Art. 669-quater.
(Competenza in corso di causa)
Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere
proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone
all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il
giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al
tribunale. (88) ((90))
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si
propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice
italiano non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica
il terzo comma dell'articolo 669 ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso
in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo
penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice
di procedura penale. (67) (72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla
L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L.
26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26
novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri
anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza,
anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida
ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano
stati concessi.".
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."