L’esecutato ha interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo e contro il successivo decreto di trasferimento senza che sia necessario dimostrare un particolare e specifico pregiudizio cagionato dalla violazione delle regole procedimentali.
Il debitore ha sempre interesse a far valere il mancato rispetto del termine per il versamento del saldo prezzo.
Massima a cura di:Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione