Laddove il bene pignorato sia attinto da un sequestro ex art. 321 c.p.p. il conflitto tra il sequestrante e il creditore procedente (o l’aggiudicatario) va risolto sulla scorta della regola dell’ordo temporalis delle formalità pregiudizievoli, onde prevale chi ha trascritto (o iscritto) per primo.
D’altronde, il potenziale acquirente – tramite la trascrizione del sequestro - è messo in condizioni di conoscere il vincolo che grava sul bene, con le seguenti implicazioni: il suo acquisto prevale data l’anteriorità del pignoramento; l’eventuale confisca realizza i suoi effetti sul ricavato della vendita.