In tema di mutuo fondiario concluso per atto pubblico, la quietanza rilasciata dal mutuatario (debitore) costituisce prova legale, ai sensi degli artt. 2730, 2733, comma 1, e 2735, comma 1, c.c., dell’effettivo conseguimento della disponibilità giuridica della somma e, dunque, dell’obbligo di restituirla al mutuante (creditore) insieme agli interessi convenzionali.
La quietanza rilasciata dal mutuatario costituisce prova del perfezionamento del contratto di mutuo
Massima a cura di:Giuseppe Lo Presti
Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto