Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.

Massima a cura di:
Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione

L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.

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