All’istituto di credito fondiario che sia intervenuto in una procedura espropriativa in cui sono stati riversati gli atti di accollo degli acquirenti delle particelle frazionate del fondo ipotecato si applica l’art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (disposizione abrogata dall’art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, in forza della disciplina transitoria, ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore), secondo la quale il creditore fondiario non può eseguire gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione delle ipoteche, nei confronti dell’originario debitore. Infatti, l’intervento nella procedura esecutiva dimostra la compiuta conoscenza dell’avvenuto subentro dei terzi successori a titolo particolare nel debito ipotecario, in modo direttamente equipollente a quanto avviene nell’ipotesi, espressamente considerata dalla norma, della notificazione “giudiziale” dell’atto di subentro.