Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) non comporta la radicale invalidità del mutuo e la sua inefficacia ab origine, ma, piuttosto, la disapplicazione della speciale disciplina di privilegio del creditore fondiario e, quindi, la conservazione del contratto quale mutuo ipotecario ordinario.