Il terzo pignorato che rende dichiarazione falsa o reticente deve risarcire I danni al creditore

Nell'espropriazione presso terzi, qualora la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento, reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma, con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo; l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce tuttavia condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente danneggiato dalla dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest'ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227 c.c. costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice del merito.

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