Cassazione civile, 17 ottobre 2019, n. 26285
Massime
- Non può essere autonomamente impugnato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che non assegna il termine per introdurre il giudizio nel merito, ritenendolo superfluo perchè già pende l'opposizione a precetto
- Se è già pendente l’opposizione a precetto, non occorre introdurre il giudizio di opposizione all’esecuzione nel merito per evitare l’estinzione del processo esecutivo
- Puntualizzazioni della Cassazione sulle modalità per introdurre il giudizio di merito nel caso in cui, pendente l'opposizione a precetto, si richieda la sospensione ex art. 624 c.p.c. al giudice dell'esecuzione
- La sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto vale come sospensione esterna dell'esecuzione nel frattempo già iniziata e determina la nullità dei pignoramenti eseguiti successivamente
- La sospensione dell’esecutività del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto vale come sospensione “esterna” dell’esecuzione nel frattempo già iniziata e determina la nullità dei pignoramenti eseguiti successivamente
- Il giudice dell’opposizione a precetto non perde il potere di sospendere l’esecutività del titolo se nelle more viene effettuato il pignoramento
- L’opposizione a precetto e l’opposizione all’ esecuzione iniziata devono essere riunite, se fondate sui medesimi motivi
- La Cassazione torna sui rapporti fra opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione iniziata: se le due opposizioni sono proposte per i medesimi motivi sussiste litispendenza