Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 95

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 95. 
                 (Spese del processo di esecuzione). 
 
  Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti
che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi  ha
subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile. 
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