Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 596

Testo in vigore dal 03 luglio 2016

                              Art. 596. 
             (Formazione del progetto di distribuzione). 
 
  Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il
giudice  dell'esecuzione  o  il  professionista  delegato   a   norma
dell'articolo 591-bis, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento
del prezzo, provvede a formare un progetto di  distribuzione  ((anche
parziale,))  contenente  la  graduazione   dei   creditori   che   vi
partecipano, e lo deposita  in  cancelleria  affinche'  possa  essere
consultato dai creditori e dal debitore, fissando  l'udienza  per  la
loro audizione.((Il  progetto  di  distribuzione  parziale  non  puo'
superare    il    novanta    per     cento     delle     somme     da
ripartire.))(113a)(115)(116) 
 
  Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza  debbono  intercorrere
almeno dieci giorni. 
 
  ((Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione,  anche
parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto
all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero  di
creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma
dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei  soggetti  di
cui  all'articolo  574,  primo  comma,  secondo  periodo,  idonea   a
garantire la restituzione alla procedura delle  somme  che  risultino
ripartite   in   eccesso,   anche   in   forza    di    provvedimenti
provvisoriamente esecutivi sopravvenuti,  oltre  agli  interessi,  al
tasso applicato dalla Banca centrale europea alle  sue  piu'  recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e
sino all'effettiva  restituzione.  La  fideiussione  e'  escussa  dal
custode o dal professionista delegato su autorizzazione del  giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  creditori
che avrebbero diritto alla distribuzione  delle  somme  ricavate  nel
caso in cui risulti insussistente, in tutto o in  parte,  il  credito
del soggetto avente  diritto  all'accantonamento  ovvero  oggetto  di
controversia a norma del primo periodo del presente comma)). 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006.)" 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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