Testo in vigore dal 11 novembre 2014
Art. 164-bis.
(Infruttuosita' dell'espropriazione forzata).
Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un
ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto
conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle
probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di
realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo
esecutivo.