Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 164

Testo in vigore dal 08 gennaio 1942

                              Art. 164. 
 
            (Atti di trasferimento del bene espropriato). 
 
  Il giudice dell'esecuzione, in  seguito  all'alienazione  del  bene
espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al
trasferimento del bene all'acquirente. 
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