È costituzionalmente illegittimo dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire», nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto.
La confisca edilizia dell’immobile abusivo - configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente - finisce col far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale egli è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite. Pertanto, le norme sopra indicate, nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca, strumento di garanzia volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva, violano gli artt. 3, 24 e 42 Cost.
Ne deriva che la confisca edilizia ex art. 7, comma 3, legge n. 47 del 1985 o ex art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 non frappone ostacoli alla esperibilità – da parte del creditore ipotecario – della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune che ha acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante, talché l’ente pubblico deve essere considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente (artt. 2858 ss.) del bene ipotecato.