Nel caso di fallimento del debitore, il creditore fondiario deve provare al giudice dell’esecuzione di essere stato ammesso al passivo

Il creditore fondiario che agisca, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, per ottenere l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, deve – anche a prescindere dall’avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo – documentare al giudice dell’esecuzione di avere proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura.

Qualora tale provvedimento non sia definitivo, gli effetti dell’attribuzione delle somme sono provvisori e potranno perdere efficacia in esito ai definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare.

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