Art. 596.
(Formazione del progetto di distribuzione).
Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il
giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento
del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione ((anche
parziale,)) contenente la graduazione dei creditori che vi
partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere
consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la
loro audizione.((Il progetto di distribuzione parziale non puo'
superare il novanta per cento delle somme da
ripartire.))(113a)(115)(116)
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere
almeno dieci giorni.
((Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche
parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto
all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di
creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma
dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di
cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a
garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino
ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al
tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e
sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori
che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito
del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di
controversia a norma del primo periodo del presente comma)).
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006.)"
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."