Nel corso del giudizio di opposizione, il soddisfacimento del credito del procedente da parte di un terzo (sebbene esecutato), in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e in mancanza della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non può far ritenere cessata la materia del contendere, in quanto permane l’interesse dell’opponente a conseguire l’eventuale dichiarazione di illegittimità degli atti esecutivi e la loro consequenziale caducazione.