Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. nei soli confronti del creditore intervenuto ed interesse ad agire

Laddove l’esecutato proponga opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., avverso uno dei creditori intervenuti è necessario – in ossequio ai principi generali dell’ordinamento processuale – che l’opponente alleghi e dimostri l’esistenza di un interesse, attuale e concreto, alla sua proposizione, evidenziando dunque in che modo l’accoglimento dell’istanza cautelare possa effettivamente incidere sullo sviluppo del processo esecutivo, dovendosi altrimenti dichiarare l’inammissibilità dell’istanza cautelare per difetto di interesse ad agire davanti al Giudice dell’esecuzione, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’interessato, onerato semplicemente di indirizzare in altra sede le proprie doglianze.

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