L’adozione di una confisca, ancorché non definitiva, ex art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) può esser rilevata officiosamente dal G.E., trattandosi di accertamento inerente all’appartenenza del bene al debitore esecutato e all’assenza di cause di improcedibilità o temporanea improseguibilità dell’esecuzione, in quanto – data la natura e la funzione della confisca - viene in rilievo la tutela di interessi non particolari, ma generali.