Nel pignoramento dei fondi comuni d’investimento, la banca collocataria potrà essere individuata quale terzo pignorato, e dunque quale destinataria dell’ordinanza di assegnazione, soltanto se essa rivesta anche il ruolo di intermediario, e cioè di soggetto presso il quale è stato aperto il conto di cui all’art. 83-quater d.lgs 24/02/1998, n. 58 e, quindi, tenuto ad annotare su di esso il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento.