Dal principio della tara del ricavato e da quella di inerenza si può desumere la conseguenza che i crediti maturati in relazione alla gestione del bene possono essere soddisfatti in prededuzione con l’utilizzo di (ipotetici) fondi a disposizione della procedura (nella specie ricollegabili ai frutti civili prodotti dal bene pignorato), senza che la sopravvenuta improcedibilità dell’esecuzione (nella specie dovuta alla caducazione del titolo esecutivo) pregiudichi la stabilità di dette attribuzioni patrimoniali