Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 669 - Quater

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                          Art. 669-quater. 
                   (Competenza in corso di causa) 
 
  Quando vi e' causa pendente per il merito la  domanda  deve  essere
proposta al giudice della stessa. 
 
  Se la causa pende  davanti  al  tribunale  la  domanda  si  propone
all'istruttore oppure,  se  questi  non  e'  ancora  designato  o  il
giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter. 
 
  Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al
tribunale. (88) ((90)) 
 
  In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la  domanda  si
propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza. 
 
  Se la causa pende  davanti  al  giudice  straniero,  e  il  giudice
italiano non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica
il terzo comma dell'articolo 669 ter. 
 
  Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi'  nel  caso
in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel  processo
penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice
di procedura penale. (67) (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
  Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art.  4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e  86  della  legge  26
novembre 1990, n. 353, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   tutti   i   sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con  sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza  di  convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.". 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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