In caso di intervento nell’espropriazione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma titolare di garanzia ipotecaria prestata dall’esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all’udienza di verifica dei crediti ex art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., devono essere convocati sia l’esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato a dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi sine titulo intenda riconoscere (in tutto o in parte) ovvero disconoscere.