Il creditore fondiario che agisca, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, per ottenere l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, deve – anche a prescindere dall’avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo – documentare al giudice dell’esecuzione di avere proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura.
Qualora tale provvedimento non sia definitivo, gli effetti dell’attribuzione delle somme sono provvisori e potranno perdere efficacia in esito ai definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare.