L’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 130 del 1999 non opera senza l’emissione dei titoli incorporanti e la loro collocazione sul mercato

Massima a cura di:
Cosimo D'Arrigo
consigliere della Corte di cassazione

In tema di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999, l’esenzione di carattere soggettivo all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, prevista dall’art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l’interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l’emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell’operazione di cessione.

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