Condizioni per la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.

Massima a cura di:
Giuseppe Caramia
Avvocato del Foro di Bari

Poiché l’istanza di proroga del termine per deposito della documentazione ipocatastale dev’essere sorretta da “giusti motivi” ai sensi dell’art. 567, comma 3, c.p.c., il creditore richiedente è onerato di esplicitare le ragioni - quantomeno plausibili e verosimili, benché non necessariamente gravi o specificamente circostanziate - per le quali non ha potuto ottenere tempestivamente detta documentazione.

Riferimenti Normativi

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