In caso di ammissione del debitore al beneficio della conversione, la trasformazione del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, che si sia visto ridurre l'entità della pretesa creditoria, non consente al debitore di ripetere le somme medio tempore assegnate al detto creditore ovvero corrisposte agli ausiliari, a titolo di spese privilegiate, non potendo quanto alle prime il G.E. ordinarne la restituzione e costituendo le seconde spese dell’esecuzione causate dall’inadempimento del debitore, che resta comunque conclamato alla stregua del nuovo titolo
Non sono ripetibili dal debitore ammesso alla conversione le somme medio tempore assegnate al creditore, pur in caso di successiva trasformazione del titolo
Massima a cura di:Emanuela Musi
Magistrato del Tribunale di Torre Annunziata