La perdita di efficacia del pignoramento causata dall’omessa cura degli adempimenti prescritti dall’ultimo comma dell’art. 557 c.p.c., entro il termine ivi stabilito, costituisce un’ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo derivante dall’inattività della parte tenuta a dare corretto impulso allo stesso, inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 630 c.p.c.