Il contratto di mutuo fondiario quietanzato dal debitore costituisce titolo esecutivo anche nel caso di conferimento della somma in deposito a scopo di garanzia presso il mutuante

Massima a cura di:
Giuseppe Lo Presti
Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

In tema di mutuo fondiario, la prova del perfezionamento del contratto e della consegna della somma da parte del creditore si ha per effetto della sottoscrizione del medesimo da parte del debitore anche per quietanza, derivandone, agli effetti di cui all’art. 474 c.p.c., l’irrilevanza del contestuale conferimento della somma mutuata in deposito cauzionale presso il mutuante a fini di garanzia, dato che tale atto presuppone – a livello logico e giuridico – proprio il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro da parte del mutuatario.

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