L’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario di rendere la dichiarazione antiriciclaggio negli stessi termini perentori previsti per il versamento del saldo prezzo, è espressamente previsto dalla legge (per le procedure iniziate dopo il 28.2.2023), a nulla rilevando la mancata indicazione di tale adempimento tanto nell’ordinanza di vendita, quanto nel successivo avviso redatto dal professionista delegato.
Pertanto, nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa e non sussistano i presupposti per la concessione della rimessione in termini, il Giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e pronunciare la perdita della cauzione versata, con l’avvertimento a quest’ultimo che ove il prezzo ricavato dalla vendita successiva, maggiorato della cauzione confiscata, dovesse essere inferiore a quello dell’aggiudicazione decaduta, potrà essere condannato al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c.