La condizione apposta allo svincolo delle somme versate in deposito cauzionale presso il mutuante non si estende all'obbligo restitutorio derivante dal contratto di mutuo

Massima a cura di:
Giuseppe Lo Presti
Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

In tema di mutuo fondiario, il conferimento della somma mutuata in deposito cauzionale presso il creditore costituisce un accordo negoziale ulteriore rispetto al perfezionamento del contratto di cui all’art. 1813 c.c., dato che il deposito a fini di garanzia presuppone – senza assorbirlo – il perfezionamento del mutuo; il mutuo e il deposito conservano la propria autonomia causale, a ciò non ostando il contestuale perfezionamento delle due figure contrattuali o il loro collegamento negoziale, sicché la condizione apposta allo svincolo della somma oggetto di deposito irregolare non è riferibile (anche) al contratto di mutuo e non costituisce, di conseguenza, fatto impeditivo dell’obbligo di restituzione gravante sul debitore ovvero come circostanza da cui desumere l’esistenza di un contratto di mutuo condizionato, non valevole come titolo esecutivo.

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