignoramento non cambia la posizione civilistica del debitore rispetto al bene di sua proprietà: l’esecutato non rimane affatto nel possesso civilistico del bene che viene (…) ‘congelato’, nel senso che non è più del debitore, ma nemmeno del creditore pignorato o della esecuzione in quanto tale, fino a che non sarà acquistato dall’acquirente in vendita forzata”, onde “uno ‘spossessamento’ del debitore dunque in effetti si realizza, nel momento in cui viene pignorato un diritto immobiliare a suo carico”, come si evince, tra l’altro, dalla circostanza che ai sensi dell’art. 2912 c.c. a far data dal pignoramento il debitore esecutato non può più percepire (e se li percepisce deve restituire) i frutti civili del bene staggito; da tanto discenderebbe che “se con il pignoramento il debitore ha ormai perduto il possesso civilistico del bene, per cui ex art. 2912 c.c. non può più percepire i frutti prodotti dal bene medesimo, per coerenza, egli non paga gli oneri (…), i quali gravano sul custode o, in generale, sulla procedura, che percepisce i frutti; in altri termini, così come questi ultimi confluiscono nella cassa dell’esecuzione, le spese relative al bene debbono ‘uscire’ da tale cassa”[33];
- quanto all’osservazione secondo cui non sarebbe possibile introdurre un privilegio “di fatto”, si rileva che gli oneri condominiali, in quanto spese funzionalmente collegate alla procedura (recte: alla gestione ed amministrazione del bene che ne costituisce l’oggetto), vanno trattate come “spese di procedura”, ragione per la quale “non si attribuisce una collocazione privilegiata al credito sostanziale del condominio, ma più semplicemente si ricomprendono le spese condominiali tra quelle di custodia o comunque processuali, che vengono detratte direttamente dal ricavato della vendita oppure riconosciute al creditore che le ha anticipate ai sensi dell’art. 2770 c.c., certamente privilegiate in forza di questa norma ma in quanto spese processuali come tutte le altre”[34].
Oltretutto, l’intendimento degli oneri condominiali come costi prededucibili risponde “ad un’esigenza di equità e giustizia”, perché – diversamente – tali spese finirebbero per gravare sugli altri condomini, peraltro in misura crescente in ragione della durata del processo; a ciò si aggiunge una considerazione di natura opportunistica legata alla maggiore appetibilità commerciale del bene non “gravato” da morosità ex art. 63, d.a. c.c.[35].
Della questione si è occupata, specificamente, per quanto in un obiter dictum, la pronuncia Cass. 22.6.2016, n. 12877, sopra citata.
In specie, si afferma che non è postulabile l’applicazione dell’art. 30, cit. “dettato espressamente solo per il fallimento”: la conseguenza è che “restano escluse dalle spese ‘necessarie’, da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile, così come gli oneri di gestione condominiale”.
Ebbene, la soluzione ventilata (anzi espressamente affermata, sebbene obiter) è stata criticata in dottrina.
Si osserva che l’interpretazione fornita dalla S.C. è “eccessivamente rigida, se non forzata, perché la scarna terminologia dell’articolo citato [l’art. 8, d.p.r. n. 115 del 2002, n.d.s.] non consente di spingersi a qualificare in questo modo gli ‘atti necessari’ cui fa riferimento, tra l’altro in relazione ad ogni processo e non solo a quello esecutivo”[36].
In buona sostanza, la lettura restrittiva dell’espressione “atti necessari” sarebbe frutto di una “petizione di principio”, dato che “il fatto che le spese condominiali non siano relative ad atti ‘necessari per il processo’ è tutto da dimostrare, e comunque non lo dimostra affatto la Corte di Cassazione (…)”[37].
Al contrario, “è proprio la norma richiamata dalla Suprema Corte che consente di ritenere, viceversa, che gli oneri condominiali ordinari e straordinari siano spese processuali” e ciò in ragione del fatto che “nell’ambito dell’oggetto dell’espropriazione e della vendita di un immobile facente parte di un condominio debbono ricomprendersi certamente anche le parti comuni”[38]
D’altro canto, sembrerebbe deporre a favore di tale lettura estensiva la stessa giurisprudenza pregressa della Corte sull’art. 8, d.p.r. n. 115 del 2002, laddove – con riferimento ad un sequestro giudiziario, si è ritenuto che “le spese di custodia (…) rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e nell'interesse comune delle parti (…)”.
[1] Bellè-Cardino, La custodia giudiziale, Milano, 2014, 371.
[2] E ciò a maggior ragione oggi, dacché la nomina di un custode “terzo” rispetto al debitore nella fase iniziale della procedura, viene indicata, anche dal Consiglio Superiore della magistratura, come “buona prassi”; prassi, difatti, seguita ormai nella larga maggioranza degli Uffici giudiziari.
[3] Bellè-Cardino, loc. ult. cit..
[4] Bozza-Schiavon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 470.
[5] Bellè-Cardino, loc. ult. cit..
[6] Invero, l’art. 560 c.p.c. nel punto in cui prevede che la liberazione dell’immobile pignorato avvenga “senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente” sembra presupporre una “entificazione” della procedura esecutiva, ai fini della imputazione delle spese di attuazione dell’ordine di liberazione. L’idea che le spese dell’ordine di liberazione debbano gravare in prededuzione sulla massa attiva era già stata affermata in dottrina da Fanticini, La custodia dell’immobile pignorato, in La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009, n. 69, a cura di Demarchi, 2009, 563 ss., spec. 640 e ss.. e Bellè-Cardino, loc. ult. cit. e trova oggi una esplicita conferma nel novellato dato normativo.
[7] Nel senso dell’ammissibilità della categoria della prededuzione nell’ambito del processo esecutivo v. la dottrina citata infra, in relazione alle singole questioni; in senso contrario, v. Vellani, voce Custodia, in Novissimo Dig., V, Torino, 1989, 60.
[8] Vellani, voce Custodia, cit..
[9] Fanticini, La custodia dell’immobile pignorato, cit..
[10] In questo senso v. anche Ghedini-Mazzagardi, Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare, Padova, 2007, 47.
[11] In questi termini v. Manna, Spese di pubblicità e comparazione del creditore all’incanto immobiliare: due “leve improprie” del processo esecutivo, in Riv. Not., 2000, 955
[12] Fanticini, loc. ult. cit.. In questi termini v anche Celentano, Il custode degli immobili pignorati: tutte le innovazioni normative, in Dir. e giust., 24 dicembre 2005.
[13] Cass. 20.8.1997, n. 7756.
[14] Cass. 29.5.2003, n. 8634. In termini v. Cass. 12.5.1999, n. 4695.
[15] Fanticini, loc. ult. cit.; v. inoltre Ghedini-Mazzagardi, loc. ult. cit..
[16] Fanticini, loc. ult. cit.; Celentano, loc. ult. cit..
[17] Cass. 30.5.2010, n. 7147; Cass. 20.8.1997, n. 7756; Cass. 19.3.1984, n. 1877.
[18] Fanticini, loc. ult. cit.. Si ipotizza anche la eventualità che il custode contragga un mutuo fondiario per la manutenzione straordinaria dell’immobile: v. Costa, voce Custodia dei beni pignorati e sequestrati (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 569; Vanz, La custodia dell’immobile pignorato: poteri e legittimazione del custode, in Giur. it., 2000, 1374.
[19] Il provvedimento gravato aveva respinto una opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento con cui il G.E. aveva imposto al creditore procedente l’anticipazione delle spese per preservare l’integrità del bene.
[20] In dottrina, v. Perna, La custodia giudiziaria nell’espropriazione forzata immobiliare, in Cardino-Romeo, Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, Padova, 2018, 461 e ss., spec. 539.
In giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia, 15.6.2005/o. “i poteri conferiti al custode giudiziario dei beni pignorati, attraverso il provvedimento di nomina, in effetti attengono a tutte le facoltà ed attività volte alla conservazione ed amministrazione del compendio oggetto di pignoramento. Tali poteri non possono ritenersi limitati ad una mera attività di conservazione in senso materiale e statico dei beni pignorati, ma devono essere intesi, piuttosto, in un’accezione economico-funzionale, estendendosi a tutta l’attività – nelle sue varie forme di manifestazione e realizzata attraverso gli strumenti consentiti dall’ordinamento – finalizzata al mantenimento e, ove possibile, all’incremento dell’utilità e del valore economico degli stessi ed in particolare alla salvaguardia della funzione di garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni rivestita dal patrimonio del debitore allo scopo di preservare detti beni da ogni situazione di pericolo che possa pregiudicare, ridurre o comunque compromettere tale generale funzione”. Nella giurisprudenza in materia di prededuzione ex art. 111 l.f. tale principio ha trovato affermazione anche con riguardo a crediti sorti prima del fallimento: v. Cass. 7.3.2013, n. 5705, secondo cui “Poiché l'avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest'ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell'attivo, vengano alienati gravati dall'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall'art. 111, l. fall., da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare, attuando, così, la prededuzione un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio”; v. anche Cass. 5.3.2012, n. 3402, che ha ritenuto prededucibile il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore.
[21] Una dottrina (Passafiume, La chiusura anticipata del processo esecutivo, in Cardino-Romeo, Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, cit., 1353 e ss., spec. 1389-1390) peraltro richiama tout court questa pronuncia per ritenere che la mancata anticipazione delle spese ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 (nel senso chiarito sopra) implica la chiusura anticipata del processo esecutivo, non meno del mancato versamento delle somme necessarie alla pubblicità commerciale della vendita forzata: Trib. Reggio Emilia, 27.10.2007/o.; Trib. Caltagirone, 25.3.2008; impostazione – questa – che sembra trovare conferma nella disposizione, da ultimo divenuta pienamente operativa, dell’art. 631-bis c.p.c., sulla quale v. – anche per altri richiami - D’Alonzo, La vendita immobiliare telematica, in www.inexecutivis.it, nonché ivi, in Speciale sulle vendite telematiche, 76 e ss.; nel senso che invece la pronuncia del 2016 non riconnetta la conseguenza della chiusura anticipata del processo al mancato versamento delle spese necessarie, v. Farina, L’anticipazione delle spese per la conservazione dell’immobile, in Ilprocessocivile.it, 5 luglio 2016.
[22] Cfr. Bellè-Cardino, op. cit., 373.
[23] Bellè-Cardino, op. cit., 373.
[24] Bellè-Cardino, op. cit., 374.
[25] Tale opinione fonda sul convincimento che, così, verrebbe introdotto un privilegio “di fatto”: Ghedini-Mazzagardi, op. cit.; Astuni, Pignoramento e custodia immobiliare, in Demarchi P.G., Il nuovo rito civile, III, Le esecuzioni, Milano, 2006, 307 e ss., spec. 325; Galipò, La posizione del custode giudiziario con riferimento alla situazione condominiale dell’immobile pignorato, in www.ilcaso.it, 5 novembre 2016.
[26] Fontana, La gestione attiva del compendio immobiliare pignorato, in Riv. esec. forz., 2005, 571, spec. 598, che inserisce il pagamento delle spese condominiali tra i poteri del custode che non necessitano di particolare autorizzazione”; Fanticini, loc. ult. cit.; Prete, Spese condominiali e procedura esecutiva (Nota a T. Padova, 10-2-2014), in ALC, 2014, 463-44; di recente v. Farina, L’anticipazione delle spese per la conservazione, cit..
[27] Trib. Bologna, 6.5.2000.
[28] Amadei, Spese condominiali e custodia nel pignoramento immobiliare, in Riv. esec. forz., 2017, 367 e ss., il quale osserva che “come il custode chiede al creditore procedente di pagare il fabbro che ha fornito la sua opera in sede di accesso forzoso all’immobile per liberarlo in vista della vendita, così può far anticipare dal medesimo creditore le somme occorrenti per pagare le spese condominiali”
[29] Bellè-Cardino, op. cit., 382-383.
[30] Ibidem.
[31] Ibidem.
[32] Amadei, loc. ult. cit..
[33] Ibidem.
[34] Ibidem.
[35] Ibidem.
[36] Ibidem.
[37] Ibidem.
[38] Cfr. ancora, Amadei, loc. ult. cit.. Con specifico riferimento alle spese condominiali ordinarie osserva l’A. che tali “sono (…) anche quelle per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione delle parti comuni, per il funzionamento dell’ascensore, per il cancello automatico del cortile; o quelle relative alla fornitura dell’acqua da parte dell’azienda municipalizzata: ecco che in caso di mancato pagamento da parte del condomino esecutato potrebbe conseguirne una morosità condominiale tale da far cessare la somministrazione, per cui il bene pignorato sarebbe poi acquistato in vendita forzata mutilato di servizi condominiali anche essenziali”; ne consegue che “è davvero difficile pensare che le spese condominiali anche ordinarie non siano relative ad atti necessari per il processo, per la corretta amministrazione e gestione del bene pignorato (…) ad opera del custode giudiziario in funzione della vendita forzata”; per altra impostazione (Farina, op. cit.), che pure critica la soluzione seguita dalla Corte, pur muovendo da opposte premesse (e cioè che “il diritto di credito potrebbe essere soddisfatto dalla vendita dell’immobile nello stato in cui si trova o addirittura dal terreno su cui insiste il bene pericolante, senza gravare il creditore di ulteriori esborsi”): la pronuncia infatti “limita l’accesso all’espropriazione ai soli creditori forti (gli istituti di credito) o con ampia capacità reddituale, sempre che siano in possesso di un titolo esecutivo per un importo elevato. Se alle spese necessarie del processo si sommano quelle per la conservazione dell’immobile è inevitabile che il creditore agirà in executivis dopo aver valutato la convenienza dell’esecuzione, ovvero e cioè se il credito da recuperare è di notevole valore oppure l’immobile del debitore è in buone condizioni (circostanza non sempre semplice da accertare)”.