In caso di elezione di domicilio “anomala” - cioè, priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente - l’intimato che propone opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile.
L’indicazione del domicilio nel precetto non radica la competenza del giudice dell’opposizione.
Massima a cura di:Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione