Ai fini di cui all’art. 627 c.p.c. deve ritenersi che la pronuncia della Corte di legittimità che cassi con rinvio, laddove questo sia prosecutorio e non restitutorio al primo giudice, non chiude il processo, visto che determina l’apertura di una diversa fase – rescindente – inidonea a definire, con efficacia di giudicato, le sorti del titolo esecutivo, sebbene lo stesso sia cassato; solo con la definizione di tale ulteriore fase si forma il giudicato ed inizia a decorrere il termine contemplato dalla predetta disposizione.