Poiché l’istanza di proroga del termine per deposito della documentazione ipocatastale dev’essere sorretta da “giusti motivi” ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., il creditore richiedente è onerato di esplicitare le ragioni - quantomeno plausibili e verosimili, benché non necessariamente gravi o specificamente circostanziate - per le quali non ha potuto ottenere tempestivamente detta documentazione.
Condizioni per la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.
Massima a cura di:Giuseppe Caramia
Avvocato del Foro di Bari