Senza la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi

Nel corso del giudizio di opposizione, il soddisfacimento del credito del procedente da parte di un terzo (sebbene esecutato), in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e in mancanza della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non può far ritenere cessata la materia del contendere, in quanto permane l’interesse dell’opponente a conseguire l’eventuale dichiarazione di illegittimità degli atti esecutivi e la loro consequenziale caducazione.

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