Versioni
Testo in vigore dal 11 novembre 2014
Art. 547.
(Dichiarazione del terzo).
((Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna.)) ((144))
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti
presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha
accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante
nel termine perentorio fissato dal giudice.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.