Opposizione all’atto di pignoramento ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973: profili di giurisdizione

In caso di ricorso in opposizione avverso un atto di espropriazione posto in essere dall’agente di riscossione che attenga tanto a crediti tributari quanto a crediti non tributari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sia per i vizi degli atti del processo di esecuzione forzata non relativi alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, sia, in generale, per qualsiasi vizio, in caso di crediti non tributari. Nelle restanti ipotesi, con particolare riferimento al dedotto vizio del pignoramento derivante dalla mancata notificazione degli atti preesecutivi relativi a crediti tribuari, sussiste invece la giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, qualora l’opposizione abbia contenuto misto, il giudice ordinario dovrà scindere i vari motivi di ricorso e modulare di conseguenza i suoi poteri di cognizione.

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