Il sequestro penale ex art. 321 c.p.p. trascritto in data successiva al pignoramento non determina la improseguibilità dell'esecuzione

 Laddove il bene pignorato sia attinto da un sequestro ex art. 321 c.p.p. il conflitto tra il sequestrante e il creditore procedente (o l’aggiudicatario) va risolto sulla scorta della regola dell’ordo temporalis delle formalità pregiudizievoli, onde prevale chi ha trascritto (o iscritto) per primo.

D’altronde, il potenziale acquirente – tramite la trascrizione del sequestro - è messo in condizioni di conoscere il vincolo che grava sul bene, con le seguenti implicazioni: il suo acquisto prevale data l’anteriorità del pignoramento; l’eventuale confisca realizza i suoi effetti sul ricavato della vendita.

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