Salva la predisposizione di adeguate cautele di ordine pubblicitario (circa la pendenza di una misura penale sul compendio substato), il rischio della scarsa appetibilità del bene sul mercato - a fronte della insussistenza di un motivo che, in astratto, osti alla vendita dello stesso - deve essere oggetto di valutazione da parte del creditore; di talché in vicende siffatte acquista rilievo fondamentale e prioritario la verifica del suo interesse al prosieguo dell’esecuzione; nel caso specifico, dunque, non esistono ex ante le condizioni per disporre la chiusura anticipata della
procedura per infruttuosità, dato che l’applicazione dell’art. 164-bis d.a. c.p.c. presuppone il vano esperimento di tentativi di vendita diretti a verificare la sussistenza o meno di un interesse del mercato per il bene in questione.