Puntualizzazioni della Cassazione sulle modalità per introdurre il giudizio di merito nel caso in cui, pendente l'opposizione a precetto, si richieda la sospensione ex art. 624 c.p.c. al giudice dell'esecuzione

Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all’esecuzione già iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ. Il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l’opposizione a precetto.

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