Decorrenza del termine per la riassunzione del processo esecutivo in caso di cassazione con rinvio della pronuncia concernente il titolo esecutivo

Ai fini di cui all’art. 627 c.p.c.  deve ritenersi che la pronuncia della Corte di legittimità che cassi con rinvio, laddove questo sia prosecutorio e non restitutorio al primo giudice, non chiude il processo, visto che determina l’apertura di una diversa fase – rescindente – inidonea a definire, con efficacia di giudicato, le sorti del titolo esecutivo, sebbene lo stesso sia cassato; solo con la definizione di tale ulteriore fase si forma il giudicato ed inizia a decorrere il termine contemplato dalla predetta disposizione.

Riferimenti Normativi

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